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"Edilizia: una buona prassi per l’asseverazione dei modelli organizzativi"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
12/03/2013 - L’
asseverazione dei modelli
organizzativi è quel processo con il quale un organismo paritetico dichiara di aver
esaminato la corretta adozione e l’efficace attuazione da parte dell’impresa
richiedente di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza,
conforme ai requisiti dell'art. 30 del
Decreto legislativo 81/2008. Un processo, come più volte
ripetuto da PuntoSicuro, molto delicato e che ha sollevato in questi anni
diverse criticità e, in alcuni casi, veri e propri appelli
alle aziende sul rischio di inidonee asseverazioni.
Per
affrontare queste criticità e costruire
procedure
chiare e valide su tutto il territorio nazionale, la Commissione
Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali (CNCPT) si è rivolto all’ Ente Nazionale Italiano di
Unificazione (UNI) per elaborare una
prassi
di riferimento.
Tale
prassi – che non ha il significato di “buona prassi” così come definita dal
D.Lgs. 81/2008 - non è una norma tecnica, ma introduce prescrizioni tecniche
per un tempo limitato, non superiore a 5 anni. Entro i cinque anni le
prescrizioni possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS,
UNI/TR) o ritirate.
La
prassi di riferimento
UNI/PdR 2:2013,
ratificata dal Presidente dell’UNI il 13 febbraio 2013, è stata raccolta nel
documento “
Indirizzi operativi per l’asseverazione
nel settore delle costruzioni edili e di
ingegneria civile” elaborato dal Tavolo “Asseverazione nelle costruzioni
edili e di ingegneria civile”, condotto da UNI.
Con
il documento si intende fornire un'indicazione operativa nazionale ai Comitati
Paritetici Territoriali (CPT), in quanto organismi paritetici, per l' attività
di asseverazione della corretta adozione e della efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza adottati dalle imprese
edili e di ingegneria civile, “e finalizzati a proteggere la salute e la
sicurezza di tutti i lavoratori, considerando anche aspetti culturali, di
comportamento e di
governance”.
Ricordiamo,
a questo proposito, che il
D.Lgs.
81/2008 prevede nell'art. 2 la costituzione di organismi paritetici e nell'
art. 51 ne individua le funzioni. In particolare nel comma 3-bis dell’art. 51
si evidenzia che
gli organismi paritetici
[...], su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello
svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese,
tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli
di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della
quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione
delle proprie attività. E si ricorda (comma 3-ter) che
ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono
specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
In particolare gli organismi paritetici
deputati a svolgere questo compito “sono quelli costituiti, su iniziativa di
una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative nell’ambito del sistema contrattuale di
riferimento (art.
2 D.Lgs. 276/2003 e art. 2, comma 1 lettera ee)
del D.Lgs. 81/2008)”. E dal testo della Circolare Ministeriale 20 del 29 luglio
2011 e 13 del 5 giugno 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
si può ricavare che “per le attività di informazione, assistenza, consulenza,
formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la
legittimazione di organismo paritetico deve essere fatta secondo i consolidati
requisiti giurisprudenziali e, se del caso, facendo riferimento alla Direzione
generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale chiarimento
sottolinea l’importanza dei compiti affidati agli organismi paritetici ed in
particolare quello di asseverare i modelli organizzativi”.
È
evidente la necessità che l’attività di asseverazione si svolga con modalità
uniformi e definite per quanto riguarda procedure, requisiti e competenze
professionali.
Nel
documento viene descritto il processo attraverso il quale i CPT erogano il
servizio di asseverazione. Sono identificate “le fasi di verifica, le relative
modalità operative, nonché le competenze delle figure incaricate del processo
di asseverazione”.
