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"Attrezzature: l’abilitazione degli operatori e le verifiche periodiche"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
07/06/2013 - Tra il 2011 e il 2012 sono stati elaborati diversi documenti
rilevanti per la tutela della sicurezza dei lavoratori alle prese con
le
attrezzature di lavoro.
Ad esempio il Decreto 11 aprile 2011 recante
la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui
all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. Decreto
che è entrato in vigore il 23 maggio 2012 (a parte l’allegato III in
vigore dal 30 aprile 2011).
Nel 2012 ha invece visto la luce l’ Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente
l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in
attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Accordo che è entrato
in vigore il 12 marzo 2013.
Proprio per conoscere e approfondire le conseguenze di questi
documenti, il 23 aprile 2013 si è tenuto a Rimini un seminario tecnico,
organizzato da Confindustria Rimini e Assoservizi Rimini, dal titolo “
Verifiche
periodiche su attrezzature e impianti (All.VII-D.Lgs.81/08): nuova
Metologia (Portale Elettronico) Decreto 11 Aprile 2011 e Succ. Circolari
- Accordo stato regioni per l’addestramento ad alcune tipologie di
attrezzature di lavoro (nonché la abilitazione degli operatori, le
modalità per l’abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione)”.
Approfittiamo di due interventi al seminario – a cura degli ingegneri
G. Nanni e M. Rizzati - e dei materiali correlati per soffermarci su alcuni elementi
della normativa con riferimento alle ricadute pratico-operative nei luoghi di
lavoro.
In “
Modalità applicative del DM
11 aprile 2011” vengono innanzitutto presentati alcuni articoli del Decreto
legislativo 81/2008 inerenti le attrezzature di lavoro (articolo 69, 70 e 71) a
cui rimanda lo stesso decreto dell’11 aprile 2011.
Infatti nel decreto si ricorda che ai sensi dell’articolo 71, commi 11
e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, l’INAIL è titolare della
prima delle verifiche periodiche da effettuarsi
nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari
delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel
termine di trenta giorni dalla richiesta.
Ci soffermiamo brevemente sulle
modalità
di effettuazione delle verifiche periodiche riguardo a due dei tre gruppi
individuati dal decreto:
-
Gruppo SC - Apparecchi di
sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza
centrifuga: Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200
kg; Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
Carrelli semoventi a braccio telescopico; ldroestrattori a forza centrifuga;
-
Gruppo SP - Sollevamento
persone: Scale aree ad inclinazione variabile; Ponti mobili sviluppabili su
carro ad azionamento motorizzato; Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo
verticale azionati a mano; Ponti sospesi e relativi argani; Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne; Ascensori e
montacarichi da cantiere.
La
«prima» delle verifiche
periodiche “dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla
frequenza indicata in allegato VII del d.lgs. n. 81/2008” ed è finalizzata: a
identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla
comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL
territorialmente competente; ad accertare che la configurazione
dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso
redatte dal fabbricante; a verificare la regolare tenuta del «registro di
controllo», ove previsto, o delle registrazioni di cui all’articolo 71, comma
9, del d.lgs. n. 81/2008; a controllarne lo stato di conservazione e a
effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di
efficienza dei dispositivi di sicurezza”.
Ricordando che almeno 60 giorni prima della data di scadenza del
termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche, il datore di lavoro deve richiedere tale
esecuzione all’INAIL riportiamo alcune
indicazioni
sulle modalità di richiesta (nel documento, che vi invitiamo a leggere,
sono riportate anche specifiche modalità di richiesta per particolari
attrezzature).
Modalità di richiesta:
- “la richiesta deve essere inoltrata dal datore di lavoro o da soggetto espressamente delegato;
- la richiesta deve contenere i dati identificativi del richiedente e i
dati identificativi della macchina oltre al nominativo del soggetto abilitato;
- in caso di richiesta incompleta, vengono interrotti i termini
temporali per l’erogazione del servizio”.
Interruzione e sospensione dei
termini temporali:
- “in caso non si possa effettuare la verifica per cause indipendenti
dalla volontà del verificatore (indisponibilità dell’attrezzatura, del
personale addetto, etc);
- in caso nel corso della verifica periodica si rende necessario
acquisire ulteriore documentazione, o effettuare verifiche o controlli non
distruttivi, indagine supplementare, prove di laboratorio o altre attività
necessarie per il completamento della verifica. In caso di verifica assegnata a
soggetto abilitato, questo dovrà darne immediata comunicazione al soggetto
titolare”.
