"Verifiche attrezzature di lavoro: Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali"
fonte www.lavoripubblici.it / Sicurezza
Nella circolare vengono trattati i seguenti argomenti:
- verbali di verifica
- comunicazione di affidamento diretto da parte del datore di lavoro della verifica periodica al soggetto abilitato
- regime di prima verifica periodica su attrezzature di cui al punto 10.A.3 della circolare n. 23/2012 non marcate CE (quali ad esempio le macchine agricole e raccoglifrutta)
- argani installati su aerogeneratori
- loader aeroportuali
- attrezzatura destinata alla racolta dei rifiuti
- assoggettabilità al regome delle verifiche periodiche di un carrello elevatore a forche (muletto)
- iva
- controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e indagini supplementari (d.m. 11/04/2011, allegato II, punto II, lett. c))
- tariffe - decreto dirigenziale del 23/11/2012
- facoltà di avvalersi di soggetti abilitati iscritti negli elenchi di cui all’articolo 2, comma 4, del d.m. 11/04/2011 da parte dei soggetti titolari della funzione
- data di decorrenza per l'effettuazione delle verifiche periodiche
In particolare nella circolare viene precisato che con l'entrata in
vigore del d.m. 11/04/2011, i soggetti titolari della funzione ed i
soggetti abilitati
dovranno adottare modelli di "scheda tecnica" e di "verbale di visita periodica" conformi a quelli previsti dall'allegato IV
dello stesso decreto e su ogni verbale di verifica e su ogni scheda
tecnica identificativa deve essere presente l'intestazione dell'ente o
del soggetto abilitato che ha effettuato la visita periodica (attraverso
il logo, il timbro o altro riferimento equivalente) mentre non è
richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della
funzione e del soggetto incaricato.
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