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"I requisiti previsti per chi svolgerà la formazione alla sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
06/06/2013 -
Pubblichiamo un articolo tratto da Articolo 19 n. 3/2013, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS della provincia di Bologna.
I requisiti previsti per chi svolgerà la formazione alla sicurezza
A completamento dell’ Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sui
contenuti e le modalità della formazione alla sicurezza per lavoratori,
preposti, dirigenti, datori di lavoro che assumono direttamente su di
sé il ruolo di RSPP, il 6 marzo 2013 è stato emanato un Decreto relativo
alla qualificazione (ovvero ai requisiti che devono essere posseduti)
da chi agisce come formatore in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
È un decreto molto breve (4 soli articoli), integrato da un corposo e determinante allegato.
Entrerà in vigore, dopo un anno dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
, il 18 marzo 2014.
Anche se questo decreto interessa soprattutto datori di lavoro e
dirigenti, ai quali compete la scelta dei formatori, e quindi la
verifica del loro “essere qualificati”, anche i RLS devono conoscere a
grandi linee il contenuto del Decreto, nell’ambito del ruolo di verifica
sulla corretta applicazione in azienda delle misure di prevenzione
previste dalla normativa e soprattutto nell’ambito di un loro compito
espressamente ed esplicitamente previsto dalla normativa stessa.
Infatti l’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il RLS sia
consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui
all’articolo 37.
Orbene, è evidente che la qualificazione dei formatori è uno dei
problemi essenziali in ordine all’organizzazione della formazione.
Venendo al decreto, è considerato qualificato (art. 1) il formatore
in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il
prerequisito (diploma di scuola secondaria di 2° grado) ed uno dei
criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte
integrante del Decreto stesso.
La qualificazione è riferita ad
una specifica area tematica; le aree tematiche sono tre, ovvero:
1. Area
normativa/giuridica/organizzativa.
2. Area rischi
tecnici/igienico-sanitari.
Nel caso di rischi che
interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti
dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.
3. Area relazioni/comunicazione
(ovviamente si può essere qualificati per tutte e tre le aree, se si soddisfano
i criteri previsti).
Prerequisito e criteri
rappresentano dunque i requisiti minimi che devono essere comunque garantiti,
con le eccezioni che saranno illustrate oltre. Ciascun criterio è strutturato
per garantire la contemporanea presenza
dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere
posseduti da un docente-formatore
in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità
didattica.
I criteri sono in tutto 6 e, come
detto, basta possederne uno (in aggiunta ovviamente al prerequisito) per essere
riconosciuto come “qualificato”.
1° criterio: aver effettuato
almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno, quindi non
nella propria azienda) nell’area tematica (vedi sopra) oggetto della docenza.
Quindi il primo criterio attiene esclusivamente all’esperienza curricolare.
2° criterio: il secondo criterio
integra due sotto-criteri:
a) il possesso di uno specifico
titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero
master, dottorati di ricerca, specializzazioni); le discipline interessate
possono essere, a seconda delle aree, medicina, ingegneria, chimica, fisica,
biologia, giurisprudenza, scienze della formazione, psicologia, ecc.;
b) almeno un requisito tra quelli
di seguiti indicati: o un percorso formativo sulla didattica, o l’abilitazione
all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della
comunicazione, oppure esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore
negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno
40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in
affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).
3° criterio: attestato di
frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di
almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi
di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della
docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è
detto.
4° criterio: attestato di
frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di
almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi
di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della
docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è
detto.
5° criterio: esperienza
lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza,
integrata da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
6° criterio: esperienza di almeno
6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (ciò limita la possibilità di fare
docenza al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno uno dei
requisiti B di cui sopra si è detto.
Quindi, chi possiede (e può
ovviamente documentarlo) il prerequisito ed almeno uno dei criteri da 1 a 6 è
considerato “qualificato” e lo è permanentemente (con riferimento all’area
tematica in cui è qualificato), fermo restando l’obbligo dell’aggiornamento
professionale triennale, che consiste o nella frequenza (nell’arco del
triennio) di almeno 24 ore di corsi relativi all’area tematica o, in
alternativa, di almeno 24 ore di docenza. Per chi è già qualificato oggi, il
triennio decorre dal 18 marzo 2014, per chi si qualificherà successivamente,
dalla data dell’avvenuta “qualificazione”.
Si noti che i criteri di cui si è
appena detto non riguardano i formatori-docenti dei corsi specifici del settore
edile per Coordinatori
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, né i corsi per RSPP e
ASPP, né i corsi per altre specifiche figure (es. addetti all’antincendio,
all’emergenza, al primo soccorso, ecc.).
Il Decreto prevede inoltre una
serie di indicazioni per la gestione della fase intermedia tra oggi e l’entrata
in vigore del decreto, nonché per il riconoscimento delle attività già svolte e
per alcune particolari situazioni.
Nello specifico, si prevede che:
- art. 1, commi 4 e 5: I
requisiti minimi di cui sopra (prerequisito e criteri) non sono vincolanti in
riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati
e calendarizzati alla data di pubblicazione dell’avviso del presente decreto e
il solo prerequisito non mai è richiesto per i datori di lavoro che effettuano
formazione ai propri lavoratori: ciò significa che i corsi già programmati
possono avvenire anche se i formatori non sono “qualificati” ai sensi del
presente decreto (ovviamente, sarebbe meglio che lo fossero…) e che i datori di
lavoro, anche se non in possesso del titolo di scuola secondaria di 2° grado,
possono svolgere attività di formazione verso i propri dipendenti. Attenzione,
si parla solo del prerequisito, per cui si intende, a nostro avviso, che il
datore di lavoro interessato debba possedere almeno uno dei 6 criteri (sempre
con l’esclusione dei corsi già programmati al 18 marzo 2013).
- art. 1, comma 6: I formatori
non in possesso del prerequisito possono svolgere l’attività di formatore
qualora, alla data di pubblicazione dell’avviso del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei
criteri previsti in allegato. Resta fermo l’obbligo dell’ aggiornamento
triennale.
- art. 4, comma 2: Per un periodo
di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (quindi fino
al 18 marzo 2016) i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i
propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei
compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del
d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo del 21
dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore
di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve
dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.
In sostanza, i datori di lavoro, oltre ad essere esonerati permanentemente
dall’obbligo del prerequisito, se hanno i requisiti previsti per lo svolgimento
diretto dei compiti di
RSPP possono svolgere attività di formatori fino al 18 marzo 2016, anche se
non sono in possesso di nessuno dei 6 criteri sopra citati. Trascorsa tale
data, il datore di lavoro, se vuole continuare a fare il formatore, deve
dimostrare di aver “conseguito” uno dei 6 criteri. Tutto ciò è riferito al caso
in cui il datore di lavoro faccia formazione ai suoi dipendenti, ovviamente, se
intendesse proporsi come formatore anche al di fuori della sua azienda (cosa
improbabile ma non impossibile né vietata) dovrà possedere prerequisito e
almeno un criterio come qualsiasi altro formatore.
- nell’allegato al Decreto si
precisa anche che la rispondenza ai criteri di qualificazione (ovviamente anche
la presenza del prerequisito) deve essere oggettivamente riscontrabile.
- Infine, sempre nell’Allegato al
Decreto, viene inserita una “clausola di salvaguardia”, che ripropone
esattamente quanto riportato al comma 6 dell’art. 1, cioè: “Alla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente documento, i formatori non
in possesso del prerequisito, possono svolgere l’attività di formatore, qualora
siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal
presente documento. Resta fermo l’obbligo dell’aggiornamento triennale”.
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