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"I quesiti sul decreto 81: un ASPP è un formatore qualificato?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
23/01/2013 - Sulla
qualificazione dei formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A
cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Può un addetto al
servizio di prevenzione e protezione (ASPP) alla luce degli Accordi Stato-Regioni
del 21/12/2011 svolgere delle docenze nei corsi di formazione in materia di
salute e di sicurezza sul lavoro?
Risposta
Per quanto riguarda
la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro si è in attesa che,
con un apposito decreto interministeriale, vengano recepiti i criteri di
qualificazione della figura del formatore nella materia specifica, criteri che
sono stati già individuati e stabiliti dalla Commissione consultiva permanente
nella seduta del 18/4/2012. Nelle more dell’emanazione di tale decreto per la individuazione
dei requisiti occorre fare riferimento agli Accordi raggiunti in seno alla
Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella
seduta del 21/12/2011 e pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e
preposti, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, (Rep.
atti n. 221 del 21/12/2011) e sulla formazione dei datori di lavoro che hanno
optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e
protezione, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, dello stesso D. Lgs. n.
81/2008, più comunemente individuati come datori
di lavoro RSPP (Rep. atti n. 223 del 21/12/2011).
Per quanto riguarda
la formazione dei datori di lavoro RSPP i soggetti formatori sono stati indicati
al punto 1. del relativo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 mentre i
requisiti richiesti ai docenti che possono svolgere tale formazione sono stati
indicati nel punto 2. dello stesso Accordo. Circa invece la formazione dei
lavoratori, dirigenti e preposti al punto 1. del relativo Accordo sono stati indicati
sia i soggetti formatori abilitati ad organizzare i corsi di formazione che i
requisiti dei docenti ai quali tali soggetti possono affidare le docenze.
Secondo il punto 1.
dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 relativo alla formazione dei datori
di lavoro RSPP, infatti, sono soggetti formatori dei corsi di formazione e
di aggiornamento destinati a tali figure:
“
a)
le
Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, anche mediante le proprie
strutture tecniche operanti
nel settore della prevenzione
(Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e
le Province autonome
di Trento e di
Bolzano possono, altresì, autorizzare,
o ricorrere a
ulteriori soggetti operanti nel
settore della formazione
professionale accreditati in conformità al modello di
accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi
dell' intesa sancita
in data 20 marzo 2008 e
pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti
devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale
maturata in ambito prevenzione e sicurezza
nei luoghi di
lavoro o maturata
nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) l'Università e le scuole di dottorato aventi ad
oggetto le tematiche del lavoro e della
formazione;
c) l'INAIL;
d)
il Corpo nazionale
dei vigili del
fuoco o i
corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di
Trento e Bolzano;
e) la Scuola superiore della pubblica
amministrazione;
f)
altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
g)
le associazioni sindacali
dei datori di
lavoro o dei lavoratori;
h)
gli enti bilaterali, quali definiti
all'art. 2, comma
1, lettera h), del D. Lgs.
10 settembre 2003,
n. 276, e
successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali
definiti all'art. 2 comma 1
lettera ee), del D.
Lgs. n.
81/08 e per lo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/08;
i) i
fondi interprofessionali di settore;
j)
gli ordini e
i collegi professionali
del settore di specifico riferimento”.
mentre, con
riferimento ai requisiti dei docenti, al punto 2. dello stesso Accordo del
21/12/2011 è stato indicato che:
“
In
attesa della elaborazione
da parte della
Commissione consultiva permanente per
la salute e
sicurezza sul lavoro
dei criteri di
qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo
conto delle peculiarità
dei settori di riferimento così
come previsto all'art.
6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/08, i
corsi devono essere tenuti da
docenti
che possono dimostrare di possedere,
una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento
o professionale in
materia di salute e sicurezza sul
lavoro”.
Con riferimento
invece alla formazione
dei lavoratori, dirigenti e preposti, nonché alla organizzazione dei corsi
ed ai requisiti che devono possedere i docenti il relativo Accordo del
21/12/2011 al punto 1. ha indicato analogamente che:
“In attesa della
elaborazione da parte
della Commissione consultiva permanente
per la
salute e sicurezza
sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura
del formatore per la salute e sicurezza
sul lavoro, anche tenendo conto
delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto
all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/08,
i
corsi devono essere
tenuti, internamente o esternamente
all'azienda, anche in
modalità e-Learning, quale
definita in Allegato
I, ove ne
ricorrano le condizioni,
da
docenti interni o esterni
all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza
almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. L'esperienza
professionale può consistere
anche nello svolgimento per un
triennio dei compiti di Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione,
anche con riferimento
al datore di lavoro”,
con la precisazione che, così come indicato
nel successivo punto 2. lettera a) dello stesso Accordo,
il “soggetto organizzatore del corso può essere anche il datore di
lavoro”.
E’ facile quindi osservare che entrambi
gli Accordi hanno richiesto, in attesa che vengano fissati i criteri di
qualificazione dei formatori i quali,
così
come previsto all'articolo 6 comma 8 lettera m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 dovranno
tenere conto delle peculiarità dei settori di riferimento, che i docenti dei corsi di formazione siano in
possesso di una esperienza almeno triennale di insegnamento o di esperienza
professionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Esclusivamente per
quanto riguarda la formazione dei lavoratori, inoltre, lo stesso Accordo ha esplicitamente
considerata valida come esperienza professionale anche l’attività, svolta per
uno stesso periodo, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
In merito in particolare al requisito dell’esperienza
professionale pregressa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro è
opportuno fare osservare che inizialmente, così come si riscontra nella lettura
della bozza del relativo Accordo, per i formatori dei lavoratori veniva
richiesto che l’esperienza professionale stessa fosse stata fatta con
riferimento alle tematiche specifiche da trattare in ciascuno dei moduli
relativi ai percorsi formativi, richiesta che è stata poi rimossa successivamente
e che non compare più nel testo definitivo approvato dalla Conferenza
Stato-Regioni, in attesa probabilmente che si esprimesse in merito la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro alla
quale il legislatore ha affidato il compito di fissare i criteri di qualificazione dei
formatori.
In risposta quindi al quesito
formulato, proprio in virtù del fatto che l’Accordo per la formazione dei
lavoratori, dirigenti e preposti ha ritenuto che l’attività del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione fosse valida come requisito di esperienza
professionale per svolgere la formazione stessa, anche con riferimento al
datore di lavoro RSPP, si è del parere in definitiva che anche chi ha svolto
l’attività di ASPP per un periodo di almeno tre anni, appartenendo lo stesso al
servizio di prevenzione e protezione, possa svolgere, anche se non
esplicitamente indicato nell’Accordo, docenze in materia di salute e di
sicurezza per la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti ritenendo che
lo stesso ASPP nell’ambito della sua attività svolta nel servizio di
prevenzione e protezione abbia quanto meno acquisito il requisito dell’esperienza
professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiesto dall’estensore
dell’Accordo.
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