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"I quesiti sul decreto 81: le sanzioni per gli accordi formativi"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
06/03/2013 - Sugli accertamenti per verificare il rispetto dell’ accordo stato-regioni sulla
formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e sulle
sanzioni da applicare in caso di inadempimento. A cura di Gerardo
Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Quali sanzioni applicare nel caso in cui nell’ambito dell’attività
ispettiva venga accertato il mancato rispetto dell’Accordo Stato-Regioni
sulla formazione dei lavoratori e quali accertamenti fare per
individuare eventuali inadempimenti?
Risposta
La formazione dei lavoratori in materia di salute e di sicurezza
sul lavoro è stata imposta dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il
Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e regolamentata
dall’ Accordo raggiunto nell’ambito
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, più semplicemente indicata
nel seguito Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 21/12/2011.
Secondo l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 infatti:
“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare
riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e
alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”.
L’individuazione
invece dei contenuti minimi, della durata e delle modalità della
formazione
dei lavoratori stessi, oltre che dei requisiti dei docenti abilitati ad
impartirla, è stata affidata dal legislatore alla Conferenza Stato-Regioni con
il comma 2 dello stesso articolo 37 secondo il quale appunto:
“2. La durata, i contenuti minimi e
le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo”,
cosa che la stessa
Conferenza Stato-Regioni ha fatto con il citato Accordo del 21/12/2011
pubblicato sulla G. U. dell’11/1/2012.
In base a tale
Accordo la formazione da impartire ai lavoratori deve essere articolata in una
formazione generale ed in una formazione specifica. La formazione generale deve
avere una durata minima di 4 ore per tutti i settori, a qualunque fascia di
rischio gli stessi appartengano, con i contenuti indicati nel punto 4 dell’Accordo
stesso consistenti nei concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti doveri e sanzioni per i
vari soggetti aziendali e nozioni sugli organi di vigilanza controllo e
assistenza. La formazione
specifica
invece deve fare riferimento a quelli fra i rischi indicati nello stesso punto
4 dell’Accordo che i lavoratori possono effettivamente correre in azienda
durante la loro attività e deve avere una durata minima di 4, 8 o 12 ore
variabile a seconda dell’appartenenza del settore di attività dell’azienda alla
classe di rischio basso, medio o alto in base a quanto indicato nell’Allegato 2
all’Accordo medesimo contenente le macrocategorie di rischi e le corrispondenze
Ateco.
Per poter quindi
effettuare una ispezione finalizzata a verificare il rispetto da parte del
datore di lavoro di tutti gli adempimenti contenuti nell’Accordo Stato-Regioni
occorrerà verificare, attraverso l’esame della documentazione relativa allo
svolgimento dei corsi messa a disposizione del datore di lavoro, che siano
stati rispettati i requisiti minimi di durata e che i contenuti e le modalità
con le quali il corso è stato svolto siano stati conformi alle previsioni
dell’Accordo medesimo. Qualche difficoltà potrebbe certo sorgere in fase ispettiva
nel controllo dello svolgimento della formazione specifica riferendosi la
stessa ai rischi specifici effettivamente
presenti in azienda per cui per un accertamento completo occorrerà dapprima che
si prenda visione della documentazione sulla valutazione dei rischi per venire
a conoscenza dei rischi che sono stati in essa segnalati e quindi ispezionare
successivamente i vari reparti dell’azienda per rendersi conto che non vi siano
altri rischi che, benché effettivamente in essa presenti, non siano stati
segnalati nella documentazione stessa. Sarà necessario quindi individuare i
lavoratori che possano correre tali rischi e verificare se gli stessi
lavoratori abbiano ricevuta una formazione specifica adeguata e conforme a
tutti i rischi ai quali possono essere esposti.
Nel caso che venga
riscontrata una formazione dei
lavoratori
impartita da parte del datore di lavoro non adeguata ai rischi che questi
possono correre in azienda è ipotizzabile la violazione da parte dello stesso
del comma 1 dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 per non avere assicurato
che ciascun lavoratore abbia ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e con modalità, secondo quanto
indicato nel comma 2 dello stesso articolo, conformi a quelle indicate dalla
Conferenza Stato-Regioni e contenute nell’Accordo stipulato il 21/12/2011. La
penalità per tale violazione è prevista dall’art. 55, comma 5, lett. c dello
stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a carico del datore di lavoro e del dirigente,
nell’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
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