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"Puglia, pubblicate le regole per certificatori della sostenibilità"
fonte www.edilportale.com / Normativa
24/01/2013 - Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.10 del 18 gennaio la
Delibera 2751/2012 sulla formazione e l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità degli edifici.
Le regole diventeranno operative dopo un periodo transitorio di 90 giorni, calcolato dall’entrata in vigore del nuovo sistema di formazione e accreditamento. Fino ad allora anche i progettisti non iscritti nell’elenco dei certificatori e quelli che non hanno frequentato un apposito corso potranno continuare a rilasciare i certificati di Sostenibilità Ambientale e gli Attestati di Certificazione Energetica (ACE).
Questa soluzione si è resa necessaria date le vicissitudini che hanno anticipato l’approvazione del nuovo sistema di formazione e accreditamento. Ricordiamo infatti che la Delibera 2751/2012 attua la Legge Regionale 13/2008 per l’abitare sostenibile e sostituisce il sistema per l’accreditamento dei certificatori contenuto nella Delibera 2272/2009, annullata dopo il ricorso al Tar da parte degli Ordini degli ingegneri delle Province di Bari, Foggia, Taranto, Lecce.
Nel dare ragione agli Ordini ricorrenti, il Tar Puglia aveva infatti annullato non solo la Delibera 2272/2009, ma anche il Regolamento 10/2010 sulla certificazione energetica degli edifici, consentendo quindi ai progettisti di rilasciare il Certificato di Sostenibilità Ambientale e l’Attestato di Certificazione Energetica senza dover frequentare nessun corso.
Decorso il periodo transitorio, ci si dovrà rifare esclusivamente alle nuove regole. Gli iscritti agli Ordini degli ingegneri, architetti, dottori agronomi e forestali, e ai collegi dei geometri e geometri laureati, periti agrari e periti agrari laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati, periti industriali e periti industriali laureati dovranno frequentare un corso di formazione qualificante di 20 ore, diviso in tre moduli, e un corso di formazione di base di 60 ore, diviso in sei moduli.
Gli aspiranti certificatori non dovranno necessariamente frequentare tutti i moduli. In base al curriculum professionale, ai corsi già seguiti e alla formazione accademica ricevuta, gli Ordini e i Collegi possono infatti esonerarli da alcuni moduli.
Una volta conseguito il titolo di certificatore della sostenibilità, per mantenerlo è obbligatorio l’aggiornamento su tematiche concordate con la Regione in relazione alle modifiche apportate al Protocollo ITACA Puglia, per un totale minimo di 8 ore.
I corsi di formazione possono essere organizzati da soggetti privati e pubblici e dagli ordini degli ingegneri, architetti, dottori agronomi e forestali, i collegi dei geometri e geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici e agrotecnici laureati.
Le regole diventeranno operative dopo un periodo transitorio di 90 giorni, calcolato dall’entrata in vigore del nuovo sistema di formazione e accreditamento. Fino ad allora anche i progettisti non iscritti nell’elenco dei certificatori e quelli che non hanno frequentato un apposito corso potranno continuare a rilasciare i certificati di Sostenibilità Ambientale e gli Attestati di Certificazione Energetica (ACE).
Questa soluzione si è resa necessaria date le vicissitudini che hanno anticipato l’approvazione del nuovo sistema di formazione e accreditamento. Ricordiamo infatti che la Delibera 2751/2012 attua la Legge Regionale 13/2008 per l’abitare sostenibile e sostituisce il sistema per l’accreditamento dei certificatori contenuto nella Delibera 2272/2009, annullata dopo il ricorso al Tar da parte degli Ordini degli ingegneri delle Province di Bari, Foggia, Taranto, Lecce.
Nel dare ragione agli Ordini ricorrenti, il Tar Puglia aveva infatti annullato non solo la Delibera 2272/2009, ma anche il Regolamento 10/2010 sulla certificazione energetica degli edifici, consentendo quindi ai progettisti di rilasciare il Certificato di Sostenibilità Ambientale e l’Attestato di Certificazione Energetica senza dover frequentare nessun corso.
Decorso il periodo transitorio, ci si dovrà rifare esclusivamente alle nuove regole. Gli iscritti agli Ordini degli ingegneri, architetti, dottori agronomi e forestali, e ai collegi dei geometri e geometri laureati, periti agrari e periti agrari laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati, periti industriali e periti industriali laureati dovranno frequentare un corso di formazione qualificante di 20 ore, diviso in tre moduli, e un corso di formazione di base di 60 ore, diviso in sei moduli.
Gli aspiranti certificatori non dovranno necessariamente frequentare tutti i moduli. In base al curriculum professionale, ai corsi già seguiti e alla formazione accademica ricevuta, gli Ordini e i Collegi possono infatti esonerarli da alcuni moduli.
Una volta conseguito il titolo di certificatore della sostenibilità, per mantenerlo è obbligatorio l’aggiornamento su tematiche concordate con la Regione in relazione alle modifiche apportate al Protocollo ITACA Puglia, per un totale minimo di 8 ore.
I corsi di formazione possono essere organizzati da soggetti privati e pubblici e dagli ordini degli ingegneri, architetti, dottori agronomi e forestali, i collegi dei geometri e geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici e agrotecnici laureati.
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