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"Sull’obbligo da parte del DDL di verificare la sicurezza delle macchine"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

28/01/2013 -
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 32428 del 13 agosto 2012 (u. p. 3 novembre 2011) -  Pres. Brusco – Est. Vitelli Casella – P.M. Mura – Ric. omissis. 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Bari, 28 Gen - Oggetto di questa sentenza della Corte di Cassazione è l’articolo 18 del D. Lgs. 9/4/2008, contenente gli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti, ed in particolare  l’obbligo da parte di questi soggetti, ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, di vigilare in ordine agli adempimenti dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori di attrezzature di lavoro circa il rispetto delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, fermo restando la esclusiva responsabilità di tali soggetti medesimi allorquando, malgrado la vigilanza da parte del datore di lavoro, il mancato adempimento di sicurezza sia da addebitare in maniera esclusiva agli stessi. E’ preciso obbligo del datore di lavoro, ha sostenuto la suprema Corte, procedere, prima dell’installazione di una macchina e della sua messa in funzione, ad una specifica verifica della stessa per mezzo di personale tecnico esperto in collaborazione diretta con la ditta costruttrice della macchina stessa e di mettere altresì a disposizione di quanti operano nell’azienda macchinari conformi alle norme antinfortunistiche a prescindere dalle competenze professionali o dalle specifiche mansioni dagli stessi esercitate.
 
Il caso, le condanne ed il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha giudicato, con sentenza successivamente confermata anche dalla Corte di Appello, sia il datore di lavoro di una azienda che il costruttore-installatore di una macchina in esercizio presso l’azienda stessa responsabili del delitto di cui agli articoli 113, 590, commi 1, 2 e 3 in relazione all'articolo 583 cod. pen., comma 1, n. 1 e comma 2, n. 3, per aver cagionato ad un lavoratore lesioni personali consistite nell'amputazione di quattro dita della mano destra dalle quali era derivata una malattia ed una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a quaranta giorni con perdita dell'uso dell'organo della prensione, individuando una colpa generica ed una specifica per la violazione dell’articolo 35 del D. Lgs. n. 626/1994. Il datore di lavoro, in particolare, era accusato di aver consentito al lavoratore infortunato di operare nello stabilimento dell’azienda su di una macchina ondulatrice, costruita ed installata dal coimputato, secondo modalità non conformi alle norme di sicurezza antinfortunistiche ed in assenza di istruzioni e di procedure scritte per l'uso della stessa e di non avere inoltre impedito al dipendente, intento a lavorare alla regolazione dei rulli ondulatori della macchina, che rimanesse bloccata la mano destra dello stesso tra il cilindro ondulatore in movimento e quello incollatore fermo, nel tentativo di recuperare una striscia di carta rimasta attaccata al cilindro ondulatore inferiore.
 
Avverso la sentenza di condanna ha fatto ricorso in cassazione solo il datore di lavoro sostenendo che vi era stata nella sentenza di primo e secondo grado una erronea applicazione dell’art. 35 del D. Lgs. n. 626/1994. Secondo il ricorrente, infatti, il lavoratore infortunato era stato assunto con il preciso incarico di procedere al collaudo del macchinario sulla base della sua quarantennale esperienza di lavoro per cui sullo stesso incombeva l'obbligo di verificarne anche la conformità alle disposizioni antinfortunistiche della macchina. L'operaio avrebbe infatti dovuto rilevare la carenza di schermatura dei rulli contrapporti, trattandosi di una carenza palese, per cui l’infortunio era da far risalire ad una sua condotta abnorme. In ogni caso egli avrebbe dovuto astenersi dal raccogliere con la mano la carta direttamente dai rulli, in quanto ben consapevole della pericolosità oltreché della inutilità della manovra.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso facendo rilevare che, a dimostrazione della fondatezza dell’accusa anche in relazione al profilo di colpa specifica per la violazione dell’art. 35 del D. Lgs. n. 626/1994 contestata all'imputato, non aveva alcuna importanza, al fine dell'esclusione della responsabilità dell'imputato, che il lavoratore fosse stato assunto con lo specifico incarico di procedere al collaudo della macchina ondulatrice, in forza della sua quarantennale esperienza, “ attesoché era preciso obbligo del datore di lavoro mettere a disposizione di quanti operavano nell'azienda, macchinari conformi alle prescrizioni antinfortunistiche, a prescindere dalle competenze professionali o dalle specifiche mansioni esercitate” ed inoltre che non era stato dimostrato che la parte offesa avesse avuto incarico dal datore di lavoro di verificare la rispondenza della macchina alle prescrizioni antinfortunistiche.
 
Sarebbe stato preciso obbligo dell'imputato”, ha quindi proseguito la Sez. IV, “ prima dell'installazione della macchina e della sua messa in funzione, procedere ad una specifica verifica della stessa con l'ausilio di personale tecnico esperto, in collaborazione diretta con la ditta costruttrice” ed era altresì da escludere che l’azione di aver infilato la mano fra i rulli in movimento da parte del lavoratore avesse determinato l'interruzione del nesso di causa per l'abnormità, l'eccezionalità e l'imprevedibilità del suo comportamento. Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, ha ribadito la suprema Corte, nessuna efficacia causale può infatti attribuirsi alla condotta del lavoratore nel caso in cui l'evento lesivo discenda dalla mancanza od insufficienza di quelle cautele antinfortunistiche che, ove adottate, avrebbero neutralizzato il rischio insito nella condotta stessa.
 
La Sez. IV ha evidenziato inoltre che nel caso particolare era stato pacificamente acclarato che il lavoratore infortunato, lungi dal compiere un'azione del tutto esorbitante ed avulsa rispetto alle mansioni demandategli, aveva, con un gesto tanto semplice quanto irriflessivo ed istintivo, tentato di impedire la caduta dalla macchina del materiale del quale era intento a provare l'impiego, senza considerare o non considerando a sufficienza il rischio che la mano potesse essere afferrata dalle parti in movimento della stessa risultate prive di protezione.
 
È principio di diritto costantemente riaffermato dalla citata giurisprudenza di legittimità”, ha quindi concluso la Sez. IV, “quello secondo il quale le prescrizioni antinfortunistiche sono volte a tutelare il lavoratore stesso anche dagli incidenti dovuti a sua negligenza od imprudenza”.
 
 

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