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"Condominio, spese ripartite in base alle quote di proprietà"
fonte www.edilportale.com / Normativa
25/03/2013 - Le spese per interventi di adeguamento degli impianti effettuate in un
condominio possono essere ripartite secondo il valore delle proprietà,
anche se non ci si può rifare a delle tabelle millesimali formalmente
approvate. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 12471.
Secondo la Cassazione, per la ripartizione delle spese ci si può rifare ad altri elementi, come il pagamento delle quote millesimali secondo criteri prestabiliti.
Nel caso preso in esame dalla Corte, il proprietario di una abitazione aveva citato in giudizio il suo condominio. Il suo obiettivo era far dichiarare nulle le delibere assembleari per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
A dette del condomino che aveva presentato il ricorso, la ripartizione delle spese per una serie di interventi realizzati nel condominio era stata effettuata secondo tabelle millesimali che non rispecchiavano la reale consistenza degli immobili.
Per risolvere la questione la Cassazione ha affermato che in mancanza di un regolamento con allegate tabelle millesimali, i condomini possono accordarsi liberamente sui criteri per la ripartizione delle spese.
Ad ogni modo, ricorda la Cassazione, deve essere rispettato l’articolo 1123 del Codice Civile in base al quale le spese necessarie per la conservazione delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate, devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Secondo la Cassazione, per la ripartizione delle spese ci si può rifare ad altri elementi, come il pagamento delle quote millesimali secondo criteri prestabiliti.
Nel caso preso in esame dalla Corte, il proprietario di una abitazione aveva citato in giudizio il suo condominio. Il suo obiettivo era far dichiarare nulle le delibere assembleari per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
A dette del condomino che aveva presentato il ricorso, la ripartizione delle spese per una serie di interventi realizzati nel condominio era stata effettuata secondo tabelle millesimali che non rispecchiavano la reale consistenza degli immobili.
Per risolvere la questione la Cassazione ha affermato che in mancanza di un regolamento con allegate tabelle millesimali, i condomini possono accordarsi liberamente sui criteri per la ripartizione delle spese.
Ad ogni modo, ricorda la Cassazione, deve essere rispettato l’articolo 1123 del Codice Civile in base al quale le spese necessarie per la conservazione delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate, devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
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