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"Condominio, quando al lastrico spetta il bonus prima casa"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
16/04/2013 - Il lastrico solare può usufruire delle agevolazioni riconosciute alla
prima casa nel caso in cui appartenga ad un unico condomino e possa
essere considerato pertinenza dell’abitazione. Si è espressa in questi
termini la Corte di Cassazione con la sentenza 6259/2013.
La Cassazione ha esaminato il caso di un soggetto che aveva acquistato un appartamento e un lastrico solare pagando le imposte agevolate riconosciute alla prima casa.
La Commissione Tributaria provinciale aveva però obiettato che il lastrico non dovesse essere considerato una pertinenza dell’appartamento, ma un immobile a sé stante, che non avrebbe quindi potuto beneficiare delle agevolazioni. A detta della Commissione, inoltre, in base al Codice Civile il lastrico solare avrebbe fatto parte della proprietà comune dei condomini.
Di parere opposto la Cassazione. I giudici hanno affermato che per considerare il lastrico come parte comune è necessario che esistano connotati strutturali e funzionali specifici. In caso contrario, sostengono i giudici, le agevolazioni sulla prima casa spettano anche se l’acquisto del lastrico è avvenuta con un atto separato.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali, hanno concluso i giudici della Cassazione, non è neanche necessario che il lastrico sia censito insieme all’immobile principale.
La Cassazione ha esaminato il caso di un soggetto che aveva acquistato un appartamento e un lastrico solare pagando le imposte agevolate riconosciute alla prima casa.
La Commissione Tributaria provinciale aveva però obiettato che il lastrico non dovesse essere considerato una pertinenza dell’appartamento, ma un immobile a sé stante, che non avrebbe quindi potuto beneficiare delle agevolazioni. A detta della Commissione, inoltre, in base al Codice Civile il lastrico solare avrebbe fatto parte della proprietà comune dei condomini.
Di parere opposto la Cassazione. I giudici hanno affermato che per considerare il lastrico come parte comune è necessario che esistano connotati strutturali e funzionali specifici. In caso contrario, sostengono i giudici, le agevolazioni sulla prima casa spettano anche se l’acquisto del lastrico è avvenuta con un atto separato.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali, hanno concluso i giudici della Cassazione, non è neanche necessario che il lastrico sia censito insieme all’immobile principale.
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