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"Requisiti acustici edifici, costruttori responsabili fino al 2009"
fonte www.edilportale.com / Normativa
03/06/2013 - I privati che fino al 2009 hanno acquistato alloggi che non rispettano
le norme sui requisiti acustici potranno presentare domanda di
risarcimento contro i costruttori e/o venditori.
Sarà molto probabilmente questa la conseguenza della sentenza 103/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’articolo 15 comma 1 lettera c della Legge Comunitaria 2009 che, modificando la Comunitaria 2008, aveva invece previsto una sorta di sanatoria per i costruttori che hanno venduto, dal 1997 al 2009, immobili non conformi ai requisiti acustici.
Il caso
La questione di legittimità è stata sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento avanzata dall’acquirente di un immobile contro il costruttore/venditore per il mancato rispetto dei requisiti acustici passivi del Dpcm 5 dicembre 1997.
Le norme sui requisiti acustici
Nella ricostruzione del quadro normativo esistente, la Corte Costituzionale ha ricordato che il Dpcm 5 dicembre 1997, emanato ai sensi della Legge 447/1995 sull'inquinamento acustico, prevede che gli edifici costruiti dal 1997 in poi, cioè dopo l’entrata in vigore del decreto, devono rispettare una serie di requisiti antirumore.
Successivamente la Legge Comunitaria 2008 ha stabilito che, in attesa del riordino della normativa del settore con il recepimento di una serie di norme europee, i requisiti del Dpcm 5 dicembre 1997 non si applicano ai rapporti tra privati sorti dal 2009, cioè dopo l’entrata in vigore della Legge comunitaria 2008.
L’anno dopo, la Legge Comunitaria 2009 ha stabilito che, in attesa dell’emanazione di decreti legislativi ad hoc, la disciplina dei requisiti acustici passivi degli edifici non si applica ai rapporti tra privati, come quelli tra costruttori-venditori e acquirenti, fermi restando gli effetti di precedenti pronunce giudiziali e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato.
La norma, che ha interpretato le disposizioni della Comunitaria 2008, tenta un approccio retroattivo.
La possibilità di non rispettare il Dpcm 5 dicembre 1997 viene infatti estesa a tutti i rapporti tra privati e non solo a quelli sorti dopo l’entrata in vigore della legge, sanando le compravendite avvenute precedentemente, che altrimenti sarebbero state a rischio di ricorso per risarcimento. La norma fa però salve le sentenze definitive grazie alle quali gli acquirenti hanno ottenuto i risarcimenti del caso.
Dall’analisi effettuata dalla Corte è emerso che l’articolo 15 comma 1 lettera c della Comunitaria 2009 non è una disposizione interpretativa, ma ha carattere innovativo e viola non solo il principio della irretroattività della legge, ma crea anche disparità tra chi ha ottenuto una sentenza di risarcimento e chi non ha più diritto di fare ricorso.
Sarà molto probabilmente questa la conseguenza della sentenza 103/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’articolo 15 comma 1 lettera c della Legge Comunitaria 2009 che, modificando la Comunitaria 2008, aveva invece previsto una sorta di sanatoria per i costruttori che hanno venduto, dal 1997 al 2009, immobili non conformi ai requisiti acustici.
Il caso
La questione di legittimità è stata sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento avanzata dall’acquirente di un immobile contro il costruttore/venditore per il mancato rispetto dei requisiti acustici passivi del Dpcm 5 dicembre 1997.
Le norme sui requisiti acustici
Nella ricostruzione del quadro normativo esistente, la Corte Costituzionale ha ricordato che il Dpcm 5 dicembre 1997, emanato ai sensi della Legge 447/1995 sull'inquinamento acustico, prevede che gli edifici costruiti dal 1997 in poi, cioè dopo l’entrata in vigore del decreto, devono rispettare una serie di requisiti antirumore.
Successivamente la Legge Comunitaria 2008 ha stabilito che, in attesa del riordino della normativa del settore con il recepimento di una serie di norme europee, i requisiti del Dpcm 5 dicembre 1997 non si applicano ai rapporti tra privati sorti dal 2009, cioè dopo l’entrata in vigore della Legge comunitaria 2008.
L’anno dopo, la Legge Comunitaria 2009 ha stabilito che, in attesa dell’emanazione di decreti legislativi ad hoc, la disciplina dei requisiti acustici passivi degli edifici non si applica ai rapporti tra privati, come quelli tra costruttori-venditori e acquirenti, fermi restando gli effetti di precedenti pronunce giudiziali e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato.
La norma, che ha interpretato le disposizioni della Comunitaria 2008, tenta un approccio retroattivo.
La possibilità di non rispettare il Dpcm 5 dicembre 1997 viene infatti estesa a tutti i rapporti tra privati e non solo a quelli sorti dopo l’entrata in vigore della legge, sanando le compravendite avvenute precedentemente, che altrimenti sarebbero state a rischio di ricorso per risarcimento. La norma fa però salve le sentenze definitive grazie alle quali gli acquirenti hanno ottenuto i risarcimenti del caso.
Dall’analisi effettuata dalla Corte è emerso che l’articolo 15 comma 1 lettera c della Comunitaria 2009 non è una disposizione interpretativa, ma ha carattere innovativo e viola non solo il principio della irretroattività della legge, ma crea anche disparità tra chi ha ottenuto una sentenza di risarcimento e chi non ha più diritto di fare ricorso.
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