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"Una nota dettagliata sulle modifiche al decreto 81"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
03/07/2013 -
In relazione alle numerose modifiche in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel Decreto
Legge 69/2013, continuiamo la nostra opera di informazione. E lo facciamo ospitando
l’opinione della Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori raccolta
nella “
Nota illustrativa CISL delle
modifiche previste dal decreto ‘fare’ n.69 del 21 giugno 2013”, curata da
Cinzia Frascheri, Responsabile
nazionale Cisl per la salute e sicurezza sul lavoro e componente della
Commissione Consultiva Permanente.
Roma, 3 Lug - Con
l’emanazione del Decreto legge n.69,
il 21 giugno u.s., è iniziato il conto alla rovescia del tempo previsto di
vigenza di tale atto normativo che, vista la sua natura di intervento
utilizzato nei casi di necessità ed urgenza (come disposto dal livello
costituzionale, art.77), è definita in un massimo di sessanta giorni.
Convertendo, o
meno, le disposizioni previste nel decreto, passandole a definitive mediante
approvazione di un preciso atto legislativo, il parlamento si troverà, entro la
data del 21 agosto, a dimostrare sui diversi temi trattati nel decreto qual’ è
concretamente la posizione che intende perseguire e, di conseguenza, quali sono
le scelte delle maggioranza su alcuni aspetti di grande rilievo, tra cui quelli
relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Motivati gli
interventi di modifica legislativa, nell’introduzione del decreto, con richiami
a ragioni di alto valore, quali «la crescita economica» e «le semplificazioni
del quadro amministrativo e normativo», finalizzato il tutto a «dare impulso al
sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio
delle infrastrutture, operando anche un riduzione degli oneri amministrativi
per i cittadini e le imprese», a parere di chi scrive, tali obiettivi non
sembrano essere stati puntualmente perseguiti nella redazione delle
disposizioni di modifica introdotte nel decreto, in tema di prevenzione.
Seppur concentrate
tutte le modifiche previste, in due soli articoli (il 32 e il 35), a colpire
prioritariamente con maggior evidenza sono alcuni dei temi trattati, visto che
si riferiscono ad aspetti di maggior rilevanza e di più ricorrente esposizione
a rischio e incidenza infortunistica, sia per il contesto lavorativo di
riferimento (vedi i cantieri, gli appalti, la valutazione dei rischi nelle
piccole imprese), sia per le pratiche operative (vedi le notifiche e le
comunicazioni in caso di infortunio), così come per le tipologie contrattuali
(nello specifico i lavoratori con contratti di breve durata, cioè fino a
cinquanta giornate).
Puntando ad
esprimere un giudizio complessivo, immediata non può che essere la
considerazione rivolta al dover, ancora una volta, registrare (purtroppo)
l’utilizzo della pratica che punta a mascherare, dietro apparenti interventi di
semplificazione formale e burocratica, precisi interventi di alleggerimento
delle tutele in materia di prevenzione; seppur occorre, di contro,
positivamente registrare che, attraverso il decreto legge n.76 (denominato
decreto “lavoro”) le sanzioni in materia di salute sicurezza sono state
aumentate di circa il 10%.
“ Nota
illustrativa CISL delle modifiche previste dal decreto ‘fare’ n.69 del 21
giugno 2013” (formato PDF, 93 kB).
Analizzando tutte
le diverse modifiche previste dall’articolato nel decreto legge n.69, riferite
al tema della salute e sicurezza sul lavoro, è importante precisare che:
-
Art. 32, comma 1, lett. a), DL del 21
giugno 2013 – Riduzione dell’utilizzo del DUVRI (Modifiche all’art.26,
commi 3, e 3-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.)
