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"Pubblicato il decreto sui criteri di qualificazione del formatore"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
20/03/2013 - Finalmente è stato firmato - dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero e da
quello della Salute Renato Balduzzi – e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a
mezzo avviso, il decreto relativo ai
criteri
di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro.
Dopo
un iter lunghissimo, insopportabilmente lungo per le necessità della
qualificazione della formazione alla sicurezza in Italia, finalmente si
comincia a dare ordine ad un settore che non sempre è apparso in questi anni qualitativamente
all’altezza delle aspettative.
Innanzitutto
bisogna sottolineare che il nuovo
Decreto
Interministeriale del 6 marzo 2013, costruito sul documento che la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro aveva
elaborato nella seduta del 18 aprile 2012, non si discosta dalle bozze già
apparse, commentate e analizzate da PuntoSicuro nei mesi scorsi.
Viene
mantenuta, ad esempio, l’
entrata in
vigore del decreto dopo 12 mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, pubblicazione avvenuta il
18 marzo 2013. Differimento – molto
dibattuto nella Commissione Consultiva, come raccontato a PuntoSicuro dal Dott. Lorenzo Fantini
– che avviene “in ragione della circostanza che l'individuazione della figura
del formatore deve essere applicata, per la prima volta, da un numero
particolarmente elevato anche di piccole e medie imprese”.
Rimangono
poi i
criteri articolati in requisiti
minimi per garantire nel docente/formatore la contemporanea presenza dei tre
elementi fondamentali:
conoscenza,
esperienza e
capacità didattica. Elementi che prevedono la combinazione di
aspetti teorici e pratici, di requisiti di studio e di esperienza. A parte il caso
del
primo criterio che prevede, come
sufficiente alla qualificazione, oltre al prerequisito, la precedente
esperienza come docente esterno per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni nell’area
tematica oggetto della docenza.
Prima
di ricordare i criteri individuati dalla Commissione prima e confermati dal Decreto
poi, riportiamo i punti essenziali dei
quattro
articoli del Decreto interministeriale.
All’
articolo 1 si ricorda che si considera
qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che
possieda il
prerequisito (il
possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado) ed uno dei criteri elencati
nel documento allegato al decreto e il prerequisito e i criteri “si applicano a
tutti i soggetti
formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli
articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21
dicembre 2011”.
Se
tuttavia i prerequisiti/criteri individuati rappresentano i requisiti minimi
richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, tali requisiti minimi “non sono vincolanti in riferimento ai
corsi di formazione già formalmente e
documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione
dell'avviso del presente decreto”.
Inoltre
– altro compromesso raggiunto in sede di Commissione –
il prerequisito (diploma di scuola secondaria di secondo grado) “
non é richiesto per i datori di lavoro che
effettuano formazione ai propri lavoratori”.
I
formatori che non siano in possesso del prerequisito (
clausola di salvaguardia) “possono svolgere l'attività di formatore
qualora, alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella
Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei
criteri” previsti nell’allegato al decreto. Resta inoltre fermo l'obbligo
dell'aggiornamento triennale.
L’
articolo 2 sottolinea che i datori di
lavoro, nell'individuazione del formatore in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, devono utilizzare i criteri individuati nel
documento allegato al decreto e quelli successivamente pubblicati sul sito
www.lavoro.gov.it, sezione "sicurezza nel lavoro". Mentre l’
articolo 3 indica che, trascorsi dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, “la Commissione si riserva di
valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative
dell'efficacia dei criteri previsti”.
Infine
l’importante
articolo 4 che non solo
sottolinea i tempi dell’entrata in vigore del decreto (
18 marzo 2014), ma segnala che per un periodo di ventiquattro mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto “i
datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri
lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti
del servizio
di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008,
nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al
termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente
l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri
previsti nel documento allegato”.
Veniamo
ai
requisiti richiesti.
Come
già accennato il
prerequisito comune
a tutti i formatori è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado (non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai
propri lavoratori).
Vengono
inoltre definite
tre aree tematiche
attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro (la qualificazione si
acquisisce con riferimento alla specifica area tematica):
-
area normativa/giuridica/organizzativa;
-
area rischi tecnici/igienico–sanitari;
-
area relazioni/comunicazioni.
Avendo
già accennato al
primo criterio (docente
esterno nell’area tematica oggetto di docenza per almeno 90 ore negli ultimi
tre anni), passiamo direttamente agli altri cinque criteri:
-
secondo criterio:
laurea coerente con le materie oggetto
della docenza ovvero corsi post laurea nel campo SSL più una delle seguenti
specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata
minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori),
o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od
Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o
di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni,
in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3
anni, in qualunque materia affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli
ultimi 3 anni, in qualunque materia;
-
terzo criterio: possesso di un
attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di
formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e
s.m.i.). Inoltre almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale
coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti
specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata
minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione
all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati)
di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia;
-
quarto criterio: possesso di un
attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di
formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 18 mesi di esperienza
lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza.
Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame
finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o
abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi
accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in
materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni,
in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3
anni, in qualunque materia;
- quinto criterio:
esperienza lavorativa o professionale
almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti
specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata
minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione
all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati)
di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in
Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in
qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3
anni, in qualunque materia;
-
sesto criterio: esperienza di almeno
sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP
(tali figure possono effettuare docenze nell’ambito del macro-settore ATECO di
riferimento). Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in
didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori),
o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od
Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o
di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni,
in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3
anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli
ultimi 3 anni, in qualunque materia.
Concludiamo
ricordando che:
-
i criteri previsti non riguardano la qualificazione
della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori
per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, per RSPP/ASPP e/o ad altre
specifiche figure;
-
il prerequisito e i criteri previsti “non riguardano le attività di
addestramento”;
-
la qualificazione è acquisita in modo permanente, senza dimenticare, tuttavia,
la
necessità di aggiornamento con
cadenza triennale. Il triennio “decorre dalla data di applicazione del
presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti
già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre
dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione”;
-
il formatore può dimostrare la propria qualificazione mediante idonea documentazione
(ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettere di incarico, ...).
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