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"Sull’obbligo da parte del DDL di verificare la sicurezza delle macchine"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
28/01/2013 -
Commento a cura di G. Porreca.
Bari, 28 Gen - Oggetto di questa sentenza della Corte di
Cassazione è l’articolo 18 del D. Lgs. 9/4/2008, contenente gli obblighi dei
datori di lavoro e dei dirigenti, ed in particolare l’obbligo da parte di questi soggetti, ai
sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, di vigilare in ordine agli adempimenti
dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori di attrezzature di lavoro
circa il rispetto delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro,
fermo restando la esclusiva responsabilità di tali soggetti medesimi
allorquando, malgrado la vigilanza
da parte del datore di lavoro, il mancato adempimento di sicurezza sia da
addebitare in maniera esclusiva agli stessi. E’ preciso obbligo del datore di
lavoro, ha sostenuto la suprema Corte, procedere, prima dell’installazione di
una macchina e della sua messa in funzione, ad una specifica verifica della
stessa per mezzo di personale tecnico esperto in collaborazione diretta con la
ditta costruttrice della macchina stessa e di mettere altresì a disposizione di
quanti operano nell’azienda macchinari conformi alle norme antinfortunistiche a
prescindere dalle competenze professionali o dalle specifiche mansioni dagli
stessi esercitate.
Il caso,
le condanne ed il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha giudicato, con sentenza successivamente
confermata anche dalla Corte di Appello, sia il datore di lavoro di una azienda
che il costruttore-installatore di una
macchina in esercizio presso l’azienda stessa responsabili del delitto di
cui agli articoli 113, 590, commi 1, 2 e 3 in relazione all'articolo 583 cod.
pen., comma 1, n. 1 e comma 2, n. 3, per aver cagionato ad un lavoratore lesioni
personali consistite nell'amputazione di quattro dita della mano destra dalle
quali era derivata una malattia ed una incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni superiore a quaranta giorni con perdita dell'uso dell'organo della
prensione, individuando una colpa generica ed una specifica per la violazione dell’articolo
35 del D. Lgs. n. 626/1994. Il datore di lavoro, in particolare, era accusato
di aver consentito al lavoratore infortunato di operare nello stabilimento dell’azienda
su di una macchina ondulatrice, costruita ed installata dal coimputato, secondo
modalità non conformi alle norme di sicurezza antinfortunistiche ed in assenza
di istruzioni e di procedure scritte per l'uso della stessa e di non avere inoltre
impedito al dipendente, intento a lavorare alla regolazione dei rulli
ondulatori della macchina, che rimanesse bloccata la mano destra dello stesso tra
il cilindro ondulatore in movimento e quello incollatore fermo, nel tentativo
di recuperare una striscia di carta rimasta attaccata al cilindro ondulatore
inferiore.
Avverso la sentenza di condanna ha fatto ricorso in
cassazione solo il datore di lavoro sostenendo che vi era stata nella sentenza
di primo e secondo grado una erronea applicazione dell’art. 35 del D. Lgs. n.
626/1994. Secondo il ricorrente, infatti, il lavoratore infortunato era stato
assunto con il preciso incarico di procedere al collaudo del macchinario sulla
base della sua quarantennale esperienza di lavoro per cui sullo stesso incombeva
l'obbligo di verificarne anche la conformità alle
disposizioni antinfortunistiche della macchina. L'operaio avrebbe infatti dovuto
rilevare la carenza di schermatura dei rulli contrapporti, trattandosi di una
carenza palese, per cui l’infortunio era da far risalire ad una sua condotta
abnorme. In ogni caso egli avrebbe dovuto astenersi dal raccogliere con la mano
la carta direttamente dai rulli, in quanto ben consapevole della pericolosità
oltreché della inutilità della manovra.
Le decisioni
della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il
ricorso facendo rilevare che, a dimostrazione della fondatezza dell’accusa anche
in relazione al profilo di colpa specifica per la violazione dell’art. 35 del D.
Lgs. n. 626/1994 contestata all'imputato, non aveva alcuna importanza, al fine
dell'esclusione della responsabilità dell'imputato, che il lavoratore fosse
stato assunto con lo specifico incarico di procedere al collaudo della macchina
ondulatrice, in forza della sua quarantennale esperienza, “
attesoché era preciso obbligo del datore di lavoro mettere a
disposizione di quanti operavano nell'azienda, macchinari conformi alle
prescrizioni antinfortunistiche, a prescindere dalle competenze professionali o
dalle specifiche mansioni esercitate” ed inoltre che non era stato dimostrato
che la parte offesa avesse avuto incarico dal datore di lavoro di verificare la
rispondenza della macchina alle prescrizioni antinfortunistiche.
“
Sarebbe stato
preciso obbligo dell'imputato”, ha quindi proseguito la Sez. IV, “
prima dell'installazione della macchina e
della sua messa in funzione, procedere ad una specifica verifica della stessa
con l'ausilio di personale tecnico esperto, in collaborazione diretta con la
ditta costruttrice” ed era altresì da escludere che l’azione di aver
infilato la mano fra i rulli in movimento da parte del lavoratore avesse
determinato l'interruzione del nesso di causa per l'abnormità,
l'eccezionalità e l'imprevedibilità del suo comportamento. Secondo la
giurisprudenza consolidata, infatti, ha ribadito la suprema Corte, nessuna
efficacia causale può infatti attribuirsi alla condotta del lavoratore nel caso
in cui l'evento lesivo discenda dalla mancanza od insufficienza di quelle
cautele antinfortunistiche che, ove adottate, avrebbero neutralizzato il
rischio insito nella condotta stessa.
La Sez. IV ha evidenziato inoltre che nel caso particolare
era stato pacificamente acclarato che il lavoratore infortunato, lungi dal
compiere un'azione del tutto esorbitante ed avulsa rispetto alle mansioni
demandategli, aveva, con un gesto tanto semplice quanto irriflessivo ed
istintivo, tentato di impedire la caduta dalla macchina del materiale del quale
era intento a provare l'impiego, senza considerare o non considerando a
sufficienza il rischio che la mano potesse essere afferrata dalle parti in
movimento della stessa risultate prive di protezione.
“
È principio di
diritto costantemente riaffermato dalla citata giurisprudenza di legittimità”, ha
quindi concluso la Sez. IV,
“quello
secondo il quale le prescrizioni antinfortunistiche sono volte a tutelare il
lavoratore stesso anche dagli incidenti dovuti a sua negligenza od imprudenza”.
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