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"Interpello sui servizi igienico - assistenziali nei luoghi di lavoro"

fonte www.puntosicuro.it / Salute

28/05/2013 - Secondo il Decreto legislativo 81/2008 si intendono per  luoghi di lavoro, ai fini della applicazione del Titolo II (Luoghi di Lavoro) del Testo Unico, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’ unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’ unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
Ricordando che le disposizioni del Titolo II non si applicano ad alcuni ambienti specifici -   mezzi di trasporto, cantieri temporanei o mobili, industrie estrattive, pescherecci, campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’ azienda agricola o forestale – il D.Lgs. 81/2008 prevede per i  luoghi di lavoro precise disposizione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ ALLEGATO IV.
(...)

A questo proposito il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli Interpelli (articolo 12 del D.Lgs. 81/2008) in merito alla corretta interpretazione dell'art. 63, comma 1 del Testo Unico ed, in particolare, dei punti 1.13.1.1 e 1.13.3.1 dell'Allegato IV.
 
Ricordiamo i suddetti punti dell’ Allegato IV:

(...)
1.13.1. Acqua
1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
 
(...)
 
1.13.3. Gabinetti e lavabi
1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.
(...)

In relazione a quanto richiesto la Commissione Interpelli si è espressa con il parere fornito il 2 maggio 2013 nell’ Interpello n. 4/2013 avente per oggetto “ Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo ai "servizi igienico assistenziali" (art. 63, comma 1, e allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008)”.
 
La Commissione fornisce le seguenti indicazioni: "nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all'interno di un ambiente ben definito e circoscritto, considerando che la norma impone al Datore di Lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i servizi igienico - assistenziali nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze, si ritiene che il Datore di lavoro assolva al suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costo per loro e nel rispetto delle norme igieniche”.
 
 
 



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