News
"Rendite catastali, l’applicazione non è retroattiva"
fonte www.edilportale.com / Normativa
06/02/2013 - La rendita catastale non è retroattiva. Lo ha affermato la
Corte
di Cassazione
che con la sentenza 1594/2013 del 23 gennaio scorso ha spiegato che il
contribuente non può chiedere nessun risarcimento per le imposte pagate
prima dell’attribuzione della rendita.
Nel caso esaminato dalla Corte, il contribuente aveva sollecitato l’Agenzia del Territorio perché attribuisse la rendita catastale su alcuni edifici a destinazione speciale appartenenti alla categoria D/1.
Non avendo ricevuto risposta, aveva pagato l’Ici con riferimento alla consistenza economica risultante dai libri contabili. Successivamente si era però accorto che con l’attribuzione della rendita avrebbe avuto diritto a pagare un’imposta di importo inferiore e aveva quindi presentato ricorso.
Il ricorso è stato però respinto perché il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ha natura costitutiva e non dichiarativa. Ciò significa che la rendita non ha efficacia retroattiva e non può essere applicata ai periodi di imposta precedenti.
Prima dell’attribuzione della rendita, quindi, la base imponibile in relazione alla quale calcolare le imposte è conteggiata secondo le iscrizioni contabili.
Gli atti con cui viene attribuita o modificata la rendita catastale sono quindi efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
Nel caso esaminato dalla Corte, il contribuente aveva sollecitato l’Agenzia del Territorio perché attribuisse la rendita catastale su alcuni edifici a destinazione speciale appartenenti alla categoria D/1.
Non avendo ricevuto risposta, aveva pagato l’Ici con riferimento alla consistenza economica risultante dai libri contabili. Successivamente si era però accorto che con l’attribuzione della rendita avrebbe avuto diritto a pagare un’imposta di importo inferiore e aveva quindi presentato ricorso.
Il ricorso è stato però respinto perché il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ha natura costitutiva e non dichiarativa. Ciò significa che la rendita non ha efficacia retroattiva e non può essere applicata ai periodi di imposta precedenti.
Prima dell’attribuzione della rendita, quindi, la base imponibile in relazione alla quale calcolare le imposte è conteggiata secondo le iscrizioni contabili.
Gli atti con cui viene attribuita o modificata la rendita catastale sono quindi efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 943 volte.
Pubblicità