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"Un interpello per attività con particolari situazioni di rischio"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
22/05/2013 - Ci sono mestieri in cui il rischio per la sicurezza e salute
rappresenta una componente particolarmente rilevante dell’attività
lavorativa.
È il caso, ad esempio, degli
stuntmen (
stuntman: acrobata particolarmente esperto nel fingere cadute, tuffi, salti e scene pericolose) e degli
addetti agli effetti speciali (esperti
di particolari tecniche di lavorazione nel settore cinematografico, ad
esempio in relazione all'uso di macchine, artifizi, sostanze per gli
effetti speciali, alla realizzazione di scene simulanti crolli o
rotture, all'impiego di sostanze infiammabili o esplosive,
all'utilizzo di armi da fuoco e da taglio, ...). Le attività di questi
professionisti si concretizzano spesso in scene pericolose, realizzate
secondo esigenze di scena da una troupe, divisa, a sua volta divisa, in
diversi reparti operativi ciascuno con un proprio
capo reparto. E sono presenti normalmente due diverse
modalità di organizzazione del lavoro:
- l'attività è realizzata da personale della società di produzione;
- l'attività è affidata in appalto dalla società di produzione a terzi.
A questo proposito l’ Associazione Produttori televisivi (APT)
ha presentato alla Commissione Interpelli un quesito molto articolato
relativo all’applicazione della normativa relativa alla tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
E la Commissione Interpelli si è espressa con il parere fornito il 2
maggio 2013 nell’Interpello n. 6/2013 avente per oggetto “Art. 12,
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni — corretta
applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 nella gestione dei
reparti 'Stuntmen’ e ‘addetto effetti speciali’”.
La Commissione riporta i quesiti dell'APT in relazione alla
prima ipotesi organizzativa (attività
svolte da personale della società di produzione).
La APT ha chiesto se:
1. “in ragione della particolarità delle attività di
riferimento, il datore di lavoro della società di produzione possa legittimamente
richiedere la collaborazione dei Responsabili dei suddetti reparti nella
valutazione dei rischi della scena pericolosa;
2. il capo reparto, nel caso di cui al punto 1, deve
possedere una particolare formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
3. in assenza di specifica formazione dei Responsabili degli
stuntman e/o degli effetti speciali, può il RSPP collaborare con il datore di
lavoro e i suddetti responsabili dei reparti esclusivamente nella
formalizzazione della relazione fornendo semplicemente le procedure corrette
per effettuare una adeguata individuazione dei fattori di rischio e delle
misure di prevenzione e protezione?
4. qualora alla scena pericolosa partecipino esclusivamente
addetti al reparto
stuntmen e/o del
reparto effetti speciali é possibile utilizzare la relazione da loro redatta
quale valutazione esclusiva e specifica dell'attività svolta da questi
lavoratori da inserire nel DVR della società di produzione”?
In relazione alla
seconda
ipotesi organizzativa (affidamento delle attività in parola da parte della
società di produzione a società specializzate), la APT chiede invece se:
1. “i rischi generati dagli
stuntmen e/o dagli addetti agli effetti speciali devono essere
considerati
rischi specifici propri
dell'attività, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, senza
necessità di redazione del DUVRI;
2. al fine della valutazione dell' idoneità tecnico professionale
delle imprese specializzate é sufficiente che il datore di lavoro della società
di produzione chieda i curricula
con
dettaglio delle esperienze specifiche nel campo del personale impegnato
nell'attività appaltata.
E sempre in caso di affidamento a soggetti
"terzi", l’APT pone altri quesiti:
3. “nel caso in cui una società committente affidi in
appalto un'attività che comporta solo rischi specifici propri per la sua
realizzazione, in cosa consiste l'attività di coordinamento che iI datore di
lavoro della committente deve realizzare?
4. nel caso in cui una società committente affidi in appalto
due o più servizi a società o lavoratori autonomi che prevedano solo rischi
specifici propri per le rispettive attività, e che nessuna di queste preveda il
coinvolgimento del personale della società committente, come deve gestire il
coordinamento il datore di lavoro della società committente? Gli eventuali rischi interferenziali presenti
esclusivamente tra i fornitori, devono essere trattati in qualche modo dal
datore di lavoro committente”?
La Commissione rispetto a tale seconda ipotesi sottolinea
innanzitutto che le disposizioni di specifico riferimento sono quelle di cui
all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, articolo che individua precisi
obblighi in capo al datore di lavoro
committente nell'eventualità che questi decida di affidare lavori
nell'ambito del proprio ciclo produttivo a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Le norme di riferimento sono “dirette a
tutelare da un lato i lavoratori autonomi o quelli dell'appaltatore che vengano
ad operare in ambienti per loro e per lo stesso datore di lavoro sconosciuti e,
dall'altro, i lavoratori dei committenti che si trovino davanti ad inusuali
situazioni di rischio determinate dall'appalto o dalla prestazione d'opera”.
