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"Interpello sui servizi igienico - assistenziali nei luoghi di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
28/05/2013 - Secondo il Decreto legislativo 81/2008 si intendono per
luoghi di lavoro,
ai fini della applicazione del Titolo II (Luoghi di Lavoro) del Testo
Unico, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati
all’interno dell’azienda o dell’ unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’ unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
Ricordando che le disposizioni del Titolo II non si applicano ad alcuni ambienti specifici - mezzi di trasporto, cantieri temporanei o mobili, industrie estrattive, pescherecci, campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’ azienda agricola o forestale – il D.Lgs. 81/2008 prevede per i
luoghi di lavoro precise disposizione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ ALLEGATO IV.
(...)
A questo proposito il Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato
istanza di interpello per conoscere il
parere della Commissione per gli Interpelli (articolo 12 del D.Lgs. 81/2008) in
merito alla corretta interpretazione dell'art. 63, comma 1 del Testo Unico ed,
in particolare, dei punti
1.13.1.1 e
1.13.3.1 dell'Allegato IV.
Ricordiamo i suddetti punti dell’
Allegato IV:
(...)
1.13.1. Acqua
1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro
o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei
lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per
lavarsi.
1.13.1.2. Per la provvista, la
conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme
igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di
malattie.
(...)
1.13.3. Gabinetti e lavabi
1.13.3.1. I lavoratori devono
disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli
spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda,
se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3.2. Per uomini e donne
devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa
di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano
lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa
un'utilizzazione separata degli stessi.
(...)
In relazione a quanto richiesto la
Commissione Interpelli si è espressa con il parere fornito il 2 maggio 2013
nell’
Interpello n. 4/2013 avente per
oggetto “
Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo ai
"servizi igienico assistenziali" (art. 63, comma 1, e allegato IV del
D.Lgs. n. 81/2008)”.
La Commissione
fornisce le seguenti indicazioni: "nei casi in cui un luogo di
lavoro è posto all'interno di un ambiente ben definito e circoscritto,
considerando che la norma impone al Datore di Lavoro di mettere a disposizione
del lavoratore i servizi
igienico - assistenziali nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze,
si ritiene che il Datore di lavoro
assolva al suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo,
siano fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costo
per loro e nel rispetto delle norme igieniche”.
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