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"Thyssenkrupp: le motivazioni della sentenza d’appello"
fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale
29/05/2013 - Gli imputati “
agirono nella convinzione che gli eventi sarebbero stati evitati”. Questo è un breve ma significativo passaggio delle
motivazioni, depositate il 27 maggio, della sentenza del 28 febbraio 2013 con cui la Corte d'assise d'appello di Torino illustra i motivi
in fatto e in diritto che hanno portato alla riduzione delle condanne per i fatti relativi all’ incidente alla Thyssenkrupp del 6 dicembre 2007.
Nelle corpose motivazioni - 346 pagine curate dal giudice estensore
Paola Perrone - si motiva il giudizio che ha cambiato radicalmente la
sentenza di primo grado, sentenza che prevedeva una condanna per
omicidio volontario - con “ dolo eventuale”
- dell’amministratore delegato della Thyssenkrupp Harald Espenhahn,
novità assoluta nella prassi della responsabilità penale in materia di
infortuni sul lavoro. Novità che è stata cancellata dalla sentenza
d’appello.
La Corte d'assise d'appello di Torino è partita dal presupposto che per un imputato “
come
Espenhahn, imprenditore esperto, abituato a ponderare le proprie
decisioni nel tempo, anche confrontandosi con altri collaboratori
specializzati,
è impensabile che egli abbia agito in maniera tanto irrazionale”.
Il fatto che l’amministratore abbia valutato la possibilità di un incidente "
non significa affatto che Espenhahn (e anche gli altri imputati) non previdero gli eventi come possibili, ma solo che essi
fecero prevalere le loro personali valutazioni che essi non si sarebbero verificati, nonostante tutti gli avvisi, gli allarmi che avevano ricevuto e che avevano loro indicato chiaramente il contrario".
La convinzione che gli imputati agirono
dunque “
nella convinzione che gli eventi
sarebbero stati evitati” porta dunque alla derubricazione del reato da
omicidio volontario con dolo eventuale
a
omicidio colposo con colpa cosciente,
con le conseguenti riduzioni di pena: per Harald Espenhahn, da 16 anni e mezzo
di carcere a 10 anni.
Senza dimenticare la
riduzione delle pene per gli altri imputati.
Invece di 13 anni e 6 mesi i
consiglieri del Consiglio
di amministrazione e membri del Comitato esecutivo Gerald Priegnitz e Marco
Pucci sono stati condannati a 7 anni. Inoltre 8 anni e 6 mesi per il direttore
dello stabilimento Raffaele Salerno, 8 anni per il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dello stabilimento Cosimo Cafueri e 9 anni al
dirigente con competenze nella pianificazione degli investimenti in materia di
sicurezza antincendio Daniele Moroni (invece di 10 anni e 10 mesi).
Tuttavia, malgrado le riduzioni
di pena, la sentenza rimarca la “
pesantezza della colpa da parte degli
imputati”.
Secondo le motivazioni “
la loro colpa si accompagnò a comportamenti
reiterati e protratti nel tempo; tali comportamenti ebbero il risultato di
elevare a potenza, sommandosi fra di loro, i rischi cui gli operai furono
esposti”. Gli operai vennero incaricati di “
affrontare le fiamme senza essere stati avvertiti del rischio specifico
di cedimento dei flessibili che era invece ben noto a tutti gli imputati e che
essi deliberatamente occultarono”.
Inoltre non bisogna dimenticare
che “
gli
obiettivi perseguiti da Espenhahn avevano un contenuto economico” e,
accantonando l’omicidio volontario con dolo eventuale (e l’idea che si fosse preliminarmente
accettato il rischio di morte degli operai), rimane comunque - per Espenhahn e
gli altri imputati - il
delitto colposo
aggravato dalla previsione del disastro.
Le motivazioni si soffermano poi
sul “
funzionamento
patologico” dell’impianto in cui è avvenuto l’incendio.
Gli estintori non erano “
né idonei né funzionanti”, c’era una “
presenza massiva e abituale di carta e olio
sulla linea”, il telefono per chiamare i soccorsi era rotto. Per non
dimenticare poi le numerose “
violazioni antinfortunistiche dello
stabilimento”.
Ricordiamo a questo proposito che
la sentenza di febbraio aveva confermato la condanna di primo grado per tutti
gli imputati per
omissione dolosa di
cautele antinfortunistiche prevista dall’articolo 437 del codice penale
(Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro).
Nelle motivazioni si indica
inoltre perché gli
operai morti nell’ incendio
della ThyssenKrupp non ebbero alcuna colpa nel disastro, a differenza di
quanto invece sostenuto dai difensori degli imputati sia durante il processo di
primo grado che in quello di appello: "
aver
ricostruito che gli operai non fecero che dare attuazione al piano di emergenza
che era stato loro imposto (senza alcuna formazione e informazione dei rischi
specifici) esclude totalmente che il loro comportamento possa essere qualificato
imprudente, imprevedibile, imprevisto: esso era proprio quello che ci si
aspettava che essi facessero, ignari che il vero pericolo per loro non era
costituito dalle fiamme cui si avvicinavano ma dall'innescarsi improvviso di
una nuvola incandescente che li avrebbe avviluppati senza scampo".
E per la Corte d'assise d'appello
di Torino, gli imputati non solo non hanno colmato le evidenti lacune in
termini di sicurezza, ma hanno violato "
l'obbligo di ordinare ai dipendenti di mettersi al sicuro abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro".
Anzi hanno ordinato agli operai
l'intervento “
privi di qualunque
formazione antincendio e adibiti a tali mansioni sconosciute, non dotati di
mezzi di protezione individuali ne di estintori efficienti che li avrebbero
tenuti lontani dalle fiamme né di un sistema idraulico efficiente”. Inoltre
era stato impartito l'ordine di non
chiamare i vigili del fuoco "
ma di
risalire una gerarchia di segnalazioni attraverso telefoni da tempo rotti e
anelli mancati per sovrapposizione di mansioni".
Il sostituto procuratore Raffaele
Guariniello - coordinatore del pool di magistrati della Procura di Torino che
ha portato a importanti sentenze nel mondo della sicurezza sul lavoro (ThyssenKrupp,
Eternit, ...) - dopo aver annunciato il ricorso per Cassazione ha comunque
sottolineato alcuni aspetti positivi emersi dalle motivazioni, ad esempio la caratterizzazione della sicurezza del lavoro
come risvolto delle politiche economiche aziendali.
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