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"Riforma di condominio, ecco cosa cambia per gli amministratori "
fonte www.insic.it / Normativa
11/06/2013 -
È prossima l'entrata in vigore della riforma del condominio, realizzata attraverso la Legge 11 dicembre 2012, n. 220.
Sono diverse le novità: dalla costituzione del "registro di anagrafe condominiale" e dei registri che riportano nomina e revoca degli amministratori ed il registro di contabilità, fino all'apertura del conto corrente bancario o postale intestato al condominio.
In un comunicato stampa, redatto all'indomani della pubblicazione in Gazzetta della legge di riforma, la Confedilizia ha ricordato che da tale data cessano dall'incarico gli amministratori che non hanno gli specifici requisiti stabiliti dal nuovo articolo 71-bis introdotto dalla riforma.
La nuova legge prevede, in sostanza, due categorie di amministratori: quelli professionali (o comunque non del proprio condominio) e quelli che amministrano il proprio condominio, stabilendo diversi requisiti per gli uni e per gli altri.
Fra i requisiti per amministratori professionali:
• avere il godimento dei diritti civili;
• nessuna condanna per delitti contro la PA, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
• non essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
• nessuna interdizione o inabilitazione
• non essere inserito nell'elenco dei protesti cambiari
• aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
• aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa di Confedilizia che alleghiamo alla notizia.
Sono diverse le novità: dalla costituzione del "registro di anagrafe condominiale" e dei registri che riportano nomina e revoca degli amministratori ed il registro di contabilità, fino all'apertura del conto corrente bancario o postale intestato al condominio.
I requisiti degli amministratori
Confedilizia ha raccolto sul proprio sito istituzionale il testo della legge di riforma come pubblicata in Gazzetta e la Disciplina definitiva del condominio.In un comunicato stampa, redatto all'indomani della pubblicazione in Gazzetta della legge di riforma, la Confedilizia ha ricordato che da tale data cessano dall'incarico gli amministratori che non hanno gli specifici requisiti stabiliti dal nuovo articolo 71-bis introdotto dalla riforma.
La nuova legge prevede, in sostanza, due categorie di amministratori: quelli professionali (o comunque non del proprio condominio) e quelli che amministrano il proprio condominio, stabilendo diversi requisiti per gli uni e per gli altri.
Fra i requisiti per amministratori professionali:
• avere il godimento dei diritti civili;
• nessuna condanna per delitti contro la PA, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
• non essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
• nessuna interdizione o inabilitazione
• non essere inserito nell'elenco dei protesti cambiari
• aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
• aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa di Confedilizia che alleghiamo alla notizia.
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