News
"L’improrogabilità del pagamento della sanzione ridotta ex D.Lgs. 758/94"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
11/03/2013 -
L’applicazione del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, contenente le
modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, è
ancora posta al centro dell’attenzione della Corte di Cassazione e
questa volta su di un argomento che per la verità è stato già oggetto in
passato di decisioni prese dalla suprema Corte. In particolare
quest’ultima ha ribadito in questa sentenza che in tema di prevenzione
degli infortuni e di igiene del lavoro il termine di trenta giorni entro
il quale deve avvenire il pagamento della somma determinata a titolo di
oblazione amministrativa ha natura perentoria ed è improrogabile per
cui ne consegue che la speciale causa estintiva prevista dall’articolo
24 del citato D. Lgs. n. 758/1994 non opera in caso di pagamento della somma oltre il termine.
Il fatto, il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
Il Tribunale ha ritenuto il responsabile legale di una società
colpevole di aver contravvenuto ad alcuni articoli del D. P. R. n.
164/1956 in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e, valutate le attenuanti generiche e la riduzione per il
rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di euro 2.300,00 di ammenda.
Il Giudice di merito ha fondato il giudizio di responsabilità sulle
risultanze delle verifiche eseguite dagli Ispettori del Lavoro e sul
mancato pagamento della sanzione in via amministrativa entro il termine
perentorio previsto dall’articolo 21 del D. Lgs. n. 758/1994.
L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Appello chiedendo la
nullità del capo di imputazione, in quanto contenente l'indicazione
delle norme incriminatrici e non anche di quella sanzionatoria,
dolendosi altresì della ritenuta improrogabilità del termine per il
pagamento in via amministrativa nonché della mancata risposta alla sua
domanda di rateizzazione della somma da versare.
La Corte di Cassazione dopo aver premesso innanzitutto che
l'impugnazione proposta nella forma dell'appello doveva essere
qualificata come ricorso per cassazione, essendo rivolta contro una
sentenza di condanna per la quale è stata applicata la sola pena
dell'ammenda e come tale inappellabile, ha dichiarato il ricorso
inammissibile per manifesta infondatezza. La Sez. III ha fatto presente
infatti che la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il
principio secondo cui in tema di contestazione dell'accusa si deve avere
riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle
norme di legge violate per cui quando il fatto è precisato in modo
puntuale la mancata individuazione degli articoli di legge violati è
irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una
compressione dell'esercizio del diritto di difesa. Nel caso in esame,
secondo la suprema Corte, l'imputazione riportata nella sentenza
conteneva in maniera precisa e puntuale l'indicazione dei fatti
addebitati all'imputato sì da consentire senz'altro lo svolgimento
dell'attività difensiva.
Per quanto riguarda la censura sollevata
relativa alla natura del termine per il pagamento della sanzione di cui
all’articolo 21 del D. Lgs. n. 758/1994 la
Sez. III ha ritenuto anche questa manifestamente infondata ponendo in evidenza
che “
in tema di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro, il termine di giorni trenta entro il quale deve avvenire il
pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa ha
natura perentoria ed improrogabile. Ne consegue che la speciale causa estintiva
prevista dal Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,. articolo 24 non
opera in caso di pagamento oltre tale termine”.
“
Correttamente
quindi”, ha concluso la suprema Corte, “
il
giudice di merito ha considerato il termine perentorio, improrogabile e quindi
incompatibile con la rateizzazione del pagamento domandata dall'imputato, per
cui il difetto di un provvedimento esplicito della PA sulla rateizzazione
appare irrilevante”. Per tali motivi la Corte di Cassazione ha quindi
condannato l’imputato al pagamento della sanzione pecuniaria oltre che delle
spese relative al procedimento.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1116 volte.
Pubblicità