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"I quesiti sul decreto 81: il RSPP nelle aziende industriali"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
01/03/2013 - Sulla
definizione di “aziende industriali” ai fini dell’obbligo di istituzione del
servizio di prevenzione e protezione. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Secondo l’articolo
31 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 è obbligatorio il servizio di
prevenzione e protezione nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori.
Cosa intende il legislatore con
l’espressione "azienda industriale"? Un'azienda di servizi-turismo che ha più di 200 lavoratori deve essere considerata
"azienda industriale"?
Risposta
L’obbligo della
istituzione presso le aziende del servizio di prevenzione e protezione è
previsto dall’articolo 31 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico
in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, secondo il quale tale servizio
può essere interno o esterno alle aziende ed inoltre, se si verificano le
condizioni di cui all’Allegato II del D. Lgs. n. 81/2008, può essere anche
diretto, nel senso che il datore di lavoro per le aziende in esso indicate può
svolgere direttamente i compiti propri del servizio fissati nell’articolo 33
dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. Tale decreto legislativo ha voluto però
precisare che per alcune aziende il servizio di
prevenzione e protezione deve essere obbligatoriamente interno e lo ha fatto con
il comma 6 dello stesso articolo 31 secondo il quale:
“6. L'istituzione
del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive
modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli
articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni
di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e)
nelle aziende industriali con
oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con
oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e
cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori”,
dalla lettura del
quale si osserva che sotto la lettera e) sono state indicate appunto le “
aziende industriali con oltre 200 lavoratori”
Ora chi ha
formulato il quesito chiede dei chiarimenti in merito a cosa è da intendersi “
aziende industriali” ai fini
dell’applicazione dell’articolo 31. In realtà nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
non si riscontra una definizione di tali aziende ma per la individuazione della
stessa si può fare riferimento alle indicazioni già fornite dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale con la Circolare 27 giugno
1996 n. 89, recante “
Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242,
contenente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro. Direttive per l'applicazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n.156 del 5/7/96 la quale, benché emanata con riferimento alle disposizioni dettate
dal D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, ha comunque fornito degli indirizzi che sono da
ritenersi ancora tuttora validi essendo stato, come è noto, il D. Lgs. n.
626/1994 abrogato e recepito nello stesso D. Lgs. n. 81/2008.
Secondo tale
Circolare per individuare
quali sono le aziende che vanno ricondotte all'interno della categoria "
aziende industriali", più che ad
indici o classificazioni formali in cui la stessa sia eventualmente inserita a
fini statistici, assicurativi, previdenziali, contrattuali o a fini di altro
genere, si deve fare riferimento alla natura produttiva ed all’attività
effettivamente svolta nell’azienda stessa. Quindi secondo il Ministero del
Lavoro, alla luce di alcune considerazioni del tutto condivisibili in base alle
quali bisogna tenere conto della natura dell'attività svolta in concreto
dall’azienda, con l'aggettivo "
industriali"
il legislatore ha voluto fare riferimento esclusivamente a quelle attività
dirette alla produzione di beni materiali per cui di conseguenza tutte le
aziende che svolgano attività diverse da tale produzione di beni materiali,
quali quelle dirette alla produzione di servizi (attività amministrative,
finanziarie, turistiche, di trasporto, di distribuzione, commerciali, di
spettacolo, di pulizia, di manutenzione, ecc.), non sono da far rientrare nella
categoria di "
aziende industriali".
Alla luce di quanto sopra detto quindi
ed in risposta al quesito formulato una azienda di servizi-turismo quale quella
segnalata nel quesito stesso non è da considerarsi un’azienda industriale per
cui anche se ha alle sue dipendenze un numero di lavoratori superiore a 200
unità non ha in definitiva l’obbligo di istituire un servizio di prevenzione e protezione interno all’azienda stessa e può quindi
avvalersi di collaboratori esterni ai quali affidare i compiti che il
legislatore ha voluto porre a carico del servizio medesimo.
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