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"Alcol e droghe: il ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
25/03/2013 - Quando si fa riferimento alle problematiche lavorative relative
all’assunzione di
alcol e sostanze
stupefacenti, emerge con forza l’importanza del ruolo del
medico competente e della sorveglianza
sanitaria nei luoghi di lavoro.
Di
questo ruolo si è parlato in un corso del 31 ottobre 2012, il “
Corso di formazione per Medici Competenti:
Rischio da stress lavoro correlato” promosso dal SIRS (Servizio Informativo
per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e dall’Ass. Pol. Salute
della Regione
Emilia-Romagna.
Attraverso
gli atti, pubblicati sul sito di SIRS-RER, ci soffermiamo sull’intervento “
I ruoli del medico competente, degli organi
di vigilanza, dei datori di lavoro e degli RLS nella lotta all’abuso di alcol e
sostanze psicotrope e stupefacenti sui luoghi di lavoro”, a cura di Franco
Pugliese e Giampietro Scaglione.
L’intervento
affronta il tema della
sorveglianza
sanitaria effettuata dal medico competente e normata (art. 41) dal Decreto
legislativo 81/2008.
Sorveglianza
sanitaria che è effettuata:
-
nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla
Commissione consultiva di cui all’articolo 6 del decreto 81/2008;
-
qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi lavorativi.
In
particolare la sorveglianza sanitaria
comprende:
-
visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al
lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla
mansione specifica;
-
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di
tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene
stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza
diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti
e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli
indicati dal medico competente;
-
visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine
di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
-
visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità
alla mansione specifica;
-
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla
normativa vigente;
-
visita medica preventiva in fase preassuntiva;
-
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine
di verificare l’idoneità alla mansione.
E
il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime
uno dei seguenti
giudizi relativi alla
mansione specifica: idoneità; idoneità
parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
inidoneità temporanea; inidoneità permanente.
L’intervento
si sofferma poi sulla
Legge 125/2001
“Legge
quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati” e sull’Art. 15 (Disposizioni
per la sicurezza sul lavoro) dove si indica che
nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei
terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
È
inoltre riportato il provvedimento
del 16 marzo 2006 della Conferenza Stato Regioni, l’Intesa in materia di
individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei
terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e
superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n.
125.
Nel
documento agli atti è riportato l’
elenco
delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul
lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le
quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche.
Ad
esempio le
mansioni sanitarie svolte
in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia
e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo;
medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere;
operatore socio‐sanitario;
ostetrica caposala e ferrista.
Riguardo
agli stupefacenti è poi riportato il
DPR 309/90 "Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza", con riferimento all’articolo 125 (Accertamenti di
assenza di tossicodipendenza).
A
questo proposito si fa riferimento anche:
-
alla
seduta
del 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata, all’Intesa, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di
accertamenti di assenza di tossicodipendenza;
-
all’ Accordo
18 settembre 2008 - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;
-
al
DM 186/1990 con riferimento alle
procedure diagnostiche e medico legali
per l’accertamento dell’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope,
delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei
limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.
Riguardo
agli accertamenti l’intervento fa riferimento a due momenti per accertare
l’assenza di stato di tossicodipendenza e di assunzione anche sporadica:
- accertamenti
sanitari preventivi (screening) e periodici ex effettuati dal Medico
Competente;
-
ulteriori accertamenti per verificare un eventuale stato di tossicodipendenza
effettuati dal SERT (Servizio Tossicodipendenze).
Sempre
a livello normativo gli autori citano la
Delibera
della giunta della Regione Emilia Romagna del 23 Febbraio 2009 n. 170,
relativa all’accertamento assenza tossicodipendenza e assunzione sostanze in
determinate categorie di lavoratori (intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e accordo
Stato Regioni 18/09/2008).
Si
stabilisce che gli accertamenti
tossicologici previsti dall’Accordo “dovranno essere effettuati da
laboratori pubblici o altri autorizzati dalle Regioni e Province Autonome
(punto ‘requisiti di qualità dei laboratori di analisi’)”.
Inoltre
si parla di:
-
“
accertamenti di primo livello:
laboratori pubblici, o privati accreditati, presenti sul territorio regionale,
specializzati ed in possesso delle necessarie tecnologie ed esperienze e che
garantiscano affidabilità ed uniformità nell’effettuazione delle analisi;
-
accertamenti di secondo livello: le
strutture di Tossicologia forense delle Università degli Studi di Modena,
Bologna, Ferrara, che hanno espresso formalmente la disponibilità”.
In
conclusione l’intervento riporta alcune indicazioni pratiche relative all’abuso
di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope e alle procedure mediche.
Ad
esempio in relazione al prelievo di urina, al trasporto del campione,
all’analisi di screening, all’analisi di conferma, alle controanalisi e alle
procedure di accertamento da parte del SERT.
“ I ruoli del medico competente, degli organi di vigilanza, dei
datori di lavoro e degli RLS nella lotta all’abuso di alcol e sostanze psicotrope
e stupefacenti sui luoghi di lavoro”, a cura di Franco Pugliese e
Giampietro Scaglione, intervento al “Corso di formazione per Medici Competenti:
Rischio da stress lavoro correlato” (formato PDF, 1.05 MB).
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