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"La validità della testimonianza resa in dibattimento da un ispettore ASL"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
22/04/2013 -
La Corte di Cassazione a seguito del ricorso presentato
da un imputato che aveva chiesto l’annullamento di una sentenza emessa dalla
Corte di Appello in quanto un ispettore dell’ASL con riferimento ad un infortunio
sul lavoro nella sua deposizione in fase dibattimentale quale teste della
pubblica accusa si era spinto a fare apprezzamenti con riferimento alla
dinamica dell’infortunio occorso assumendo in tal modo il ruolo di consulente
tecnico del P.M., ha ritenuta valida la deposizione dell’ispettore in quanto
allo stesso non può essere precluso di compiere valutazioni se questi sono
inscindibili dalla deposizione sui fatti accaduti a causa della sua condizionare
di soggetto qualificato rivestita per le conoscenze che gli derivano dalla sua
abituale e specifica attività
Il caso e l’iter giudiziario
Il
datore di lavoro di una impresa edile è stato tratto a giudizio davanti al
Tribunale per rispondere del reato di cui all'articolo 590 cod. pen., commi 2 e
3, per aver cagionato lesioni ad un lavoratore il quale a seguito della caduta
da una impalcatura priva dei previsti mezzi di sicurezza ha subito delle lesioni
giudicate inizialmente con prognosi riservata e successivamente con 60 giorni
di prognosi. Il Tribunale in composizione monocratica aveva dichiarato
l’imputato colpevole del reato di cui sopra e delle contravvenzioni di cui agli
articoli 16 e 24 del D.P.R. n. 164 del 1956 e lo aveva condannato, per le
contravvenzioni, alla pena di mesi tre di arresto e per le lesioni colpose
gravi alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali, con i doppi benefici, ed al risarcimento del danno in favore della
costituita parte civile da quantificarsi in separata sede.
Avverso
la decisione del Tribunale l’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Appello la
quale, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non doversi
procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati contravvenzionali per
prescrizione e, per l'effetto, riduceva la pena in quella di mesi quattro di
reclusione.
Il ricorso in Cassazione e la decisione della
suprema Corte
Avverso
la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso alla Corte di
Cassazione sostenendo che i giudici di merito avevano ritenuto la sua responsabilità,
fondando il proprio convincimento principalmente sulle dichiarazioni rese dall’ispettore,
teste del pubblico ministero, o meglio quasi aderendo in maniera acritica alle
stesse. Il predetto teste infatti, oltre ad alcuni chiarimenti in merito
all'attività da lui svolta, si sarebbe spinto a compiere, in sede
dibattimentale, apprezzamenti e valutazioni, quanto alla dinamica dell'occorso,
con riferimento a dichiarazioni di altri soggetti sentiti a sommarie
informazioni nella fase delle indagini preliminari, sebbene egli non avesse
assistito all'evento dannoso, assumendo in tal modo il ruolo di consulente
tecnico del pubblico ministero. Tale prova, pertanto, ad avviso del ricorrente,
sarebbe stata illegittimamente acquisita e quindi inutilizzabile per cui la
sentenza impugnata, avendo avuto la testimonianza di cui sopra una efficacia
determinante sul convincimento del giudice, doveva essere annullata. L’imputato
lamentava, altresì, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuta
corretta la motivazione della sentenza di primo grado, laddove aveva posto a
fondamento della sua decisione le sommarie informazioni rese dalla persona
offesa nella fase delle indagini preliminari, piuttosto che le dichiarazioni
rese dal medesimo in sede dibattimentale.
La
Corte di Cassazione non ha ritenute fondate le motivazioni del ricorso ed ha
annullata la sentenza impugnata senza rinvio ai fini penali perché il reato era
estinto per prescrizione rigettandolo ai fini civili. Per quanto riguarda la
testimonianza dell’ispettore, in particolare, la Corte suprema ha ribadita l'utilizzabilità
delle dichiarazioni rese del teste “
in
quanto egli ha riferito quanto accertato nell'espletamento dell'attività di
indagine svolta nella sua qualità di ispettore dell'ASL in materia di lavoro,
intervenuto sul luogo dell'infortunio per gli accertamenti, testimone quindi
particolarmente esperto in materia infortunistica”. Secondo la Corte di
Cassazione, infatti, “
il divieto di
apprezzamenti personali del testimone non è riferibile ai fatti direttamente
percepiti dallo stesso, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto
qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica
attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono
inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi”.
La
Sez. IV ha infine ritenuto infondato anche il secondo motivo di ricorso avendo
la Corte territoriale indicato dettagliatamente le ragioni per cui aveva
ritenuto attendibili le prime dichiarazioni rese dalla persona offesa nella
fase delle indagini preliminari, che concordavano con quanto risultante dalla
visione del filmato acquisito agli atti, piuttosto che le divergenti
valutazioni da lui rese in fase di dibattimento, ritenendo che la persona offesa
fosse verosimilmente condizionata dal rapporto di dipendenza con l'imputato e
quindi dalla volontà di non danneggiarlo processualmente.
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