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"Bonifiche ambientali, aggiornato l'elenco dei siti di interesse nazionale"
fonte www.insic.it / Ambiente
13/03/2013 - Sull'ultima Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2013 n. 60 è stato pubblicato il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013, che aggiorna l'elenco dei siti non più ricompresi fra
i siti di bonifica di interesse nazionale.
Il decreto indica in allegato questi siti specificando che non soddisfano più i requisiti previsti dal Codice ambientale e previsti all'articolo 252 co 2 e 2 bis.
Da una lettura dell'artciolo emerge che in un sito di bonifica di interesse nazionale gli interventi si esplichino su aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale, oppure su aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Inoltre devono sussistere diverse condizioni: le aree devono superare le concentrazioni soglia di rischio ambientale e sanitario, e l'inquinamento deve causare un rilevante impatto socio economico. Tali siti possono essere ricompresi nel territorio di più regioni e la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale. Inoltre, non devono sussistere attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie, mentre vengono individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto (vedi art. 252 co 2 e 2 bis)
Il nuovo decreto ministeriale ricorda che le competenze per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all'interno dei siti contenuti nell'Allegato al decreto, è trasferita alle Regioni territorialmente interessate che subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti.
Il decreto indica in allegato questi siti specificando che non soddisfano più i requisiti previsti dal Codice ambientale e previsti all'articolo 252 co 2 e 2 bis.
Da una lettura dell'artciolo emerge che in un sito di bonifica di interesse nazionale gli interventi si esplichino su aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale, oppure su aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Inoltre devono sussistere diverse condizioni: le aree devono superare le concentrazioni soglia di rischio ambientale e sanitario, e l'inquinamento deve causare un rilevante impatto socio economico. Tali siti possono essere ricompresi nel territorio di più regioni e la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale. Inoltre, non devono sussistere attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie, mentre vengono individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto (vedi art. 252 co 2 e 2 bis)
Il nuovo decreto ministeriale ricorda che le competenze per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all'interno dei siti contenuti nell'Allegato al decreto, è trasferita alle Regioni territorialmente interessate che subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti.
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