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"E’ sanzionabile la mancata collaborazione con gli organismi paritetici?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
22/01/2013 - Nel maggio del 2009, dunque prima della emanazione del D.Lgs. 106/09,
un acuto osservatorefaceva
notare ad un noto esperto della materia quanto poco apodittica (o
giuridicamente nongranitica)
nelle sue conseguenze, dovesse risultare l'affermazione secondo la quale
“nell'ambito
del D.Lgs. 81/08 non è prevista alcuna sanzione per la formazione.. fatta in
assenza di
collaborazione con
gli organismi paritetici
.”
Come
noto, l'obbligo di collaborazione era -ed è- stabilito nel comma 12 dell'art.
37:
12.
La formazione dei lavoratori e quella dei
loro rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli
organismi paritetici
, ove presenti nel
settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro,
durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori.
(D.Lgs.
81/08 come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/09)
Ed
è vero che nell'art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) non
era/è prevista specifica sanzione per la violazione dell'obbligo.
Ci
troviamo allora in presenza di una
"norma giuridica imperfetta", norma
cioè che sancisca un
dovere
ma non la corrispondente sanzione?
Tentativo
di queste note è appunto quello di proporre ragioni perché a tale interrogativo
(retorico) si debba dare risposta negativa. (In caso diverso -e più in
generale- ci si dovrà confrontare col dato che di tali "imperfezioni"
è disseminato l'intero Titolo I. In realtà, ciò comporta -in ogni caso- che ci
si debba applicare nella considerazione della logica che sottende alla tecnica
di formulazione legale degli articoli sanzionatori).
Ma
vediamo cosa notava, all'epoca, l'osservatore di cui sopra:
“buongiorno
come
Le ho già scritto
tutto l'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008
è sanzionabile
in relazione all'art. 18, comma 1, lettera l): “[il DL deve]
adempiere
agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli
36 e 37;”. E all'art. 55, comma 4, lettera e), viene definita la sanzione: con
l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro.
Quindi l'art. 37, comma 12
: “la formazione
dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli
organismi
paritetici
di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori;” [se violato]
è
,
per ora,
sanzionabile nel caso in cui gli organismi paritetici
siano presenti.”
Per
inciso: giusto quel “per ora”. Si era infatti in attesa dell'emanazione del
decreto integrativo e correttivo e già si erano succedute ed erano entrate in
circolazione più di una bozza.
Dobbiamo
intanto rilevare come l'originario art. 18, comma 1, lett. l) non sia stato
modificato dal D.Lgs. 106/09.
Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui
all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività
secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione
e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
Il
D.Lgs. 106/09 è invece intervenuto sull'art. 55, il quale, nella originaria
versione, recitava al
comma
4, lett. e):
Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda
da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l),
.........;
Il
D.Lgs. 106/09 toglie nell'art. 55 la sanzione correlata alla violazione
dell'art. 18, comma 1, lett. l), “sostituendola” con quella relativa alla
violazione dell'art. 37, comma 1 (e 7, 9, 10), prima non presente. (Salvando l'
“informazione”, gravata con identica sanzione per il datore di lavoro che non
“provvede
affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione”, ma smarrendo
per strada l'“addestramento”).
Dunque
oggi il “testo unico”, all'art. 55, comma 5, lett. c), sanziona il datore di
lavoro per la violazione dell'obbligo generale di cui all'art. 37, comma 1 (e
dei commi 7, 9, 10 ) con la sanzione alternativa dell'arresto da due a quattro
mesi o dell'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore
riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e
sicurezza..” .
“7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del
datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione...
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione
incendi e lotta antincendio... di primo soccorso e comunque di gestione
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione..
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha diritto ad una formazione particolare.. concernente i rischi specifici
esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza..”
E'
comprensibile l'obiezione che può venir posta a quest'altezza:
se
cade la sanzione conseguente alla violazione dell'obbligo generale -informativo,
formativo e
addestrativo-
in capo al datore di lavoro ex art. 18, comma 1, lett. l), non potrà (più)
darsi che tutto l'art. 37 sia sanzionabile sulla base di quella norma. Ma ormai
solo il suo comma 1 (e i 7, 9 e 10).
E
dunque la violazione del suo comma 12, ovvero la mancata collaborazione con gli
OO.PP., sarà giuridicamente trascurabile non potendo darsi fattispecie
contravvenzionale.
Non
sembra tuttavia che tale obiezione possa risultare decisiva.
Infatti
il primo periodo dell'art. 37, comma 1, ha forza di
norma generale rispetto
a tutta la materia della formazione su SSL. E appare di tutta evidenza come,
agli effetti sanzionatori, il comma 1, lett. l) dell'art. 18, venga traslato e
ricompreso in quell'obbligo generale. Anzi, l'unica logica plausibile della
“sostituzione” è proprio quella di riconoscere la forza di norma generale alla
prima parte del comma 1 dell'art. 37. (Nemmeno il Ministro Sacconi avrebbe
potuto, diversamente, giungere a tanto!)
Inoltre,
se non venisse riconosciuto questo carattere di norma generale, risulterebbe
escluso, ingiustificatamente, tutto l'ambito relativo all'addestramento posto
che l'art. 55 non sanziona la violazione dei commi 4 e 5 dell'art. 37 e non
sanziona (più) quella dell'art. 18, comma 1, lett. l) [anche se sanziona
indirettamente, al comma 4, il mancato addestramento nell'ipotesi di cui
all'art. 28, comma 2, lett. f), con l'ammenda da 1000 a 2000 euro].
Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento
specifico devono avvenire in occasione...
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta
e sul luogo di lavoro
Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. l) [deve] adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli
art. 36 e 37;
Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi
2. f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta
capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
Si
noti come per l'addestramento la norma riferisca soltanto agli artt. 36
(Informazione) e 37
(Formazione)
e non a norme speciali contenute nei titoli del D.Lgs. 81/08 diversi dal primo
o ad altre leggi vigenti. Ciò porta a ritenere che informazione e formazione
siano l'alveo generale al cui interno vada a dispiegarsi l'eventuale
addestramento in materia di SSL.
Sembra
decidere in questo senso l'art. 15 (Misure generali di tutela) quando al suo
comma 1, lettere n), o), p), pone esclusivamente
“l'informazione e la
formazione adeguate” per lavoratori, dirigenti e preposti, ed RLS.
E
in questo stesso senso sembra procedere l'art. 2 (Definizioni), comma 1, nel
definire, con le lettere aa), bb), cc), la "formazione", l'"informazione"
e l' "addestramento". Intendendo quest'ultimo come il
"complesso
delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro;"
Se
dunque la norma novellata non riesce a rescindere (
rectius: non vuole
rescindere) l'interconnessione tra l'intero art. 37 e il suo comma 1,
sembrerebbe doversi dedurre che la violazione dell'obbligo collaborativo (non
sono qui in discussione le
modalità di tale collaborazione) debba venire
sanzionata secondo il disposto dell'art. 55, comma 5, lett. c), punto terzo.
Dunque con la sanzione alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Senza
peraltro escludere altra ipotesi sanzionatoria generale, identicamente definita
dall'art. 55 (comma 5, lett. c), punto primo), per violazione dell'art. 18,
comma 1, lett. c):
" nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e sicurezza".
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