Dopo aver ricordato gli obblighi in capo al datore di lavoro
committente, la Commissione indica di non potersi pronunciare "in
astratto" sulla correttezza delle modalità in base alle quali le aziende
attuino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Pur tuttavia fornisce
le seguenti
indicazioni in ordine alla
interpretazione delle norme di legge applicabili nei casi descritti dalla
richiedente.
Riguardo allo svolgimento di attività da parte dei
lavoratori dell'azienda di produzione cineaudiovisiva “trovano integrale
applicazione le disposizioni in materia di valutazione dei rischi”, le quali “attribuiscono
al datore di lavoro la titolarità giuridica (con la conseguente responsabilità)
delle relative funzioni. Sarà quindi
il
datore di lavoro dell'azienda di produzione a dovere individuare le modalità
migliori di adempimento degli obblighi in questione, avuto riguardo alle
modalità di svolgimento delle attività di riferimento”.
E laddove tali attività “comprendano una serie di azioni di
contenuto particolare, quali quelle richieste agli
stuntmen o agli addetti agli effetti speciali, è opinione di questa
Commissione che
il coinvolgimento dei
capi reparto (ove, come appare probabile, essi svolgano in concreto le
funzioni di preposto) nella valutazione dei rischi sia opportuna”.
La formazione del personale coinvolto nelle relative
attività “dovrà essere coerente con il vigente quadro normativo (si fa
riferimento, in particolare, agli accordi in Conferenza Stato-Regioni relativi
alla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti del 2I dicembre 2011 e del
25 luglio 2012), avuto riguardo alle funzioni svolte nell'ambito
dell'organizzazione aziendale”.
Se il
capo reparto svolga in concreto le funzioni di preposto, egli dovrà essere
formato come tale.
In relazione alle richieste avanzate ai punti 3 e 4 (sempre
in relazione alla prima ipotesi organizzativa) si rimarca come il DVR
sia un documento "che deve avere le caratteristiche di cui agli articoli
28 e 29 e come
l'unico soggetto responsabile di tale coerenza sia il datore di lavoro,
il
quale è libero di operare le proprie scelte secondo le peculiarità della
propria azienda e, correlativamente, risponde della coerenza di esse
alla Legge”.
In relazione invece alla
seconda ipotesi, quella in cui la
società cineaudiovisiva di produzione decida di affidare a terzi le attività
tipiche degli
stuntmen o degli
addetti agli effetti speciali, si evidenzia innanzitutto come “i rischi delle
attività svolte in autonomia nei cicli produttivi delle società di produzione
dagli
stuntmen e/o dagli addetti agli
effetti speciali possano essere considerati come rischi specifici della
attività delle appaltatrici o dei lavoratori autonomi, purché non vi siano
interferenze con strutture o processi del committente o di altre imprese”.
Sarà cura del datore di lavoro committente “far sì che gli
obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, sopra
richiamati, vengano correttamente e completamente ottemperati, in particolare
mediante il rigoroso accertamento della idoneità tecnico-professionale
degli
stuntmen o degli addetti agli
effetti speciali allo svolgimento della attività commissionate e una efficace
attività di scambio di informazioni, di cooperazione e coordinamento, la cui
concreta realizzazione è soggetta al controllo del competente organo di
vigilanza, tra datore di lavoro committente e appaltatrice (o lavoratori
autonomi)”.
Quanto al quesito di cui al punto 3 dell'interpello si
ritiene di sottolineare che “il datore di lavoro committente
non possa intervenire
in supplenza dell'appaltatore o dei lavoratori autonomi rispetto alle attività
che sono proprie (con relativa assunzione di rischio) dell'impresa appaltatrice
o dei lavoratori autonomi in quanto ciò si risolverebbe in una inammissibile
ingerenza nell'attività affidata a terzi (incompatibile, in particolare, con la
figura dell'appalto, regolata dall'art. 1655 c.c.). L'obbligo di cooperazione
è, quindi, da intendersi come riferibile all'attuazione delle misure di
prevenzione dirette a eliminare (o ridurre al minimo, se l'eliminazione è
impossibile) i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate,
vanno a incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli
dell'appaltatore in ordine alle attività tipiche dell'impresa appaltatrice o
dei lavoratori autonomi, salvo che tali attività non vengano svolte con
modalità di aperta pericolosità, tali da mettere in evidente pericolo tutti
coloro che si trovano nei luoghi di lavoro”.
E infine in relazione alla
valutazione dell'idoneità tecnico professionale delle imprese
specializzate (punto 2, seconda ipotesi organizzativa) – “ferma restando la
necessità che il datore di lavoro committente acquisisca l'iscrizione alla
Camera di Commercio, industria e artigianato e l'autocertificazione di cui all'articolo
26, comma I, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 — si richiama la necessità che
la verifica in parola (la quale potrà essere riferita, in assenza di altri
parametri, ai curricula, cosi come alle altre certificazioni — quali, ad
esempio, quelle relative alla attività di formazione svolta — rilevanti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro) venga effettuata con particolare
rigore, in modo da permettere al datore di lavoro committente di valutare la
capacità tecnico-professionale del personale di riferimento della appaltatrice
o dei lavoratori autonomi”.
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