La modifica
prevista all’art.26, comma 3,
non è
condivisibile in quanto fa emergere svariati problemi. In primo luogo,
la sostituzione dell’ utilizzo
del DUVRI con l’individuazione di un «incaricato», in qualità di preposto
(pur formato e con competenze adeguate e conoscenze specifiche dell’ambiente
nel quale si svolge il lavoro in appalto),
determina sostanzialmente una concentrazione di responsabilità troppo alta per
una figura dalle caratteristiche essenzialmente operative e non dirigenziali
(quindi, in mancanza di precisi poteri di organizzazione e gestione). Inoltre,
pur aprendosi la possibilità di scelta tra il DUVRI e l’«incaricato», nei soli
casi in cui l’attività del committente risulti a basso rischio (sulla base di
quanto dovrà essere definito da specifico decreto), non va sottovalutato che le
problematiche di rischio che si possono determinare nell’ambito del lavoro in
appalto possono essere a più alto rischio di quelle svolte ordinariamente
dall’impresa committente, così come lo possono essere anche quelle svolte dalla
stessa impresa che si impegna a realizzare il lavoro in appalto. Infine, alla
luce del combinato disposto con quanto previsto nel comma 3bis (di seguito
commentato) emerge evidente una contraddizione che andrebbe a sancire che un
lavoro in appalto, della durata superiore a dieci uomini-giorno, pur risultando
avviato da un committente dall’attività lavorativa classificata a basso
rischio, richiederebbe il DUVRI, che potrebbe però essere sostituito
dall’individuazione di un «incaricato», al quale verrebbe richiesto di
controllare un lavoro di così ampia dimensione ed interferenze (poniamo solo ad
esempio il lavoro di cinque persone per la durata di due giorni interi).
Tenuto conto,
inoltre, del mero potere di controllo, previsto in capo alla figura del
preposto, è facile immaginare quanto poca forza coercitiva tale figura potrebbe
concretamente avere in costanza di lavori in appalto, durante i quali i
lavoratori (dipendenti non dalla propria impresa) non dovessero rispettare le
procedure corrette di lavoro e le regole di prevenzione. D’altro canto riesce
difficile pensare a quanti committenti, su segnalazione del preposto, di
irregolarità nello svolgimento del lavoro sarebbero realmente disponibili a
richiamare al rispetto delle regole l’azienda in appalto, fino ad arrivare a
rompere il contratto.
La modifica
prevista all’art.26, comma 3-bis, non è condivisibile in quanto il limite dei
dieci uomini-giorno, quale criterio dirimente per l’obbligo della redazione del
DUVRI (o dell’individuazione dell’«incaricato») è troppo ampia. Inoltre, come
detto nel punto precedente, anche a fronte di un rischio basso, un lavoro che
richiede l’impegno di dieci uomini-giorno, comporta potenzialmente sempre
un’esposizione a rischio di natura
interferenziale, vista la possibile presenza di più uomini
contemporaneamente.
-
Art. 32, comma 1, lett. b), DL del 21
giugno 2013 – Utilizzo delle procedure standardizzate (Modifiche
all’art.29, commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/2008 s.m.)
La modifica
prevista all’art.29, comma 6, che prevede l’introduzione del comma 6-ter e
6-quater,
non è condivisibile
per almeno quattro ragioni.
Il
primo motivo è riferito alle modalità
con cui viene previsto di poter giungere all’individuazione dei settori di
attività a basso rischio. Oltre a prevedere il coinvolgimento della Commissione
consultiva permanente nella sola modalità del «sentita», limitando così il
contributo ad un mero parere, i criteri e parametri di riferimento per la
definizione delle attività a rischio basso vengono ad essere «desunti» dai soli
«indici infortunistici di settore», lasciando così fuori l’analisi degli indici
relativi alle malattie professionali, anch’essi di grande rilievo per stabilire
il grado di rischio di un settore lavorativo.
