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"Le malattie professionali e il Testo Unico: obblighi e responsabilità"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
20/03/2013 - In questi ultimi anni le
malattie professionali sono
diventate un fenomeno vasto e sempre più complesso. Un fenomeno che
richiede un approccio necessariamente interdisciplinare e
multidisciplinare.
Per favorire questo approccio l’Inail ha promosso uno specifico
corso quadrimestrale di formazione sulle malattie professionali per operatori sanitari e consulenti delle parti.
In relazione al corso, che si è tenuto nel 2012 presso un centro di
formazione di Napoli, sono state recentemente pubblicati gli atti in
una pubblicazione dal titolo “
Le malattie professionali. Aspetti clinici ed assicurativi”, curata dalla Direzione regionale Campania dell’Inail.
Per affrontare gli
obblighi e le
responsabilità fissati dal Decreto legislativo 81/2008,
non solo in relazione alle tecnopatie, ci soffermiamo oggi su un
documento elaborato da Ida Rampino (Legale - Avvocatura Regionale INAIL
Campania).
In “ Obblighi e responsabilità in tema di malattie professionali”, Ida Rampino ricorda che nel Testo Unico sulla sicurezza il legislatore ha previsto “un’interazione di responsabilità”. Se la sicurezza deve diventare una cultura di tutti coloro che lavorano “nessuno può essere esente da responsabilità, ognuno con il suo grado, con il suo ruolo, con la sua percentuale di responsabilità variabile in ragione della funzione assolta”. Il documento si sofferma sugli obblighi di alcuni attori della sicurezza aziendale.
In “ Obblighi e responsabilità in tema di malattie professionali”, Ida Rampino ricorda che nel Testo Unico sulla sicurezza il legislatore ha previsto “un’interazione di responsabilità”. Se la sicurezza deve diventare una cultura di tutti coloro che lavorano “nessuno può essere esente da responsabilità, ognuno con il suo grado, con il suo ruolo, con la sua percentuale di responsabilità variabile in ragione della funzione assolta”. Il documento si sofferma sugli obblighi di alcuni attori della sicurezza aziendale.
Riguardo
agli
obblighi del datore di lavoro
si indica che il datore deve adottare le seguenti principali
misure generali di tutela: “valutazione dei rischi; programmazione
della prevenzione; eliminazione e/o riduzione dei rischi; l'organizzazione del
lavoro in base ai principi ergonomici; l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici; il controllo sanitario; l‘informazione e la formazione; le misure di
emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio; l'uso di
segnali di avvertimento; la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
impianti”.
Tuttavia
questo modello legale degli obblighi e delle responsabilità può essere
modificato.
Infatti
“in presenza di determinati presupposti ed a certe condizioni, il debito di
sicurezza può infatti essere
delegato ad
altri soggetti idonei. Ciò significa che il datore di lavoro può esimersi
da responsabilità penali e dal suo debito di sicurezza incaricando persona
idonea e capace. Egli però rimane sempre obbligato qualora l’individuazione del
soggetto delegato non risponda a questi requisiti”.
Al
di là degli obblighi delegabili, il documento si sofferma sulla
deresponsabilizzazione del datore di lavoro
in caso di delega e subdelega, introdotta dal correttivo D.lvo 106/2009: la
cosiddetta “ norma salva manager”.
Con
relazione a questa norma e su denuncia di un RLS, Marco Bazzoni, “l’Italia è stata
messa sotto accusa dall’Unione Europea per non aver rispettato in modo adeguato
le disposizioni europee in materia di sicurezza sul lavoro”. Il presupposto di
partenza è “che i datori di lavoro e i dirigenti possono delegare e subdelegare
specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, mantenendo
comunque l'obbligo di vigilare sul delegato. Obbligo che, come indicato
all’art. 16 comma 3) si considera assolto in caso di adozione ed efficace
attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
Questo
il
passaggio che ha insospettito la
Commissione: “a valutare se i dirigenti abbiano correttamente vigilato e
siano da ritenere non penalmente responsabili in caso di incidente, a valutare
cioè se il modello di verifica e controllo sull'operato dei delegati alla
sicurezza sia stato efficace, non è un soggetto terzo come l'Ispettorato del
Lavoro, e nemmeno un giudice in sede di accertamento penale, com'è stato fino a
prima della riforma. È un organismo paritetico (art 51), costituito proprio da
associazioni di datori di lavoro, quindi con un obiettività di giudizio
quantomeno limitata”. Tuttavia sul punto la dottrina è divisa e vi è chi
“sostiene che non è evidente quale sia esattamente il contrasto tra la
disciplina italiana in materia di delega di funzione e i principi della
direttiva 89/391/CEE”.
Rimandando
i lettori ad una lettura integrale del documento in merito alle diverse
posizioni sul tema, passiamo brevemente agli
obblighi dei dirigenti.
Se
il dirigente è stato considerato sempre una figure professionali centrali nel
sistema sicurezza, con il Testo Unico la posizione del dirigente cambia.
