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"Sisma Abruzzo: istruzioni Inail sui contributi DURC"
fonte www.insic.it / Edilizia
23/01/2013 - L’INAIL
informa sul proprio sito, riguardo al rilascio del DURC per le imprese coinvolte dal Sisma Abbruzzo del 6 aprile 2009.
L'Istituto ricorda che con circolare n. 46/2012 e con successive note prot. n. 6165 del 30 ottobre 2012 e n. 7127 del 17 dicembre 2012, sono state fornite istruzioni in ordine all'applicazione dell'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha previsto la ripresa della riscossione dei premi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009 da gennaio 2012, con versamento dell'ammontare dovuto, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al 40 per cento.
L'Istituto ha però riconosciuto il diritto all'agevolazione esclusivamente in favore dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del regime "de minimis" in materia di aiuti di stato, con riserva di estendere la riduzione agli altri soggetti a seguito dell'eventuale esito positivo della valutazione di compatibilità da parte della Commissione europea.
Tuttavia la Commissione europea con Decisione C(2012) 7128 final del 17 ottobre 2012 (GUCE dell’11 dicembre 2012) ha informato lo Stato italiano di aver avviato un procedimento di indagine formale avente ad oggetto proprio le agevolazioni fiscali e contributive connesse a varie calamità naturali, tra le quali quelle concernenti il sisma Abruzzo 2009, ha poi ingiunto alle autorità italiane di sospendere tutti gli aiuti illegali concessi nei casi oggetto di indagine formale.
Con nota prot. 29/0006450/L del 14/12/2012, indirizzata all'INPS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilevato che in attesa della decisione definitiva della Commissione europea in merito alla violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, né le disposizioni comunitarie in materia di appalti, né di diritto interno, ostano al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
E si ricorda che l'articolo 45, par. 2, lettera e) della direttiva 2004/18/CE in tema di appalti nei c.d. "settori classici" "non impone ma - più semplicemente - facoltizza le Autorità nazionali ad escludere dalle pubbliche gare l'operatore economico il quale "non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice".
Inoltre, l’Inail ricorda che la normativa nazionale sui contratti pubblici di cui al d.lgs n. 163/2006, dispone, all'articolo 38, comma 1, lettera i), l'esclusione dalle pubbliche gare degli operatori economici "che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti".
Infine ricorda che nella sentenza del 9 febbraio 2006 (causa C-226/04), la Corte di Giustizia europea ha affermato il principio secondo cui l'ordinamento comunitario non osta a una normativa o a una prassi amministrativa nazionali in base alle quali un operatore economico che non abbia adempiuto, effettuando integralmente il pagamento corrispondente, i propri obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, possa regolarizzare la propria situazione in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti conseguita conformemente al diritto nazionale.
In base a quanto dedotto, l’INAIL conferma che le imprese che stanno effettuando il pagamento dei premi sospesi nella misura del 40% in forza dell'articolo 33, comma 28, della legge n. 183/2011, potranno essere considerate regolari ai fini del rilascio del DURC fino alla decisione definitiva della Commissione europea in merito alla violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Il DURC sarà rilasciato con l'annotazione "salvo l'esito della decisione della Commissione Europea".
Resta fermo, il termine del 31 gennaio 2013 entro il quale le imprese devono presentare la dichiarazione "de minimis" al fine della fruizione della riduzione al 40%.
L'Istituto ricorda che con circolare n. 46/2012 e con successive note prot. n. 6165 del 30 ottobre 2012 e n. 7127 del 17 dicembre 2012, sono state fornite istruzioni in ordine all'applicazione dell'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha previsto la ripresa della riscossione dei premi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009 da gennaio 2012, con versamento dell'ammontare dovuto, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al 40 per cento.
L'Istituto ha però riconosciuto il diritto all'agevolazione esclusivamente in favore dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del regime "de minimis" in materia di aiuti di stato, con riserva di estendere la riduzione agli altri soggetti a seguito dell'eventuale esito positivo della valutazione di compatibilità da parte della Commissione europea.
Tuttavia la Commissione europea con Decisione C(2012) 7128 final del 17 ottobre 2012 (GUCE dell’11 dicembre 2012) ha informato lo Stato italiano di aver avviato un procedimento di indagine formale avente ad oggetto proprio le agevolazioni fiscali e contributive connesse a varie calamità naturali, tra le quali quelle concernenti il sisma Abruzzo 2009, ha poi ingiunto alle autorità italiane di sospendere tutti gli aiuti illegali concessi nei casi oggetto di indagine formale.
Con nota prot. 29/0006450/L del 14/12/2012, indirizzata all'INPS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilevato che in attesa della decisione definitiva della Commissione europea in merito alla violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, né le disposizioni comunitarie in materia di appalti, né di diritto interno, ostano al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
E si ricorda che l'articolo 45, par. 2, lettera e) della direttiva 2004/18/CE in tema di appalti nei c.d. "settori classici" "non impone ma - più semplicemente - facoltizza le Autorità nazionali ad escludere dalle pubbliche gare l'operatore economico il quale "non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice".
Inoltre, l’Inail ricorda che la normativa nazionale sui contratti pubblici di cui al d.lgs n. 163/2006, dispone, all'articolo 38, comma 1, lettera i), l'esclusione dalle pubbliche gare degli operatori economici "che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti".
Infine ricorda che nella sentenza del 9 febbraio 2006 (causa C-226/04), la Corte di Giustizia europea ha affermato il principio secondo cui l'ordinamento comunitario non osta a una normativa o a una prassi amministrativa nazionali in base alle quali un operatore economico che non abbia adempiuto, effettuando integralmente il pagamento corrispondente, i propri obblighi in materia di contributi previdenziali, di imposte e tasse, possa regolarizzare la propria situazione in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti conseguita conformemente al diritto nazionale.
In base a quanto dedotto, l’INAIL conferma che le imprese che stanno effettuando il pagamento dei premi sospesi nella misura del 40% in forza dell'articolo 33, comma 28, della legge n. 183/2011, potranno essere considerate regolari ai fini del rilascio del DURC fino alla decisione definitiva della Commissione europea in merito alla violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Il DURC sarà rilasciato con l'annotazione "salvo l'esito della decisione della Commissione Europea".
Resta fermo, il termine del 31 gennaio 2013 entro il quale le imprese devono presentare la dichiarazione "de minimis" al fine della fruizione della riduzione al 40%.
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