Il
secondo motivo è riferito alle stesse
ragioni per le quali anche per le modifiche del punto precedente (sul DUVRI) si
è espressa contrarietà. Le procedure standardizzate,
ancor più di tutti gli altri strumenti, sono state elaborate dopo anni di
lavoro da parte di un gruppo tripartito, andando a colmare una mancanza
gravissima che acconsentiva alle imprese fino a dieci lavoratori di poter
autocertificare la propria valutazione del rischio. Entrate in vigore da
pochissimo tempo, con le attuali modifiche apportate dal decreto legge n.69,
rischiano di perdere il loro valore, spingendo i datori di lavoro a non capire
più come agire. Difatti, per le aziende rientranti tra quelle a basso rischio
(sulla base di quanto dovrà essere disposto), si aprirà la possibilità, sia di
continuare ad utilizzare le procedure standardizzate, così come anche di
utilizzare un altro modello (che però deve essere ancora elaborato).
Il
terzo motivo è riferito al considerare
che tali interventi, più che andare verso le “semplificazione” giungono
determinare un
clima di incertezza e
confusione così alto da spingere i datori di lavoro a permanere in
condizione di illecito, non sapendo come agire, o a scegliere la via
dell’immobilismo, vedendo in questo atteggiamento alla fine una premialità data
dalle continue modifiche introdotte sempre al momento dell’avvio degli
adempimenti. Se la conferma della vigenza delle procedure
standardizzate (prevista dal comma 6-quater), per tutto il periodo di
elaborazione dei decreti di modifica, è senz’altro positiva (visto i tempi che
serviranno per la definizione dei settori a rischio basso e del modello di
valutazione del rischio per tali aziende), la condizione di poca stabilità non
aiuta a favorire il radicamento di un sistema e di una gestione adeguata della
prevenzione nei luoghi di lavoro.
Il
quarto motivo è riferito alla procedura
di infrazione aperta da parte del livello europeo nei riguardi del nostro
Paese, proprio sul tema della valutazione del rischio per le micro-imprese, che
per anni è stata risolta con una mera autocertificazione.
-
Art. 32, comma 1, lett. c), DL del 21
giugno 2013 – Percorsi formativi per RSPP/ASPP (Modifiche all’art.32, comma
5 del D.Lgs. 81/2008 s.m.)
La modifica
prevista all’art.32, comma 5,
non è
condivisibile in quanto, se la formazione è svolta in modo adeguato e
rispettoso, non solo delle materie previste dai programmi obbligatori, ma anche
degli obiettivi specifici per i quali viene svolta (compreso i settori
lavorativi di riferimento e le caratteristiche del ruolo per i quale ci si
forma) in nessun caso si possono avere sovrapposizioni tali da dover
considerare ripetizioni. Nel caso specifico dei percorsi formativi per
RSPP/ASPP, nella situazione in cui ciascuno di questi si dovesse trovare a
dover frequentare più corsi (in realtà solo più Moduli B), al fine di acquisire
i riconoscimenti per svolgere il ruolo in più aziende a codice Ateco diverso,
alcuna sovrapposizione si dovrebbe avere visto che in ciascuno dei percorsi
formativi gli argomenti dovrebbe essere mirati alle tipologie di rischio
presenti nei settori produttivi riferiti a quello specifico codice Ateco, per
il quale il corso è stato organizzato. Inoltre non va trascurato che è in atto
la revisione dei programmi per i corsi di formazione per RSPP/ASPP, e pertanto
non risulta utile intervenire su tali ambiti che saranno oggetto di una
modifica complessiva in autunno.
-
Art. 32, comma 1, lett. d), DL del 21
giugno 2013 – Percorsi formativi per dirigenti, preposti e lavoratori
(Modifiche all’art.37, comma 14 del D.Lgs. 81/2008 s.m.)
