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"Obblighi e tutele per i lavoratori autonomi"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
05/02/2013 - In Italia in questi ultimi anni è salito in modo rilevante il numero
dei
lavoratori autonomi, lavoratori
che
sono esposti agli stessi rischi per
la salute e la sicurezza degli altri lavoratori dipendenti, ma sono meno
tutelati dalla normativa vigente.
Per
affrontare questo tema si è tenuto a Venezia il convegno “
Lavoratore autonomo sano sicuro informato. La promozione della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori autonomi”, una
convegno che aveva tra gli obiettivi quello di far conoscere un progetto, dal
titolo “
La promozione della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori autonomi”, inserito
dalla Regione Veneto nel Piano regionale prevenzione di cui alla DGR 3139/10.
Il
progetto vuole rafforzare la tutela a questa categoria di lavoratori proponendo
azioni di assistenza, formazione e sorveglianza sanitaria da realizzarsi da
parte dei servizi SPISAL del Veneto.
Per
soffermarci sul progetto e sulle problematiche dei lavoratori autonomi presentiamo
brevemente alcuni contenuti della relazione “
Obblighi e facoltà del lavoratore autonomo nell’ambito della
normativa sulla sicurezza nel lavoro e presentazione del progetto regionale”,
a cura di Daniela Marcolina, referente progetto regionale SPISAL AULSS n.1 Belluno.
Tra
le
motivazioni del progetto
regionale è indicato il numero degli infortuni sul lavoro dei lavoratori
autonomi, un numero elevato sia in termini di danno, che di costi sociali
ed economici.
E
attualmente questi lavoratori “non sono coperti dalle direttive comunitarie
specifiche per i rischi da lavoro, anche se esiste una raccomandazione
(2003/134/CE)”. E la normativa italiana in materia di sicurezza sul lavoro “
li considera solo parzialmente”.
Il Lavoro
Autonomo risente dunque “ancora di una carenza per quanto riguarda gli
indirizzi, le azioni e gli strumenti per dare adeguate risposte alle esigenze
di sicurezza di questo ambito del mercato del lavoro”.
Inoltre
si constata come siano pochi i Lavoratori Autonomi che percepiscono la
sicurezza sul lavoro come una ‘tutela della loro integrità psicofisica’. In
questo senso “finora il ruolo delle Associazioni, degli Ordini o Collegi e
degli Enti in genere è stato poco incisivo ai fini della formazione e delle
altre azioni di tutela nei confronti dei lavoratori autonomi in materia di
sicurezza sul lavoro”.
I
beneficiari del progetto regionale, con particolare riferimento ai settori più
a rischio (edilizia, agricoltura e trasporti), sono non solo i lavoratori
autonomi in genere (art 2222 del C.C.), ma anche i Componenti dell’ impresa
familiare (art 230-bis del C.C.), i coltivatori diretti del fondo e soci di
società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
commercianti.
Rimandiamo
i lettori alla lettura integrale del documento agli atti relativo
all’intervento di Marcolina, documento che si sofferma ampiamente sulle
definizioni, sugli obblighi e diritti in relazione alla normativa vigente in
Italia.
Passiamo
invece a presentare il problema dell’
utilizzo
improprio del lavoratore autonomo, con particolare riferimento a:
-
“
inidoneità appalto: quando un
committente affida l’appalto dei lavori ad un Lavoratore Autonomo pur sapendo
che, data la tipologia dei lavori affidati, il lavoratore autonomo dovrà
necessariamente avvalersi di altro personale (lavoratori autonomi e/o altre
imprese);
-
prestazione di manodopera: quando il
Lavoratore Autonomo viene impiegato da un’impresa come mero prestatore di
lavoro;
-
società di fatto: quando il Lavoratore
Autonomo ottiene un lavoro in appalto che da solo non sarebbe in grado di
portare a termine e, quindi, chiama in suo aiuto altri lavoratori autonomi”.
Si
ricorda che il committente (o il responsabile dei lavori) “deve verificare l’
idoneità tecnico-professionale delle
imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi, in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità di cui
all’allegato XVII” del D.Lgs. 81/2008. “In caso di sub-appalto il datore di
lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico-professionale dei
subappaltatori e dei Lavoratori Autonomi con gli stessi criteri”.
Questi
i
criteri per verificare l’idoneità
tecnico professionale dei Lavoratori Autonomi (allegato XVII comma 2):
-
“iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
-
documentazione attestante la conformità delle macchine e attrezzature e opere
provvisionali;
-
elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale usati;
-
attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove
espressamente previsti;
- Documento Unico di
Regolarità Contributiva di cui al DM 24 ottobre 2004”.
L’intervento
presenta poi gli
appalti che non possono
essere affidati a Lavoratori Autonomi:
-
“costruzione di un’abitazione;
-
completo rifacimento delle strutture interne di un appartamento;
-
pittura esterna di un edificio, dove sia necessario montare impalcature per lavori
in quota;
-
manutenzione straordinaria di un tetto con necessità di montare un’impalcatura
per l’accesso in quota;
-
lavori di montaggio e smontaggio d’impalcature;
-
lavori edili in genere dove la movimentazione dei materiali e delle
attrezzature non può essere effettuata da una persona sola (per peso o
dimensioni eccessive)”.