Il
dirigente “cessa di essere colui che semplicemente si limita a far osservare
tutte quelle misure di sicurezza già predisposte sul luogo di lavoro e viene
eletto a soggetto co-obbligato, insieme al datore di lavoro, alla
predisposizione di misure di sicurezza idonee a garantire la sicurezza dei
lavoratori. Non più mero esecutore ma – nell’ambito delle attribuzioni e
competenze conferitegli - condivide con il datore di lavoro la responsabilità
sia per l’eventuale inadempimento degli obblighi posti che per l’inadeguatezza
in chiave prevenzionistica delle misure predisposte”.
Anche
in questo caso vi rimandiamo al documento per l’elencazione degli obblighi del
dirigente e passiamo a quelli del
preposto.
Tali
obblighi sono per lo più una “trasposizione a livello normativo di alcuni ormai
consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità”.
In
particolare – “ad eccezione dell’obbligo di segnalare tempestivamente al datore
di lavoro o al dirigente sia le deficienze delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale” – i doveri del preposto riguardano “il suo
compito principale che è quello di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da
parte dei singoli lavoratori degli obblighi posti a loro carico dalla legge e
dalle disposizioni aziendali, ad es. verificare che solo i lavoratori che
abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico, informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave ed imminente circa il rischio stesso;
dare istruzioni anche per lavori che possono sembrare semplici, affidati per la
prima volta”.
Anche
gli
obblighi del medico competente
sono stati ampliati con il D.Lgs. 81/2008.
Il medico competente è oggi “una figura
preminente nell’organizzazione aziendale. Infatti se la normativa precedente in
molti casi limitava la partecipazione del medico competente alle attività
aziendali extrasanitarie limitandosi all’uso della formula ‘sentito il medico
competente’, la attuale formulazione normativa lo chiama a collaborare con il
datore di lavoro in un’ampia gamma di adempimenti puntualmente elencati
dall’art. 25” del Testo Unico.
Il
percorso legislativo, che gli attribuisce due compiti importanti correlati alla
sorveglianza sanitaria e alla
valutazione dei rischi, identifica nel
medico competente una figura che, usando le parole della Cassazione,
non ha soltanto il compito di procedere alle
visite obbligatorie nell’interesse del lavoratore, ma anche quello di essere il
consulente del datore di lavoro/ dirigente in materia sanitaria, di esserne
l’alter ego in questa materia, con funzioni, quindi, di consiglio e di stimolo.
Ci
soffermiamo infine sugli
obblighi del
RSPP, la
persona in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi (art.2, D.Lgs. 81/2008).
Questi
i
compiti di un Servizio di Prevenzione
e Protezione (e, quindi, del suo responsabile) previsti dall’articolo 33
del D.Lgs. 81/2008:
-
“individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro rispettose della
normativa vigente e che si adattino alle specifiche esigenze aziendali (art 33,
comma I, lett. a);
-
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive del
documento di valutazione dei rischi ed i relativi strumenti di controllo (art.
33, comma I, lett. b);
-
redigere le procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali (art. 33,
comma I, lett. c); - proporre i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori (art. 33, comma I, lett. d);
-
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro e alla riunione periodica prevista dall’art 35 (art 33, comma I,
lett. e);
-
fornire ai lavoratori le informazioni previste dall’art 36 (art. 33, comma I,
lett. f)”.
In
particolare il
R.S.P.P. non possiede
un “autonomo obbligo di effettuare controlli sulla effettiva applicazione dei
presidi antinfortunistici”. Il “ruolo” che gli viene affidato è in realtà
assimilabile “a quello di una
consulenza
(tecnica) specializzata e quindi a quello di una prestazione di assistenza più
che all’individuazione di un centro autonomo di responsabilità”.
Tuttavia
sebbene il R.S.P.P. sia per lo più un organo di “studio e consulenza” e non
abbia poteri decisionali né di “intervento attivo” nel settore della sicurezza,
ciononostante tale soggetto non viene affatto “individuato dal decreto come
strumento meramente passivo, attivabile solo se e quando il datore di lavoro lo
richieda (e nei limiti in cui sia richiesto): in altri termini, in capo al
R.S.P.P. dovrebbe rinvenirsi (una volta ricevuto ed accettato l’incarico) un
onere di attivazione automatica, un vero
e proprio
dovere di impulso anche
rispetto ad un datore di lavoro (che si riveli, successivamente,) inerte”.
Rimandando
il lettore alle parti specifiche del documento relative alle responsabilità
penali e civili, concludiamo segnalando che secondo Ida Rampino, al di là di
una “isolata (non condivisibile)” differente pronuncia, “non essendo il RSPP tra
i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e di salute, il suo agire
non è direttamente rapportabile, sul piano contravvenzionale, a condotte
penalmente sanzionate”.
Inail
- Direzione regionale Campania, “ Le
malattie professionali. Aspetti clinici ed assicurativi”, atti del I Corso
Quadrimestrale Di Formazione sulle malattie professionali per operatori
sanitari e consulenti delle parti che si è tenuto a Napoli tra marzo e giugno
2012 (formato PDF, 4.07 MB).
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