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"La responsabilità di chi affida a terzi un’attrezzatura non sicura"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
01/07/2013 - Vengono prese in considerazione dalla suprema Corte di Cassazione in
questa sentenza le responsabilità nel caso dell’affidamento a terzi di
una attrezzatura o di un mezzo non fornito dei necessari requisiti di sicurezza.
Chi affida a terzi, ha infatti sostenuto la suprema Corte, un mezzo di
per sé atto a determinare situazioni di pericolo senza sorvegliare in
merito al suo corretto utilizzo assume una posizione di garanzia nei
confronti di chi lo utilizza per cui non è esentato da responsabilità
nel caso che avvenga un infortunio legato alla mancata sicurezza
dell’attrezzatura medesima. Il mezzo di cui alla sentenza è un trattore
agricolo cingolato, munito di aratro, messo a disposizione di un
lavoratore da un proprietario di un terreno per effettuare dei lavori di
aratura del proprio fondo risultato non rispondente ai requisiti di
legge e privo delle misure di prevenzione contro il rischio di
ribaltamento e di schiacciamento in mancanza delle quali è accaduto
l’infortunio mortale del conducente. E’ un insegnamento questo che
richiama alla mente gli obblighi di cui all’art. 23 del D. Lgs. 9/4/2008
n. 2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza
sul lavoro, in base al quale è vietata la concessione in uso di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il caso e l’iter giudiziario
La Corte d'Appello ha confermata la sentenza con la quale
il Tribunale aveva dichiarato il proprietario di un terreno agricolo colpevole
del reato di cui all'articolo 589 c.p., comma 2, in relazione all'articolo 2087
c.c., all'articolo 36, comma 8 bis ed all’articolo 4, comma 5, lettera b) del
D. Lgs. n. 626/1994. All'imputato era stato contestato di avere cagionato la
morte di un lavoratore per colpa consistita in imprudenza, negligenza e nella
violazione delle norme contestate, omettendo di adottare tutte le misure
necessarie a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro, non
adeguando il trattore agricolo cingolato di
cui era proprietario, munito di aratro, messo a disposizione dello stesso per
effettuare lavori di aratura del proprio fondo, ai requisiti di legge e non
avendolo aggiornato a tutte le misure di protezione e di prevenzione dal
rischio da ribaltamento e schiacciamento, essendo risultato lo stesso privo dei sistemi antiribaltamento e di
ritenzione del conducente.
Era accaduto che mentre il lavoratore stava eseguendo con
il suddetto trattore lavori di aratura di un terreno lo stesso andava a finire
con il mezzo in una scarpata rimanendo schiacciato sotto lo stesso e riportando
un gravissimo trauma che ne cagionava il decesso. I giudici del merito,
ritenuta provata l'esistenza di un rapporto di lavoro tra il proprietario del
terreno e la vittima che prestava la sua opera, ritenevano che sullo stesso
gravasse l'obbligo di vigilanza sull'attuazione delle misure di sicurezza atte
a salvaguardare l'integrità fisica del lavoratore, nonché di verifica della
rispondenza dei macchinari utilizzati alle prescrizioni di legge, anche in
relazione alle condizioni atmosferiche e di quelle del suolo, sì da prevenire
eventi tali da compromettere l'incolumità del conducente.
Il
ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto
ricorso per cassazione l'imputato rilevando, come unico motivo, l'erroneità
della sentenza in punto di violazione e falsa applicazione di norme, oltre
all'insufficienza della motivazione con riferimento alla ritenuta sua qualità
di datore di lavoro sostenendo, altresì, che l'attività svolta dall’infortunato
era da ricondurre a uno scambio di favori consistito nel prestito del trattore
in cambio di lavoro effettuato sul terreno di sua proprietà.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il
ricorso ed ha rilevato, in premessa, che le doglianze mosse dal ricorrente alla
sentenza impugnata erano consistite più che in censure di violazione di legge o
vizi della motivazione, in apprezzamenti di merito miranti ad una diversa
valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità.
La Sez. IV ha sottolineato altresì che, così come affermato dalle Sezioni Unite
della Corte suprema, esula dai poteri della stessa la rilettura dei dati di
fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via
esclusiva al Giudice del merito, nonché l'autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Secondo la Sez. IV, inoltre, i giudici di merito avevano
fornito nel caso in esame, una corretta ricomposizione del fatto, fondata su
un'adeguata acquisizione ed interpretazione degli elementi probatori
disponibili ed un'esaustiva analisi complessiva di essi sulla base di canoni
logici e coerenti. “
Anche ad accedere
alla versione dei fatti offerta dal ricorrente”, ha così concluso la
suprema Corte, “
non ne conseguirebbe
l'esenzione di responsabilità dello stesso, ravvisandosi la posizione di
garanzia rispetto al verificarsi di infortuni in chi affida a terzi un mezzo di
per sé atto a determinare situazioni di pericolo senza sorvegliare
adeguatamente circa il suo corretto utilizzo”.
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