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"Precursori d'esplosivo, nuovo regolamento UE"
fonte www.insic.it / Normativa
12/02/2013 - È stato pubblicato sulla Gazzetta europea del 9 febbraio,
il Regolamento UE n.98/2013 del parlamento e del Consiglio europeo, relativo all’immissione
sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi.
L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 2 settembre 2014.
Il regolamento stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.
Il regolamento lascia comunque impregiudicate altre disposizioni più rigorose del diritto dell’Unione riguardo alle sostanze elencate negli allegati allo stesso Regolamento e si applica alle sostanze che non rientrino nell'elenco contenuto nel suo articolo 3.
L’articolo 4 del regolamento riporta indicazioni sulla messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso dei precursori di esplosivi, dando conto delle restrizioni per i privati.
Articolo 5 indica invece la procedura di etichettatura da seguire da parte di un operatore economico che intenda mettere a disposizione di un privato i precursori soggetti a restrizioni: il produttore deve verificarne l’apposizione dell’etichetta, e che l’imballaggio indichi chiaramente che l’acquisto, la detenzione o l’uso di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni da parte dei privati è soggetto a una restrizione a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.
Ulteriori indicazioni riguardano poi la libera circolazione di questi prodotti (articolo 6), le licenze ai privati da rilasciare da parte delle autorità comeptenti(articolo 7), la Registrazione delle transazioni (articolo 8) che abbiano ad oggetto i precursori e le segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti (articolo 9), nonché la protezione di dati di chi ottine la licenza (articolo 10).
Il regolamento indica anche specifiche sanzioni (articolo 11) in caso di violazioni della disciplina ivi dettata e regola come la Commissione potrà effettuare modifiche agli allegati dello stesso Regolamento, nei valori limite indicati all’Allegato 1 e nella misura necessaria per tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di queste sostanze o sulla base di ricerche e test, nonché per quanto riguarda l’aggiunta di sostanze nell’allegato II.
L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 2 settembre 2014.
Il regolamento stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.
Il regolamento lascia comunque impregiudicate altre disposizioni più rigorose del diritto dell’Unione riguardo alle sostanze elencate negli allegati allo stesso Regolamento e si applica alle sostanze che non rientrino nell'elenco contenuto nel suo articolo 3.
L’articolo 4 del regolamento riporta indicazioni sulla messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso dei precursori di esplosivi, dando conto delle restrizioni per i privati.
Articolo 5 indica invece la procedura di etichettatura da seguire da parte di un operatore economico che intenda mettere a disposizione di un privato i precursori soggetti a restrizioni: il produttore deve verificarne l’apposizione dell’etichetta, e che l’imballaggio indichi chiaramente che l’acquisto, la detenzione o l’uso di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni da parte dei privati è soggetto a una restrizione a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.
Ulteriori indicazioni riguardano poi la libera circolazione di questi prodotti (articolo 6), le licenze ai privati da rilasciare da parte delle autorità comeptenti(articolo 7), la Registrazione delle transazioni (articolo 8) che abbiano ad oggetto i precursori e le segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti (articolo 9), nonché la protezione di dati di chi ottine la licenza (articolo 10).
Il regolamento indica anche specifiche sanzioni (articolo 11) in caso di violazioni della disciplina ivi dettata e regola come la Commissione potrà effettuare modifiche agli allegati dello stesso Regolamento, nei valori limite indicati all’Allegato 1 e nella misura necessaria per tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di queste sostanze o sulla base di ricerche e test, nonché per quanto riguarda l’aggiunta di sostanze nell’allegato II.
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