Il
processo di asseverazione “è
caratterizzato come segue:
-
richiesta di asseverazione da parte dell'impresa edile;
-
verifica pre-requisiti d'accesso dell'impresa edile al servizio di
asseverazione;
-
verifica e analisi obblighi documentali relativi all'adozione da parte
dell'impresa richiedente del modello di
organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
(pre-verifica);
-
verifica documentale dell'impresa richiedente l'asseverazione (verifica
documentale);
-
verifica nel/nei cantiere/i e altri luoghi di lavoro dell'impresa richiedente
(verifica tecnica);
-
redazione rapporto del gruppo di verifica;
-
valutazione rapporto verifica;
-
rilascio asseverazione con validità triennale (modalità operative di gestione
del documento/pubblicazione/sospensione o revoca);
-
mantenimento primo anno;
-
mantenimento secondo anno”.
Viene inoltre costituito un
registro delle imprese asseverate
secondo le modalità indicate nel documento.
Il
processo di asseverazione è caratterizzato da
tre fasi: istruttoria, verifica del modello e fase valutativa. Ad
esempio nella
fase istruttoria
avviene la richiesta di asseverazione da parte dell'impresa edile e di
ingegneria civile e la verifica dei pre-requisiti.
In
particolare la
richiesta di accesso al
servizio di asseverazione deve essere fatta dall’impresa richiedente in
possesso dei pre-requisiti al CPT della provincia in cui l’impresa è iscritta
in Cassa Edile. Il CPT che riceve la richiesta di asseverazione “è responsabile
della verifica dei pre-requisiti dell’impresa richiedente e, in caso di
accettazione della domanda, dell’erogazione del servizio di asseverazione.
Qualora fosse necessario effettuare una verifica tecnica al di fuori della
provincia del CPT di riferimento, sarà cura del CPT di riferimento accordarsi
con il CPT della provincia in cui è ubicato il sito oggetto di tale verifica.
Al CPT di riferimento sono in capo gli aspetti di gestione organizzativa ed
amministrativa della singola pratica di asseverazione, il contatto e la
gestione dei rapporti con l’impresa richiedente”.
Per
poter erogare il servizio di asseverazione è obbligatorio per le imprese
richiedenti il possesso dei seguenti
requisiti
(che saranno verificati a cura del CPT di riferimento):
-
“iscrizione alla Cassa Edile del territorio in cui viene fatta la domanda, in
regola con tutti i versamenti e gli accantonamenti che le disposizioni del CCNL
e gli accordi provinciali dispongono di effettuare alle Casse Edili;
- DURC regolare in
corso di validità;
-
messa a disposizione di personale referente per l'espletamento della pratica,
sia per l'accesso al/ai cantiere /i che per tutti gli altri adempimenti;
-
elevata motivazione al conseguimento dell’obiettivo” (la verifica di questo
requisito, “difficilmente valutabile attraverso strumenti standardizzati, può
emergere a seguito di un momento seminariale introduttivo anche di breve durata
rivolto alle imprese che richiedono il servizio, nel quale vengono spiegate le
caratteristiche del sistema e cosa prevede il processo di asseverazione”).
Concludiamo
questa breve disamina ricordando che la
verifica
di attuazione del modello (Fase 2) è caratterizzata dai seguenti elementi:
a)
“verifica e analisi obblighi documentali relativi all'adozione da parte
dell'impresa richiedente del modello
di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
(pre-verifica);
b)
verifica documentale dell'impresa richiedente l'asseverazione (verifica
documentale);
c)
verifica nel/nei cantiere/i e altri luoghi di lavoro dell'impresa richiedente
(verifica tecnica e comportamentale );
d)
redazione rapporto di GDV” (gruppo di verifica).
Si
ricorda che per le imprese richiedenti in possesso di Sistemi
di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) “certificati da un organismo
di certificazione accreditato da Accredia, la Fase 2 è effettuata per le parti
di cui all'art. 30, D.Lgs 81/08 non oggetto della certificazione e per
eventuali significativi luoghi di lavoro non considerati durante il processo di
certificazione”.
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