La modifica
prevista all’art.32, comma 14,
non è
condivisibile per le stesse ragioni espresse nel punto precedente (e,
comunque, ancor più, visto che nel caso dei lavoratori, preposti e dirigenti, i
programmi formativi individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 2011 sono
specificatamente diversi). Quanto previsto dalla modifica, però, fa sorgere
alcune perplessità anche analizzando solo ragioni organizzative. Considerando,
infatti, di non prevedere sovrapposizioni di contenuti nell’ambito dei diversi
corsi di formazione, rimane difficile poter pensare come realizzare concretamente
quanto previsto dalla modifica, visto che concretamente si tradurrebbe
nell’avere aule a composizione altamente variabile per ogni argomento trattato,
dovendo riconoscere credito formativo a coloro che hanno già svolto in altri
percorsi gli stessi argomenti.
-
Art. 32, comma 1, lett. e), DL del 21
giugno 2013 – Notifiche agli organi di vigilanza (Modifiche all’art.67, del
D.Lgs. 81/2008 s.m.)
La modifica
prevista all’art.67,
non è
condivisibile in quanto le modifiche proposte mutano sostanzialmente
l’aspetto procedurale, non apportando concretamente alcun vantaggio, ma minando
profondamente un’azione adeguata di prevenzione e il controllo sulle
irregolarità. Eliminare l’obbligo di comunicazione preventiva all’organo di
vigilanza esclude per quest’ultimo l’esercizio del proprio ruolo in costanza di
lavori di costruzione, relegando gli interventi solo al momento dell’attività
di vigilanza, e quindi a lavori finiti.
-
Art. 32, comma 1, lett. f), DL del 21
giugno 2013 – Verifiche periodiche (Modifiche all’art.71, commi 11 e 12 del
D.Lgs. 81/2008 s.m.)
La modifica
prevista all’art.67,
è condivisibile.
In questo caso intervenire sulla riduzione dei tempi e sulla maggior
organizzazione tra lo svolgimento delle verifiche da parte dei soggetti
pubblici e quelli privati porta senza dubbio un vantaggio ai fini di una più
certa attività di verifica e di rispetto dei tempi. Necessario diviene comunque
l’individuazione di regole precise che autorizzino i privati a svolgere tale
attività nel rispetto di parametri di qualità e competenza tecnica specifica,
così come per gestire i mancati interventi da parte del sistema pubblico.
-
Art. 32, comma 1, lett. g), DL del 21
giugno 2013 – Lavori di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture
(Modifiche all’art.88, comma 2, lett.g-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.)
La modifica
prevista all’art.88, comma 2, lett.g-bis,
sarebbe
condivisibile se non sussistesse anche la modifica che prevede che non
si debba redigere il DUVRI sotto la soglia dei dieci uomini-giorno (tenuto
conto che la realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi avviene
nella quasi totalità dei casi in forma di appalto). Escludendo, pertanto, tali
lavorazioni dal quadro del titolo IV porta a che non vengano redatti i
documenti previsti per le attività di cantiere. La combinazione delle due
disposizione prevede che, in caso di lavori rientranti nella dicitura in
parola, non si debba redigere alcun documento inerenti la valutazione specifica
dei rischi determinati dalla lavorazione.
-
Art. 32, comma 1, lett. h), DL del 21
giugno 2013 – Documentazione di cantiere (Modifiche all’art.104-bis del
D.Lgs. 81/2008 s.m.)
La modifica
prevista all’art.104-bis,
non è
condivisibile in quanto, oltre a prevedere il coinvolgimento della
Commissione consultiva permanente nella sola modalità del «sentita», limitando
così il contributo ad un mero parere, non si ritiene utile intervenire nel
modificare due documenti ( POS e PSC) così importanti e
nodali per la gestione della salute e sicurezza in cantiere, quando ancora oggi
si fatica a farli redigere in modo adeguato ed efficace (e non perché
complicati e lunghi, ma per la scarsa attenzione da parte dei datori di
lavoro/committenti di imprese edili agli obblighi di legge previsti in tema di
prevenzione e per la considerazione – sbagliata – che gli obblighi documentali
sono solo sterili appesantimenti burocratici).
-
Art. 32, comma 1, lettere i, l, m, n), DL
del 21 giugno 2013 – Notifiche (Modifiche agli artt. 225, comma 8; 240,
comma 3; 250, comma 1; 277, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 s.m.)
