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"Cantieri stradali, un decreto sulla segnaletica di sicurezza "
fonte www.insic.it / Sicurezza sul lavoro
25/03/2013 - È stato annunciato in Gazzetta ufficiale del 20 marzo con comunicato del ministero del Lavoro, il nuovo decreto interministeriale del 4 marzo 2013
che individua, ai sensi dell'articolo 161, comma 2-bis, del Testo unico
di Sicurezza, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure
di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Il testo si compone di sette articoli e due allegati: nel primo sono contenuti i criteri di applicazione della segnaletica di sicurezza, che devono essere seguiti da gestori delle infrastrutture, delle imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie; ciò non preclude comunque l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità. L'utilizzo dei criteri di sicurezza va poi documentato nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del Testo unico di Sicurezza.
Nel secondo Allegato si fa invece riferimento alla formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale: si indicano durata, contenuti minimi e le modalità della formazione.
Il decreto prescrive inoltre (art. 4) l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008: si tratta di indumenti ad alta visibilità che devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471, quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all'articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1.
Anche i veicoli devono essere segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.
Quanto ai caratteri della segnaletica, (art. 4) essa deve avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.
Il decreto prevede una revisione o aggiornamento di tale regolamentazione sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti rilevati nei cantieri stradali.
L'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto 4 marzo 2013 dovrà avvenire entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto, avvenuta con la pubblicazione in Gazzetta del comunicato relativo al decreto (GU n. 67 del 20 marzo 2013).
Il testo si compone di sette articoli e due allegati: nel primo sono contenuti i criteri di applicazione della segnaletica di sicurezza, che devono essere seguiti da gestori delle infrastrutture, delle imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie; ciò non preclude comunque l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità. L'utilizzo dei criteri di sicurezza va poi documentato nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del Testo unico di Sicurezza.
Nel secondo Allegato si fa invece riferimento alla formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale: si indicano durata, contenuti minimi e le modalità della formazione.
Il decreto prescrive inoltre (art. 4) l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008: si tratta di indumenti ad alta visibilità che devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471, quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all'articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1.
Anche i veicoli devono essere segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.
Quanto ai caratteri della segnaletica, (art. 4) essa deve avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.
Il decreto prevede una revisione o aggiornamento di tale regolamentazione sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti rilevati nei cantieri stradali.
L'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto 4 marzo 2013 dovrà avvenire entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto, avvenuta con la pubblicazione in Gazzetta del comunicato relativo al decreto (GU n. 67 del 20 marzo 2013).
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