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"I quesiti sul decreto 81: sulla formazione di stagisti e tirocinanti"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
22/05/2013 - Sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro degli stagisti e dei tirocinanti. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Domanda
Coloro che svolgono stages o tirocini formativi all’interno di una
azienda rientrano ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 nel
percorso formativo dettato dall’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti?
Risposta
La definizione di lavoratore ai fini
dell’applicazione del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 è contenuta nel comma 1 lettera a)
dell’art. 2 dello stesso decreto legislativo. Secondo lo stesso, infatti, il
lavoratore
è la:
“
persona
che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari”.
Lo stesso articolo, così come modificato dal
D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, indica comunque anche coloro che sono da considerarsi
equiparati ai lavoratori così come
sopra definiti ed in merito precisa che:
“
Al
lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore
di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per
conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui
all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle
iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e
il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente
applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore
di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni”,
per cui è facile osservare che
fra gli equiparati ai lavoratori il
legislatore ha voluto specificatamente inserire gli stagisti ed i tirocinanti.
E’ chiaro quindi, per quanto sopra detto ed
in risposta al quesito formulato, che, nell’ipotesi in cui presso un’azienda
siano presenti soggetti che svolgano stages
o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti
quegli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei confronti dei lavoratori
al fine di garantire la loro salute e sicurezza e sarà in particolare tenuto ad
adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.
Agli stagisti ed ai tirocinanti in
definitiva, ai sensi dell’ Accordo sulla
formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti raggiunto in data
21/12/2011 nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato,
Regioni e Province autonome, deve essere impartita una
formazione generale della durata di 4 ore ed una
formazione specifica della durata di 4,
8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l’azienda ed a
seconda della fascia di rischio, basso, medio o alto, nella quale è inserita
l’attività dell’azienda medesima.
In tal senso si è espresso anche il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali nella
risposta
ad un quesito allo stesso formulato in data 1/10/2012.
Nel fornire tale risposta, infatti, il
Ministero del Lavoro, dopo aver ribadita la equiparazione, ai sensi della
definizione di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008,
degli stagisti e dei tirocinanti con i lavoratori, ha concluso sostenendo che “
nella specifica ipotesi in cui presso
un’azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage
o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti
gli obblighi previsti del testo unico al fine di garantire la salute e la
sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi
alla specifica attività svolta”.
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