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"Impianti fotovoltaici oltre 6kW, i geometri non possono progettarli"

fonte www.edilportale.com / Normativa

22/05/2013 - Un geometra non può progettare un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 6 kW. Può progettare invece un impianto di potenza inferiore, ma in qualità di tecnico abilitato e non come professionista iscritto ad un albo; ciò significa che non è sufficiente il titolo di studio da geometra e la successiva iscrizione all’albo, ma sono necessari ulteriori percorsi formativi e lavorativi.

È la conclusione cui è giunto il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dopo un’analisi della normativa vigente ( scarica il Parere).
 
Secondo il Centro Studi del Cni, la spiegazione deriva dall’analisi del Regio Decreto 274/1929, recante l’ordinamento professionale dei geometri, e del DM 37/2008, che regola le autorizzazioni per l’installazione degli impianti negli edifici.
 
Da una parte, spiega il Cni, il Regio Decreto 247/1929 all’articolo 16 “non ricomprende fra le competenze professionali anche la redazione di progetti di impianti, tanto meno quelli elettrici”, dall’altra il DM 37/2008 precisa che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di produzione di energia elettrica, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta e stabilisce che se la potenza dell’impianto supera i 6 kW, la sua progettazione può essere eseguita solo da un professionista iscritto all’albo.
 
Come diplomato e iscritto all’albo, al geometra è quindi interdetta la progettazione di impianti che superano la potenza di 6 kW.
 
Il geometra può però redigere il progetto di un impianto di potenza inferiore ai 6 KW in qualità di tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 4 del DM 37/2008. Il professionista dovrà quindi possedere uno dei seguenti requisiti:

- diploma  di  laurea  in  materia  tecnica specifica;
- qualifica conseguita al termine di scuola secondaria seguita  da  un periodo di inserimento di almeno  due anni continuativi alle dirette dipendenze di una impresa del  settore;
- attestato di formazione professionale conseguito dopo un periodo di inserimento   di  almeno  quattro  anni  consecutivi alle  dirette dipendenze  di una impresa del settore;
- prestazione  lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività un periodo non inferiore a tre anni, escluso  quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio installatore.

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