Segnalando che il documento agli atti affronta vari temi (attivazione
del soggetto abilitato, richiesta di verifica periodica cumulativa; noleggio;
movimentazione allestimenti scenici; carrelli commisionatori; formazione), ci
soffermiamo sul
raccordo con la
disciplina previgente al DM 11 aprile 2011:
- “macchine marcate CE di nuovo inserimento in allegato VII (carrelli
telescopici etc.) –
il D.L. deve
richiedere la prima verifica periodica a INAIL, detta richiesta costituisce
comunicazione di messa in servizio a INAIL;
- in caso di attrezzature di lavoro per le quali il D.L. avesse
provveduto alla comunicazione di messa in servizio alla data di entrata in
vigore del DM 11 aprile 2011, si possono individuare i seguenti casi: 1.
se è stato redatto il libretto delle
verifiche, passa in verifica periodica successiva alla prima; 2.
se alla data di entrata in vigore del DM 11
aprile 2011, l’attrezzatura era già stata sottoposta a verifica da parte di
ASL/ARPA, l’attrezzatura di lavoro continuerà a essere sottoposta a verifiche
periodiche successive alla prima;
- in caso di attrezzature di cui al DM 04/03/1982, per le quali il D.L.
avesse provveduto a comunicare la messa in servizio al MLPS, si distinguono i
seguenti casi: 1. se il MLPS (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
ndr) alla data di entrata in vigore del DM 11 aprile ha già provveduto ad
effettuare la prima verifica con emissione del libretto, l’attrezzatura passa
alle verifiche periodiche successive alla prima; 2. se il MLPS non ha
provveduto ad effettuare la prima verifica alla data di entrata in vigore del
DM 11 aprile, l’attrezzatura dovrà essere sottoposta alla prima delle verifiche
periodiche secondo le modalità del DM 11 aprile 2011;
- attrezzature di lavoro non marcate CE per le quali non è stata
effettuata la denuncia al dipartimento ISPESL competente, rimangono soggette al
previgente iter omologativo, terminato il quale passano in verifica periodica
successiva alla prima;
- attrezzature di cui al DM 04/03/1982, e non collaudate, alla data di
entrata in vigore del DM 11 aprile, rimangono soggette al previgente regime di
collaudo”.
Concludiamo brevemente con alcune indicazioni tratte dal documento “
Accordo 22 febbraio 2012 in attuazione
all’art. 73 c. 5 D.lgs 81/08”.
Ricordiamo innanzitutto quali sono le attrezzature di lavoro per le
quali, secondo l’ Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, è richiesta una specifica abilitazione:
Piattaforme di lavoro elevabili (PLE); Gru a torre; Gru mobile (autogru); Gru per autocarro; Carrelli elevatori semoventi (carrelli
industriali con conducente a bordo); Carrelli semoventi a braccio telescopico; Trattori
agricoli e forestali; Escavatori idraulici; Escavatori a fune; Pale caricatrici
frontali; Terne; Autoribaltabili a cingoli; Pompa per calcestruzzo.
Questi i
requisiti dei docenti:
“le docenze verranno effettuate da personale con esperienza documentata almeno
triennale, sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione,
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza
professionale pratica, documentata almeno triennale, nelle tecniche di
utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. In riferimento ai diversi
argomenti, deve essere provata (con evidenza) l’effettiva esperienza relativa
alle materie dei diversi moduli:
-
Modulo ‘giuridico – normativo’
la regolamentazione di sicurezza e in particolare il modello di gestione
disegnato dal D.lgs 81/08 titolo I e titolo III (attrezzature di lavoro e DPI);
-
Modulo ‘tecnico’
problematiche di rischio (in particolare rischio residuo) caratteristiche
dell’utilizzo delle singole tipologie di attrezzature”.
Si indica che per «
esperienza
documentata almeno triennale», si intende che “le evidenze documentali
devono essere di fonte ‘terza’ e riscontrabili (non autodichiarazioni)”.
Concludiamo ricordando che il percorso formativo è finalizzato
“all’apprendimento di tecniche operative adeguate per l’utilizzo in condizioni
di sicurezza delle attrezzature di lavoro”. Ed è strutturato “in moduli teorici
e pratici con verifiche intermedie e finali”.
Riguardo infine alla
metodologia
didattica, vengono “privilegiate le metodologie ‘attive’ (centralità
dell’allievo nel percorso di apprendimento):
- equilibrio tra lezioni frontali e lavori di gruppo;
- devono essere previste dimostrazioni e prove pratiche, nonché
simulazioni di gestione autonoma dell’attrezzatura da parte dell’allievo nelle
condizioni normali di utilizzo e anormali prevedibili comprese situazioni di
guasto e di emergenza”.
Gli
atti del seminario
tecnico:
- “ Modalità applicative
del DM 11 aprile 2011”
(formato PDF, 9.6 MB);
- “ Accordo 22 febbraio
2012 in attuazione all’art. 73 c. 5 D.lgs 81/08” (formato PDF, 2.06 MB).
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