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"Medico competente: ultime novità sull’Allegato 3B"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
14/06/2013 - Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione – d’intesa
col Ministero del Lavoro e con il Coordinamento Tecnico delle Regioni,
con una Circolare datata 10 giugno 2013 ed avente ad oggetto
Chiarimenti applicativi sul D.M. 9 luglio 2012 ha
fornito importanti precisazioni sulle modalità di adempimento da parte
del medico competente dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 40 del
D.Lgs. 81/08 di inviare al sistema pubblico
“i
dati aggregati
sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.”
Va anzitutto premesso che il Decreto 9 luglio 2012, su cui si
appuntano i chiarimenti della circolare che ora andremo ad illustrare,
era stato un anno fa emanato in attuazione della norma primaria da
identificarsi nell’art. 40 comma 2-bis del Testo Unico, che prevede che
“entro il 31 dicembre 2009 [da intendersi quale termine meramente ordinatorio, n.d.r.],
con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti,
secondo criteri di semplicità e certezza, i
contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni
di
cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle
informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al primo periodo.”
Nonostante
la norma primaria prevedesse la decorrenza dell’obbligo di invio dei dati
“dalla data di entrata in vigore del
decreto” di cui sopra,
l’art. 4 del
D.M. 9 luglio 2012
(Disposizioni
transitorie e entrata in vigore) ha modificato tale assetto disponendo che
“al
fine di consentire
una valutazione approfondita
della rispondenza delle
previsioni del presente
decreto a criteri
di semplicità e certezza
nella raccolta e
delle modalità di trasmissione delle
informazioni, è individuato un periodo transitorio di mesi
12 a far data dall'entrata in vigore del presente decreto [25 agosto 2012,
n.d.r.] per la sperimentazione delle disposizioni previste”.
Tale
articolo ha poi previsto al comma 2 che
“unicamente
con riferimento al periodo di sperimentazione di cui al
precedente comma,
il termine
per la trasmissione delle informazioni di
cui all'allegato 3B,
così come modificato nell'allegato II del presente
decreto,
scade il 30 giugno 2013.”
Il
comma 4 dell’art. 4 del Decreto Ministeriale ha poi stabilito che
“per la durata del periodo transitorio di
sperimentazione, con
riferimento a
possibili difficoltà
di raccolta e
trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1
dell'art. 40, la sanzione di cui all'art.58, comma 1, lettera e), è sospesa
sino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede” [ 25
agosto 2013, n.d.r.].
Un’ultima premessa prima di esaminare la circolare:
con riferimento ai
destinatari
dell’invio dei dati sanitari, l’art. 40 comma 1
del Decreto 81/08 - quale norma primaria - prevede che
“il medico competente trasmette,
esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le
informazioni…” e il successivo comma 2 specifica che
“
Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono
le informazioni di cui al comma 1,
aggregate dalle aziende sanitarie locali,
all’ISPESL [ora INAIL, n.d.r.]”.
Fatta
questa premessa, esaminiamo a questo punto i chiarimenti forniti dalla
Circolare 10 giugno 2013.
La
Circolare ribadisce che
il 30 giugno
2013 scade il termine per l'invio dei dati
sanitari di cui all’Allegato 3B del testo Unico da parte del medico
competente
e precisa che, con
riferimento al periodo compreso tra il 30 giugno e il 24 agosto, il dato
letterale contenuto nel Decreto Ministeriale
(“fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede”)
“non va inteso come una temporanea
sospensione dell’accertabilità di eventuale inosservanza dell’obbligo di
trasmissione entro il 30 giugno, che duri “fino al 24 agosto 2013”,
dal momento che
per quel periodo, che si colloca
nell’ambito della fase di sperimentazione,
la
possibile ed eventuale sospensione della sanzione per un medico competente
inadempiente può aversi solo ed esclusivamente nel caso ricorrano
“contingenti difficoltà operative”
che impediscano al medico competente stesso di poter procedere all'invio dei
dati e
“non per proprie responsabilità
omissive” [del medico competente, n.d.r.].
Queste
“difficoltà operative” - cui viene subordinata la possibile sospensione della
sanzione in caso di violazione dell’obbligo di invio dei dati da parte del
medico competente - vengono definite
dalla Circolare come
“possibili
difficoltà non preventivate che abbiano ostacolata o impedita la raccolta e
trasmissione telematica delle informazioni di cui all’allegato 3B” relative
all’anno 2012, analogamente a come le definiva il D.M. 9 luglio 2012 all’art. 4
(quali
“possibili difficoltà di
raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di
cui al comma 1 dell'art. 40”; per cui la Circolare da questo punto
di vista non ha fornito significativi ulteriori elementi interpretativi).
Infine,
l'ultimo periodo della circolare sottolinea che anche qualora, per motivi
addebitabili alle
“preventivate possibili
difficoltà operative” di cui si diceva, si registrassero delle mancate
trasmissioni di dati entro il 30 giugno,
“tali
difficoltà non saranno in ogni caso tali da ostacolare l’utile
acquisizione delle informazioni
richieste dall’allegato 3B, anche
successivamente al termine prefissato del 30 giugno, in quanto la procedura
telematica resa disponibile dall’INAIL prevede, per la fase sperimentale in
funzione di questa evenienza, tale ulteriore possibilità, nonché il recupero
delle informazioni eventualmente già inviate per altra via telematica ai
competenti servizi territoriali di vigilanza, senza necessità pertanto di
ripetizione dell’invio delle informazioni precedentemente trasmesse da parte
del
medico competente
”.
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