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"Due modelli di informazione e individuazione di dirigenti e preposti"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
31/05/2013 - La questione di
individuare con esattezza compiti e ruoli di ognuno - individuazione che si limita ad affermare quel che la legge prevede, ovvero l’attribuzione automatica per legge dei compiti di organizzazione e vigilanza ai
fini della sicurezza, operata dallo Stato, e che non da diritto ad
alcun compenso aggiuntivo, trattandosi appunto di obblighi decisi da
legge dello stato, peraltro in vigore, come obbligo, fin dal lontano
1955 - è un
obbligo previsto dall’articolo 28 lettera
d) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza del Lavoro). Ai
sensi del quale il documento di valutazione dei rischi deve obbligatoriamente, a pena di sanzione penale a carico del datore di lavoro, provvedere alla “
individuazione
delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché che
vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.
A questo proposito vengono qui
presentati due
modelli di
comunicazione-informazione per
preposti
e
dirigenti ai fini della sicurezza
(che non necessariamente corrispondono con figure professionali e contrattuali
predeterminate) che possono essere adattati alla singola realtà aziendale, e
che non comportano alcun nuovo incarico, ma solo la
comunicazione-informazione di obblighi che la legge, e non il datore di
lavoro, attribuisce in automatico alle
differenti figure gerarchiche dell’organigramma aziendale.
Rolando Dubini, avvocato in
Milano
----
Presentiamo a titolo esemplificativo alcuni
estratti dei due documenti.
Ad esempio riguardo alla comunicazione-informazione dei compiti e degli
obblighi che la legge prevede a carico del
preposto.
(...)
Ai sensi dell'articolo 2 comma 1
lettera e) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che definisce e identifica
come «
preposto» in azienda ogni
”persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Con la presente codesta
azienda/ente intende comunicarLe che le mansioni da Lei svolte in questa
azienda (o ente) coincidono esattamente con le funzioni di preposto
dettagliatamente definite dagli artt. 2 c. 1 lett. e e 19 del D.Lgs. n.
81/2010, il che la rende garante dei controlli in materia di sicurezza e igiene
del lavoro in stretta correlazione con le mansioni da Lei ordinariamente
espletate” (...).
La
Suprema Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la Sentenza 14
gennaio 2010 n. 1502 chiarisce che “il preposto è una delle tre figure cui,
secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza
formatasi al riguardo, competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche
posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è
individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono
poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni
a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del
soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato
dal datore di lavoro, ma bensì a
titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come
già si è detto, direttamente fanno capo”. (...)
La informiamo altresì che
l'articolo 299 del D.Lgs. n. 81/2008 (Esercizio di fatto di poteri direttivi)
prevede altresì che “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigente] ed e)
[preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti
in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi
definiti”: il che significa che la posizione di preposto prescinde da decisioni
soggettive del datore di lavoro o dell'interessato, ma emerge come diretta
conseguenza dell'esercizio di poteri di controllo e vigilanza durante l'ordinaria attività
lavorativa.
(...)
La presente comunicazione non è
una delega che attribuisce al destinatario nuovi compiti aziendali, ne un nuovo
incarico, ma una semplice
comunicazione-segnalazione-indicazione-informazione-riassunto dei compiti che
le norme di legge citate Le attribuiscono automaticamente in correlazione alle
mansioni e attribuzioni correlate alla sua attuale funzione in azienda.
(...)
----
Riportiamo infine qualche passo tratto dal modello elaborato da Rolando
Dubini in merito alla comunicazione/informazione/individuazione del
dirigente.
Con la presente codesta
azienda/ente intende comunicarLe che le mansioni da Lei ATTUALMENTE svolte in questa azienda (o ente) coincidono
esattamente con la funzione di dirigente
di cui al dlgs 81/2008 il che la rende garante organizzativo in materia di
sicurezza e igiene del lavoro in stretta correlazione con le mansioni da Lei
ordinariamente espletate” (...).
(...)
In particolare, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 18 comma 3bis del
D. Lgs. n. 81/2008, Lei,secondo le Sue
attribuzioni e competenze, dovrà “vigilare in ordine all’adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei
lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei
fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (Obblighi del medico
competente), ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati
ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti
obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di
vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”
(...)
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I documenti/modelli in
versione integrale sono disponibili per gli abbonati alla
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