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"La sicurezza nei cantieri: ponti a sbalzo, su ruote e su cavalletti"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
25/03/2013 - In linea con i vari articoli di “ Imparare
dagli errori”, rubrica di PuntoSicuro dedicata agli infortuni
professionali, che si sono occupati del rischio di
caduta dall’alto nel comparto edile, torniamo a parlare di
opere provvisionali.
Per
farlo riprendiamo a sfogliare le pagine della “ Guida
pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it e realizzata dall’ AUSL di Reggio
Emilia e dalla Regione Emilia Romagna.
Nei
giorni scorsi abbiamo parlato di
ponteggi con
particolare riferimento a quanto contenuto nel
Decreto legislativo 81/2008.
Volendo
parlare anche di altre opere provvisionali, non possiamo non citare alcuni
articoli del Titolo IV del Testo Unico, dedicato ai cantieri temporanei o
mobili.
In
particolare nel Testo Unico si indica che (art. 122) “nei lavori
in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee
opere provvisionali o comunque precauzioni atte a eliminare i pericoli di
caduta di persone e di cose” (in modalità conforme a quanto richiesto
dall’allegato XVIII). E le opere provvisionali (art. 112) “devono essere
allestite con buon materiale e a regola d’arte, proporzionate e idonee allo
scopo; esse devono essere conservate in efficienza per l’intera durata del
lavoro”. E “prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve
provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei”.
L’articolo
127 del Testo Unico - sezione relativa ai “Ponteggi in legname e altre opere
provvisionali” – è dedicato ai
ponti a
sbalzo.
Possono
essere utilizzati “nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego
di ponti normali”, purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di
calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.
Per
il
ponte a sbalzo in legno devono
essere osservate le seguenti
norme:
-
“l’intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza
interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve
essere pieno; quest’ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso
di più ponti sovrapposti;
-
l’intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;
-
i traversi di sostegno dell’impalcato devono essere solidamente ancorati
all’interno a parte stabile dell’edificio ricorrendo eventualmente all’impiego
di saettoni; non è consentito l’uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi,
salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;
-
i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
-
le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro
con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro
o dei pilastri e l’altro alle estremità dei traversi in modo da impedire
qualsiasi spostamento”.
Senza
dimenticare che il
transito sotto
ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili “deve essere impedito con
barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate”.
Nella
sezione relativa ai “Ponteggi movibili” del Testo Unico (e nell’allegato XVIII)
si fa riferimento invece ai
ponti su
cavalletti e ai
ponti su ruote a
torre.
I
ponti su cavalletti “non devono aver
altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi”.
Inoltre “devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto
2.2.2. dell’allegato XVIII”.
In
particolare “i piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante
tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile e ben
livellato. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m
3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4.
Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare
su tre cavalletti. La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90
centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate
fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono
essere fissate ai cavalletti di appoggio. E’ fatto divieto di usare ponti su
cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli”.
I
ponti su ruote a torre (chiamati anche trabattelli) “devono avere
base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per
colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati. Il piano di
scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul
terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo
equivalente”.
Inoltre
le ruote del ponte in opera “devono essere saldamente bloccate con cunei dalle
due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono
impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione
dei lavori in quota. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione
almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su
ruote a torre conformi all’allegato XXIII”.
Si
ricorda inoltre che:
-
“la verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino;
-
i ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto,
non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi”.
Dopo
aver citato la
Circolare 24/82 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
la guida indica che a corredo del ponte mobile devono essere fornite alcune
indicazioni definite dalla norma
armonizzata
UNI-EN 1004 2005: “nome
ed indirizzo del costruttore o del fornitore; classe di ponteggio secondo il
carico ammissibile ed il numero degli impalcati che possono essere sottoposti a
carico; eventualmente l’altezza ammissibile per condizioni differenti; peso e
dimensioni di base dei componenti; dati relativi alla zavorra richiesta per
ottenere la necessaria resistenza contro il rovesciamento e istruzioni per il
suo ancoraggio; zavorra massima ammissibile; istruzioni per il montaggio e lo
smontaggio della torre mobile da lavoro compresa l’indicazione dei componenti
necessari a questo scopo; istruzioni per la manutenzione dei componenti sia in
uso sia in magazzinaggio, escluse le istruzioni per la riparazione di pezzi
danneggiati”.
Per
concludere riportiamo ulteriori
istruzioni
per l’impiego di
torri mobili da lavoro:
-
“le torri mobili da lavoro possono essere montate e smontate solo da persone
che hanno dimestichezza con le istruzioni di montaggio e uso;
-
non devono essere utilizzati componenti danneggiati;
-
si devono impiegare solo componenti originali secondo quanto indicato dal
costruttore;
-
la superficie sulla quale viene spostata la torre mobile da lavoro deve essere
in grado di reggerne il peso;
-
durante lo spostamento, sulla torre mobile da lavoro non si devono trovare
materiali e persone;
-
le torri mobili da lavoro possono essere spostate solo manualmente e solo da
superfici compatte, lisce e prive di ostacoli. Nel corso dello spostamento, non
deve essere superata la normale velocità di cammino;
-
prima dell’utilizzo si deve verificare se la torre mobile da lavoro è stata
montata seguendo regolarmente e completamente le indicazioni del fornitore atte
a garantire una esecuzione a regola d’arte e se questa si trova in posizione
verticale;
-
non è consentito appoggiare ed utilizzare dispositivi
di sollevamento a meno che ciò non sia espressivamente previsto in fase di
progettazione;
-
non è consentito realizzare collegamenti a ponte tra una torre mobile da lavoro
e un edificio;
-
prima dell’uso ci si deve assicurare che siano stati presi tutti i
provvedimenti di sicurezza per impedire uno spostamento accidentale, per
esempio applicando freni di bloccaggio o basette regolabili;
-
non è consentito accedere o scendere dalla superficie dell’impalcatura usando
accessi diversi da quelli previsti;
-
e’ proibito saltare sugli impalcati;
-
ove possibile, le torri mobili da lavoro impiegate all’esterno di edifici
devono essere fissate in modo sicuro all’edificio o ad altra struttura”.
Per
una lettura più esaustiva vi rimandiamo alla guida realizzata dall’ AUSL di
Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna, ricca di immagini esplicative e
di definizioni relative alle varie parti delle opere provvisionali.
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