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"Il modello di organizzazione tra D.Lgs. 231/2001 e Testo Unico"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
13/06/2013 - Nell’ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’omicidio e le lesioni devono essere commessi
con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, comprendendosi fra esse l’art. 2087 c.c.
Tali
violazioni possono configurare anch’esse, secondo il D.Lgs. 81/2008, fattispecie di
reato proprio, riferito ad un soggetto specifico ( datore di lavoro, dirigente, preposto, ecc.).
La responsabilità penale ricade su tale soggetto, titolare della
posizione di garanzia (consistente nell’obbligo di tutela dell’integrità dei lavoratori)
,
anche nel caso in cui la condotta sia
materialmente realizzata da altri soggetti,
ovvero va sempre esercitato il potere impeditivo, o di impedimento,
diretto o indiretto dei reati che è attribuito alle figure operative,
che intervengono direttamente, oppure a segnalatori qualificati, quali
rspp, consulenti ecc. Infatti l’art. 40 c.p. (
Rapporto di causalità)
indica che
nessuno
può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se
l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato,
non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento,
che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
A tale proposito va considerato che la responsabilità può essere esclusa in presenza di una
delega di funzioni (e non anche di una
delega materiale a compiere specifici atti)
ad altro soggetto, sempre che, in capo al delegante, non sia configurabile, rispetto alla violazione commessa dal delegato, una
culpa in eligendo o una
culpa in vigilando (la delega di funzioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro è disciplinata dall’art. 16 D.Lgs. 81/2008)
.
Questo comporta che, in materia di sicurezza sul lavoro,
la violazione del soggetto
sottoposto è sempre – potenzialmente – violazione anche del soggetto apicale,
che deve dimostrare di aver adempiuto al proprio dovere di vigilanza
(previsto esplicitamente dall'art. 18 c. 3 bis D.Lgs. n. 81/2008).
Questo vale anche nei rapporti tra soggetti apicali, in particolare tra
datore di lavoro delegante e datore di lavoro delegato.
Tale dimostrazione può rilevare tanto ai fini dell’esclusione
della responsabilità penale individuale, quanto ai fini dell’esclusione della
responsabilità amministrativa dell’Ente.
Le
misure previste aziendalmente per
le figure apicali devono dunque riguardare sia i loro
compiti di
gestione, che i loro
compiti di vigilanza. Vero è che in caso di violazione del sottoposto sarà l'accusa che dovrà
dimostrare l'omessa vigilanza, ma quando in effetti tale vigilanza sia mancata,
sarà agevole dimostrarne la carenza.
Il «
Modello di
organizzazione e di gestione» è definito dal D.
Lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica.
In particolare l'art. 2 comma 1 lettera dd) del D.Lgs. n.
81/2008 lo definisce, per quel che riguarda i reati correlati alla violazione
degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori, come «
modello di organizzazione e di gestione»:
modello organizzativo e gestionale
per la definizione e l'attuazione di una
politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a
prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice
penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
della salute sul lavoro.
Secondo tale disciplina, l'Ente (sono esclusi gli enti
pubblici non economici) in quanto tale non risponde a titolo di responsabilità
amministrativa della persona giuridica per un reato commesso da soggetti in
posizione apicale se prova che l'organo
dirigente ha
adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto, tale modello, idoneo a prevenire, tra i tanti i
reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o di lesione grave (art. 590,
terzo comma, c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela della salute sul lavoro.
Il modello di organizzazione e di gestione deve essere
adottato ed
efficacemente attuato - prescrive l'articolo 30 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008
- assicurando un
sistema aziendale per
l'adempimento di tutti gli
obblighi giuridici relativi (e la mappa dei
rischi prevista dalla parte speciale del modello 231 deve dar conto di ognuno
dei seguenti punti, e non invece, erroneamente, rinviare al sistema di gestione
della sicurezza nel suo complesso eventualmente adottato) con riferimento:
a) al rispetto
degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti,
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività
di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti;
c) alle attività
di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività
di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività
di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività
di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla
acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle
periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure
adottate.
Il modello organizzativo e gestionale 231 (ex art. 30 commi 2, 3 e 4 D.Lgs.
n. 81/2008)
deve inoltre prevedere:
1) idonei sistemi
di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
2) per quanto
richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività
svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i
poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo
del rischio;
3) un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello [laddove è stato istituito un sistema disciplinare, spesso, tale
sistema non viene applicato, e allora esiste solo sulla carta];
4) un idoneo
sistema di controllo sull'attuazione del modello stesso e sul mantenimento nel
tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate [laddove è stato
istituito, spesso, tale sistema di controllo non viene applicato, ed esiste
sullo sulla carta, l'organo di vigilanza non vigila in modo effettivo];
5) il riesame e
l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative
delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro,
o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al
progresso scientifico e tecnologico.
In sede di prima applicazione - prevede sempre l'art. 30
citato - “
i modelli di organizzazione
aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al
British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti detti per
le parti corrispondenti”.
Sempre in sede di prima applicazione, la Commissione
Consultiva Permanente, (art. 6), può indicare ulteriori modelli di
organizzazione e gestione. L'adozione di questi modelli nelle imprese fino a 50
lavoratori rientra tra le attività promozionali finanziabili.
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