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"Fotovoltaico, se non è attività di impresa non è richiesta Partita Iva"
fonte www.edilportale.com / Normativa
26/06/2013 - Non hanno l’obbligo di aprire una Partita Iva i possessori di impianti
fotovoltaici di piccole dimensioni o comunque non destinati all’attività
di impresa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, intervenuta per
commentare l’impatto di una
Sentenza della Corte di Giustizia Europea.
Nei giorni scorsi la Corte Ue si è pronunciata sul caso di un cittadino austriaco che aveva installato sulla propria abitazione un impianto fotovoltaico senza capacità di immagazzinamento. L’energia prodotta era ceduta in rete, remunerata a prezzo di mercato e assoggettata ad Iva. L’energia necessaria alle esigenze domestiche, di quantità superiore a quella ceduta, era riacquistata allo stesso prezzo.
Il cittadino aveva chiesto il rimborso dell’Iva pagata al momento dell’acquisto dell’impianto, ma il Fisco austriaco aveva rifiutato perché a suo avviso il proprietario non esercitava una attività economica e non aveva quindi diritto alla detrazione.
Diversa l’opinione della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale, in base alle Direttive 77/388/CEE e 95/7/CE, lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o accanto ad un edificio privato ad uso abitativo, che produce energia inferiore a quella consumata dal privato e che cede l’energia prodotta alla rete dietro un corrispettivo, rientra tra le attività economiche perché si realizzano introiti stabili.
Per qualificarsi come attività economica, non è invece necessario che si realizzino profitti. Ne consegue che il soggetto può detrarre l’Iva pagata sui beni e servizi impiegati nell’attività in modo da evitare una doppia imposizione.
D’altra parte, l’ Agenzia delle Entrate ha chiarito che in Italia un’attività è considerata economica solo se è abituale e professionale. In tutti gli altri casi non è invece necessario aprire la Partita Iva.
Nei giorni scorsi la Corte Ue si è pronunciata sul caso di un cittadino austriaco che aveva installato sulla propria abitazione un impianto fotovoltaico senza capacità di immagazzinamento. L’energia prodotta era ceduta in rete, remunerata a prezzo di mercato e assoggettata ad Iva. L’energia necessaria alle esigenze domestiche, di quantità superiore a quella ceduta, era riacquistata allo stesso prezzo.
Il cittadino aveva chiesto il rimborso dell’Iva pagata al momento dell’acquisto dell’impianto, ma il Fisco austriaco aveva rifiutato perché a suo avviso il proprietario non esercitava una attività economica e non aveva quindi diritto alla detrazione.
Diversa l’opinione della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale, in base alle Direttive 77/388/CEE e 95/7/CE, lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o accanto ad un edificio privato ad uso abitativo, che produce energia inferiore a quella consumata dal privato e che cede l’energia prodotta alla rete dietro un corrispettivo, rientra tra le attività economiche perché si realizzano introiti stabili.
Per qualificarsi come attività economica, non è invece necessario che si realizzino profitti. Ne consegue che il soggetto può detrarre l’Iva pagata sui beni e servizi impiegati nell’attività in modo da evitare una doppia imposizione.
D’altra parte, l’ Agenzia delle Entrate ha chiarito che in Italia un’attività è considerata economica solo se è abituale e professionale. In tutti gli altri casi non è invece necessario aprire la Partita Iva.
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