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"Medico competente: ultime novità sull’Allegato 3B"

fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria

14/06/2013 - Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione – d’intesa col Ministero del Lavoro e con il Coordinamento Tecnico delle Regioni, con una Circolare datata 10 giugno 2013 ed avente ad oggetto  Chiarimenti applicativi sul D.M. 9 luglio 2012 ha fornito importanti precisazioni sulle modalità di adempimento da parte del medico competente dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 di inviare al sistema pubblico  “i  dati aggregati  sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.”
 
Va anzitutto premesso che il Decreto 9 luglio 2012, su cui si appuntano i chiarimenti della circolare che ora andremo ad illustrare, era stato un anno fa emanato in attuazione della norma primaria da identificarsi nell’art. 40 comma 2-bis del Testo Unico, che prevede che  “entro il 31 dicembre 2009 [da intendersi quale termine meramente ordinatorio, n.d.r.],  con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i  contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni  di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.”

Nonostante la norma primaria prevedesse la decorrenza dell’obbligo di invio dei dati “dalla data di entrata in vigore del decreto” di cui sopra, l’art. 4 del D.M. 9 luglio 2012 (Disposizioni transitorie e entrata in vigore) ha modificato tale assetto disponendo che “al  fine  di  consentire  una  valutazione  approfondita  della rispondenza delle  previsioni  del  presente  decreto  a  criteri  di semplicità  e  certezza  nella  raccolta  e   delle   modalità   di trasmissione  delle   informazioni,   è   individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del presente decreto [25 agosto 2012, n.d.r.] per la sperimentazione delle disposizioni previste”.
Tale articolo ha poi previsto al comma 2 che “unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di  cui al  precedente  comma,  il  termine   per   la   trasmissione   delle informazioni  di  cui  all'allegato   3B,   così   come   modificato nell'allegato II del presente decreto, scade il 30 giugno 2013.”
 
Il comma 4 dell’art. 4 del Decreto Ministeriale ha poi stabilito che “per la durata del periodo transitorio  di  sperimentazione,  con riferimento  a  possibili  difficoltà  di  raccolta  e  trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, la sanzione di cui all'art.58, comma 1, lettera e), è sospesa sino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede” [ 25 agosto 2013, n.d.r.].
 
Un’ultima premessa prima di esaminare la circolare: con riferimento ai destinatari dell’invio dei dati sanitari, l’art. 40 comma 1 del Decreto 81/08 - quale norma primaria - prevede che “il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni…” e il successivo comma 2 specifica che Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono  le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL [ora INAIL, n.d.r.]”.
 
 
Fatta questa premessa, esaminiamo a questo punto i chiarimenti forniti dalla Circolare 10 giugno 2013.
 
La Circolare ribadisce che il 30 giugno 2013 scade il termine per l'invio dei dati sanitari di cui all’Allegato 3B del testo Unico da parte del medico competente e precisa che, con riferimento al periodo compreso tra il 30 giugno e il 24 agosto, il dato letterale contenuto nel Decreto Ministeriale (“fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede”) “non va inteso come una temporanea sospensione dell’accertabilità di eventuale inosservanza dell’obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri “fino al 24 agosto 2013”, dal momento che per quel periodo, che si colloca nell’ambito della fase di sperimentazione, la possibile ed eventuale sospensione della sanzione per un medico competente inadempiente può aversi solo ed esclusivamente nel caso ricorrano “contingenti difficoltà operative” che impediscano al medico competente stesso di poter procedere all'invio dei dati e “non per proprie responsabilità omissive” [del medico competente, n.d.r.].
 
Queste “difficoltà operative” - cui viene subordinata la possibile sospensione della sanzione in caso di violazione dell’obbligo di invio dei dati da parte del medico competente - vengono  definite dalla Circolare come “possibili difficoltà non preventivate che abbiano ostacolata o impedita la raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui all’allegato 3B” relative all’anno 2012, analogamente a come le definiva il D.M. 9 luglio 2012 all’art. 4 (quali “possibili  difficoltà  di  raccolta  e  trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40”; per cui la Circolare da questo punto di vista non ha fornito significativi ulteriori elementi interpretativi).
 
Infine, l'ultimo periodo della circolare sottolinea che anche qualora, per motivi addebitabili alle “preventivate possibili difficoltà operative” di cui si diceva, si registrassero delle mancate trasmissioni di dati entro il 30 giugno, “tali difficoltà non saranno in ogni caso tali da ostacolare l’utile acquisizione delle informazioni richieste dall’allegato 3B, anche successivamente al termine prefissato del 30 giugno, in quanto la procedura telematica resa disponibile dall’INAIL prevede, per la fase sperimentale in funzione di questa evenienza, tale ulteriore possibilità, nonché il recupero delle informazioni eventualmente già inviate per altra via telematica ai competenti servizi territoriali di vigilanza, senza necessità pertanto di ripetizione dell’invio delle informazioni precedentemente trasmesse da parte del medico competente ”.
 
 
 

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