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"L’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

02/05/2013 - Con riferimento al tema della  delega di funzioni, l'articolo 16 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008, richiede “ che” la delega “ attribuisca al delegato l’ autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”.
 
E’ dunque previsto, ed obbligatorio ai fini della validità dell'atto delegatorio, l'effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato con l'attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con  piena disponibilità economica (ovviamente proporzionata ai compiti trasferiti, quindi è pure concepibile un limite di spesa, ma congruo in relazione a detti compiti). Pertanto la delega deve trasmettere al delegato  non solo l'obbligo al rispetto delle norme di sicurezza ma anche i mezzi tecnici ed economici e i poteri organizzativi necessari per adempiere quell'obbligo (v. Cass. pen. 23 febbraio 1993, n. 1760; Cass. pen. 23 marzo 1994, n. 3455 che impone il conferimento di “mezzi adeguati al corretto espletamento dell'incarico”; cfr. anche Cass. pen. 2 aprile 1997, n. 3045).
 
In tal senso, anche prima che il legislatore normasse la materia con l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, era stato ritenuto  esente da responsabilità il tecnico comunale che, non avendo i mezzi necessari per far fronte agli adempimenti del caso, abbia ripetutamente sollecitato chi di tali poteri era in possesso (Cass. pen. 23 giugno 1994, n. 7301).
Il passaggio giurisprudenziale è della massima importanza: esso sottolinea che il  conferimento di una delega senza attribuzione dei mezzi economici necessari per procedere alle misure prevenzionistiche e protezionistiche necessarie, non rende l'atto di delega del tutto inefficace, ma ne limita l'effetto a  mera delega organizzativa, che però include l'obbligo di segnalare comunque, e sollecitare i provvedimenti necessari. Come per il dirigente, anche il delegato, seppur privo di mezzi economici, non potrà vedersi addebitare eventuali responsabilità omissive per non essere intervenuto esercitando un potere economico di cui non dispone, ma potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile di omissione penalmente rilevante, se non segnala e sollecita quanto è necessario per evitare infortuni e malattie professionali.

Autonomia di spesa non è tale quando contenuta nei limiti del budget assegnato, che può anche essere uguale a zero, ma deve indicare o un potere di spesa effettivo e incondizionato senza limiti o comunque un potere di spesa definito e al di sotto del quale non si può in alcun modo comprimere.
La Cassazione (Cass. Pen., 26 settembre 2001) ha affermato che l’autonomia del delegato può essere paragonabile a quella dell’imprenditore, anche per quanto riguarda l’accesso ai mezzi finanziari, sempre nei limiti dell'incarico effettivamente conferito.
 
E' giusto ricordare, in ogni caso e per l'ennesima volta - perché spesso l'argomento è di difficile comprensione nelle aziende - che vi sono obblighi di sicurezza e igiene del lavoro che prescindono dalla possibilità di esercitare ampi poteri o disponibilità di  risorse economiche per essere adempiuti (I. Bellina, Antinfortunistica: delega di funzioni, in Dir. prat. lav, 2007, n. 36, 2197) quali  gli obblighi di controllo, di divieto, quelli di informazione o di segnalazione, di riorganizzazione del lavoro e/o delle mansioni qualora non richiedano appunto l'esercizio di poteri di spesa.
 
Il  requisito della attribuzione di autonomia finanziaria (ovviamente eccezion fatta per i casi in cui i l’espletamento dell’oggetto della delega non necessiti di risorse finanziarie, ad es. la delega ad una nomina, o la delega alla gestione di impianti esistenti,  etc.) veniva anche in precedenza richiesto dalla giurisprudenza quale condizione necessaria ad assicurare l’effettività della attribuzione della piena autonomia decisionale al delegato, giacché il riconoscimento dell’autonomia gestionale sarebbe soltanto apparente, ove al delegato non fosse concessa una certa libertà di disposizione dei mezzi finanziari occorrenti al concreto assolvimento degli obblighi impostigli. Al riguardo, va sottolineato come tale autonomia finanziaria debba essere assicurata soprattutto attraverso la previsione di limiti di spesa sufficientemente ampi e, comunque, idonei a consentire al delegato di operare efficacemente nell’ambito delle funzioni delegate, al limite, si può ragionevolmente ipotizzare, con la clausola di salvaguardia per la quale il delegato, in caso di emergenza, non ha limiti di spesa salvo l'obbligo di rendiconto e di relazionare entro 48 ore dalla fine dell'emergenza.
È chiaro, inoltre, che il requisito in parola va inteso nel senso che il delegato deve poter costantemente decidere l’effettuazione di una spesa per l’apprestamento di mezzi antinfortunistici senza alcuna preventiva autorizzazione od assenso da parte del delegante, o  di altro soggetto.
 
Perciò  si ritiene possa essere ammissibile che una persona delegata possa avere un tetto massimo di spesa a cui fare riferimento purché, nello stabilire tale tetto, si tenga conto di un principio di congruità (deve essere ragionevolmente rapportato alla dimensione aziendale, alla complessità dei problemi da affrontare, ecc...); questa rappresenta l’unica limitazione ammissibile (Cass. 30 gennaio 2001 n. 3492).
 
Sulla  relazione tra responsabilità penale e autonomia di spesa si vedano inoltre le seguenti sentenze:
 
a) T.A.R. Umbria 11/11/1998 n.1032: il dipendente [di una pubblica amministrazione] nominato “ datore di lavoro” ai sensi di legge e dunque responsabile della sicurezza sul lavoro dei propri subordinati, qualora disponga di poteri di gestione ma non di autonomia di spesa, potrà incorrere in responsabilità solo ove non richieda a chi ha poteri di spesa l’acquisto di ciò che serve per scongiurare incidenti;
 
b) Cass. Pen. sez. III, 15/12/1997, n. 1769: in tema di lesioni colpose per violazione di norme antinfortunistiche qualora la Corte di Cassazione, ai fini dell’accertamento della responsabilità del direttore dello stabilimento ovvero del capo reparto sub delegato, abbia richiesto al Giudice di rinvio di accertare se il predetto direttore aveva il potere di organizzare diversamente il lavoro, disponendo dei necessari mezzi finanziari, ed il Giudice di rinvio abbia accertato che tali mezzi economici erano nella disponibilità del direttore dello stabilimento (per i poteri attribuitigli dal regolamento aziendale e per l’ampiezza della preposizione institoria), escludendo che il subdelegato godesse di capacità di spesa e disponibilità finanziaria, è irrilevante accertare quali fossero i compiti del capo reparto, la cui responsabilità resta esclusa per l’indisponibilità dei mezzi finanziari;
 
c) Pretura di Milano, 4/11/1998: il legale rappresentante ed amministratore delegato di un grande gruppo industriale non è responsabile per l’infortunio di un dipendente verificatosi in uno stabilimento periferico e causato dalla mancanza di un dispositivo di protezione, quando vi sia un responsabile dell’unità produttiva che sia dotato di un budget di cui possa autonomamente disporre.
 

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