Le modifiche
previste agli artt. 225, comma 8; 240, comma 3; 250, comma 1; 277, comma 2,
non sono condivisibili. Il
legislatore del D.Lgs. 81/08 s.m., a tale riguardo, valutando l’importanza dei
temi oggetto delle notifiche (di rilevante intensità di rischio), non solo ha
ritenuto giustamente di porle in capo esclusivo al datore di lavoro, ma ha
rafforzato tale obbligo di comunicazione prevedendone l’adempimento «senza
indugio» o nell’altra forma «al più presto».
Modificare, quindi,
la disposizione nel senso di prevedere tale obbligo adempiuto anche da altri
soggetti (ancor più non titolari di responsabilità di natura penale individuale,
come l’organismo paritetico) non trova alcuna ragione a sostegno.
Se si intende
valorizzare il ruolo degli organismi paritetici, non è certo la via passa
dall’attribuzione di ruoli non propri, ma favorendo l’attività, oggi già
legislativamente prevista, a partire dalla formazione e dal supporto alle
imprese e agli RLST.
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Art. 32, commi 2 e 3, DL del 21 giugno 2013
– Tempistica e oneri (Modifiche relative agli artt. 29, comma 6-ter; 71,
commi 11 e 12; 104-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.)
Le modifiche
previste agli artt..29, comma 6-ter; 71, commi 11 e 12; 104-bis
non sono condivisibili in quanto
si riferiscono a modifiche sostanziali già illustrate in precedenti punti
(art.32, comma 1, lettere b) e h) e comma 1, lett.f, stesso articolo) e
ritenute non condivisibili.
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Art. 32, commi 4 e 5, DL del 21 giugno 2013
– Documentazione di cantiere, lavori pubblici (Modifiche all’art.131, comma
2 del D.Lgs.163/2006)
La modifica
prevista all’art.131-bis,
non è
condivisibile in quanto ripropone quanto già commentato al punto
relativo alla modifica prevista per all’art.31, comma 1, lett. h), in tema di POS
e PSC.
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Art. 32, comma 6, lettere a), b), DL del 21
giugno 2013 – Denuncia di infortuni mortali o superiori a 3 gg. (Modifiche
relative agli artt.54 e 56 del Dpr. 1124/1965 s.m.)
La modifica
prevista all’art.54, che ne prevede l’abrogazione,
non è condivisibile. Attuandosi l’abrogazione (come da
modifica prevista dal DL del 21 giugno 2013) sostanzialmente viene ad essere
eliminato l’obbligo, a carico dei datori di lavoro, di denunciare i casi di
infortunio mortale o, comunque, i casi di infortunio sul lavoro che prevedono
un’assenza (inabilità al lavoro) superiore a 3 giorni lavorativi, all’autorità
di pubblica sicurezza. In tale caso, tali Autorità (una per tutte, le ASL, così
come le autorità portuali, le direzioni territoriali del lavoro...) in caso di
mancata attivazione su propria iniziativa, si verrebbero a trovare all’oscuro
dell’accadimento dei fenomeni infortunistici (dai più gravi ai più lievi)
verificatisi in azienda. La perdita del monitoraggio sul problema degli
infortuni, così come la possibilità di indirizzare azioni di prevenzione mirate
ai problemi rilevati in un settore e/o in un ambito territoriale sarebbe
totale, senza considerare che un’autorità locale di pubblica sicurezza che non
può disporre delle informazioni in tempo reale, è quanto mai una condizione
contraria a qualsiasi logica. Inoltre acconsentire a che le Autorità possano
accedere ai dati (su loro esclusiva iniziativa) unicamente quando riguardanti
gli infortuni che determinato un’inabilità dal lavoro superiore a 30gg. è una
disposizione per la quale non si riesce a coglierne il senso e le motivazioni a
sostegno.