Questi
gli appalti che possono invece essere affidati a Lavoratori Autonomi:
-
“pittura interna delle pareti di un appartamento;
-
rifacimento delle piastrelle di bagni e cucine;
-
manutenzione di infissi, balaustre, ringhiere;
-
piccoli lavori edili, facendo attenzione alla movimentazione manuale dei
materiali e delle attrezzature, poiché è necessario assicurarsi che possa
essere eseguita da una singola persona”.
Si
tratta cioè – continua la relazione - di “tipologie di appalto dove il lavoro
di una singola persona è adeguato”.
Si
ha poi
prestazione di manodopera “quando
il Lavoratore Autonomo svolge la propria attività sotto la direzione altrui
senza autonomia operativa, quando la natura del contratto è un’attività
lavorativa e non un risultato. È il caso di un’impresa che utilizza i
Lavoratori Autonomi per eludere le norme poste a tutela del lavoro subordinato,
intendendo così risparmiare sui costi dei contributi, malattia, ferie, ecc”...
In
realtà il datore
di lavoro “che inserisce nell’organizzazione della propria impresa un
Lavoratore Autonomo, assume nei confronti dell’autonomo gli stessi obblighi che
ha verso i propri lavoratori subordinati: in tale caso viene a cadere
l’elemento fondamentale, cioè ‘l’assenza di vincolo di subordinazione’, che
caratterizza il Lavoratore Autonomo” così come definito all’art. 89 comma 1 d) del
Testo Unico.
Qualora
“il Lavoratore Autonomo eserciti la propria attività in collaborazione con
altri Lavoratori Autonomi, che pur non essendo dipendenti svolgono sotto la sua
direzione, lavori di ugual natura all’interno di un cantiere, si configura il
caso di vere e proprie
società di fatto
in cui il primo dei soggetti citati si connota come datore di lavoro degli
altri”.
E
questo presuppone una
situazione di
interdipendenza l’uno dall’altro, “facendo cadere il requisito
dell’autonomia, configurando conseguentemente, una impresa di fatto, soggetta
all’applicazione di tutte le disposizioni previste dalla normativa
prevenzionistica”.
In
questo senso l’utilizzo improprio del Lavoratore Autonomo comporta “
contravvenzioni alle norme sulla sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro:
-
per il committente dei lavori e per l’imprenditore nell’ipotesi di contratto
d’appalto stipulato in carenza dei requisiti-tecnico professionali;
-
per l’imprenditore, nell’ipotesi di mera di prestazione di manodopera;
-
per i Lavoratori Autonomi stessi, nell’ipotesi di società di fatto”.
Dopo
essere entrato nel dettaglio delle varie conseguenze, l’autore indica delle
soluzioni possibili:
-
“
affidare l’appalto a impresa con i
requisiti tecnico-professionali: il committente dovrà rescindere il
contratto con i Lavoratori Autonomi e appaltare i lavori a imprese con idonei requisiti
tecnico-professionali, come stabilito dall’articolo 90 e dall’allegato XVII
del D.Lgs. 81/2008;
-
assumere i lavoratori autonomi: nel
caso di mera prestazione di manodopera, l’imprenditore dovrà assumere i
Lavoratori Autonomi che ha utilizzato come prestatori di lavoro;
-
società di fatto: costituzione di un
Raggruppamento Temporaneo di Impresa. Se un gruppo di Lavoratori Autonomi ha
l’opportunità di un appalto e questi decidono di portarlo avanti in
collaborazione tra loro, possono costituire una società (s.n.c., s.r.l.,
s.a.s.) o una ‘Associazione in Partecipazione’ cioè una vera e propria impresa
con un datore di lavoro”.
Gli
atti del convegno:
-
“ Obblighi
e facoltà del lavoratore autonomo nell’ambito della normativa sulla sicurezza
nel lavoro e presentazione del progetto regionale”, a cura di Daniela
Marcolina, referente progetto regionale SPISAL AULSS n.1 Belluno (formato PDF,
255 kB);
-
“ Formazione
e sorveglianza sanitaria in agricoltura: l’esperienza di Rovigo”, Dott.ssa
Valeria Martin SPISAL- Az. ULSS 18 - ROVIGO (formato PDF, 696 kB);
-
“ Aspetti
epidemiologici nella regione del Veneto”, Roberto Agnesi – Michela Veronese
– Lucia Calciano (formato PDF, 1.30 MB);
-
“ Progetto
lavoratori autonomi SPISAL di Verona”, Dr.ssa Manuela Peruzzi, dott. Antonio Zedde - Spisal – Ulss 20 Verona
(formato PDF, 1.16 MB);
-
“ Indicazioni
per la gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori autonomi” (formato
PDF, 95 kB).
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