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"L’improrogabilità del pagamento della sanzione ridotta ex D.Lgs. 758/94"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

11/03/2013 -
L’applicazione del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, contenente le modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, è ancora posta al centro dell’attenzione della Corte di Cassazione e questa volta su di un argomento che per la verità è stato già oggetto in passato di decisioni prese dalla suprema Corte. In particolare quest’ultima ha ribadito in questa sentenza che in tema di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro il termine di trenta giorni entro il quale deve avvenire il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa ha natura perentoria ed è improrogabile per cui ne consegue che la speciale causa estintiva prevista dall’articolo 24 del citato  D. Lgs. n. 758/1994 non opera in caso di pagamento della somma oltre il termine.
 
Il fatto, il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
Il Tribunale ha ritenuto il responsabile legale di una società colpevole di aver contravvenuto ad alcuni articoli del D. P. R. n. 164/1956 in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e, valutate le attenuanti generiche e la riduzione per il rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di euro 2.300,00 di ammenda. Il Giudice di merito ha fondato il giudizio di responsabilità sulle risultanze delle verifiche eseguite dagli Ispettori del Lavoro e sul mancato pagamento della sanzione in via amministrativa entro il termine perentorio previsto dall’articolo 21 del D. Lgs. n. 758/1994.
 
L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Appello chiedendo la nullità del capo di imputazione, in quanto contenente l'indicazione delle norme incriminatrici e non anche di quella sanzionatoria, dolendosi altresì della ritenuta improrogabilità del termine per il pagamento in via amministrativa nonché della mancata risposta alla sua domanda di rateizzazione della somma da versare.

La Corte di Cassazione dopo aver premesso innanzitutto che l'impugnazione proposta nella forma dell'appello doveva essere qualificata come ricorso per cassazione, essendo rivolta contro una sentenza di condanna per la quale è stata applicata la sola pena dell'ammenda e come tale inappellabile, ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La Sez. III ha fatto presente infatti che la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il principio secondo cui in tema di contestazione dell'accusa si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate per cui quando il fatto è precisato in modo puntuale la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa. Nel caso in esame, secondo la suprema Corte, l'imputazione riportata nella sentenza conteneva in maniera precisa e puntuale l'indicazione dei fatti addebitati all'imputato sì da consentire senz'altro lo svolgimento dell'attività difensiva.
 
Per quanto riguarda la censura sollevata relativa alla natura del termine per il pagamento della sanzione di cui all’articolo 21 del D. Lgs. n. 758/1994 la Sez. III ha ritenuto anche questa manifestamente infondata ponendo in evidenza che “ in tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il termine di giorni trenta entro il quale deve avvenire il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa ha natura perentoria ed improrogabile. Ne consegue che la speciale causa estintiva prevista dal Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,. articolo 24 non opera in caso di pagamento oltre tale termine”.
 
Correttamente quindi”, ha concluso la suprema Corte, “ il giudice di merito ha considerato il termine perentorio, improrogabile e quindi incompatibile con la rateizzazione del pagamento domandata dall'imputato, per cui il difetto di un provvedimento esplicito della PA sulla rateizzazione appare irrilevante”. Per tali motivi la Corte di Cassazione ha quindi condannato l’imputato al pagamento della sanzione pecuniaria oltre che delle spese relative al procedimento.
 
 

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