La modifica
prevista all’art.56 non è condivisibile perché, rimanendo all’interno della
denuncia di infortunio mortale o grave, si prevede che le indagini che devono
essere svolte nei riguardi dei datori di lavoro delle realtà lavorative nelle
quali è accaduto l’infortunio, vengano avviate solo se «agli adempimenti di cui
al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziare
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica», quindi solo se vi sono risorse “libere” da impiegare. Vista
la condizione generalizzata delle risorse disponibili, si può concretamente
sintetizzare che poche saranno le indagini che nel futuro verranno svolte a
seguito di un infortunio
mortale o grave. La semplificazione, in questo caso, sembra assumere
contorni che vanno ben oltre all’alleggerimento degli obblighi burocratici.....
come annunciato.
-
Art. 35, DL del 21 giugno 2013 –
Prestazioni lavorative di breve durata (Modifiche all’art.3 del D.Lgs.
81/2008 s.m.)
La modifica
prevista all’art. 3, relativa alle prestazioni lavorative di breve durata,
non è condivisibile. Oltre a
prevedere, anche in questo caso, il coinvolgimento della Commissione consultiva
permanente nella sola modalità del «sentita», limitando così il contributo ad
un mero parere, l’intenzione di prevedere «misure di semplificazione» degli
adempimenti relativi all’informazione, alla formazione e alla sorveglianza
sanitaria per tutte le prestazioni lavorative di breve durata (che, a
differenza dell’agricoltura, ad oggi non hanno alcuna regolazione specifica),
non convince, almeno per tre ragioni fondamentali:
- indipendentemente
dalla durata del lavoro, la formazione è fondamentale per permettere ai
lavoratori di conoscere i rischi specifici dell’azienda nella quale sono
chiamati a svolgere il lavoro e le misure di prevenzione e protezione previste
per affrontarli. Inoltre, non va trascurato che ogni contesto lavorativo ha i
propri rischi, al di là dello svolgimento, anche della stessa mansione e dello
stesso comparto produttivo nella quale questa viene svolta. Anzi è proprio nei
lavori di breve durata che viene a mancare l’esperienza e la conoscenza
dell’azienda e dei suoi rischi, ancor più vista la variabilità delle concrete
condizioni di lavoro che rende quanto mai determinante una sorveglianza
sanitaria pienamente coerente con i rischi specifici ai quali il lavoratore è
esposto (senza trascurare che le condizioni di salute di un soggetto possono
modificarsi da un giorno all’altro);
- non trascurando
che spesso questi lavoratori non vengono ad essere impiegati in realtà
appartenenti allo stesso comparto produttivo, anche nel caso di continuità di
prestazioni di breve durata all’interno di un unico comparto, la dimensione
dell’azienda, le procedure di lavoro, l’ utilizzo dei
DPI, le condizioni di lavoro, possono modificare in maniera così rilevante
il modo di lavorare e, di conseguenza, l’esposizione a rischio, pensare di
poter ridurre anche solo di uno dei tre aspetti rilevanti della tutela
(informazione, formazione e sorveglianza sanitaria) fa emergere evidenti
contrarietà. A tale riguardo, non va di certo dimenticato che già nell’Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 viene prevista la possibilità di poter
esonerare il lavoratore dallo svolgimento della formazione relativa alla parte
generale, quando già svolta. Per la sorveglianza sanitaria dovrà essere il
medico competente a valutare la necessità e la tempistica delle visite mediche.
In particolare, infatti, su questo aspetto così delicato quale la tutela
sanitaria, alcun intervento regolativo generale può essere efficace e adeguato;
- difficile risulta
poter pensare a quali «misure di semplificazione» potrebbero essere realizzate
nei riguardi degli obblighi di informazione visto che questi attengono proprio
al fornire fondamentali indicazioni di sicurezza e tutela della salute in
occasione di lavoro (vedi la cartellonistica negli ambienti di lavoro, sulle
macchine e attrezzature, così come le informazioni riportate sui prodotti
chimici).
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