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"Decreto "Del Fare": Sicurezza sul lavoro in edilizia"
fonte www.lavoripubblici.it / Sicurezza
03/07/2013 - Il decreto-legge 21
giugno 2013, n, 69 ( c.d. decreto "Del Fare") recante “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia” pubblicato sul supplemento
ordinario n. 50/L alla Gazzetta ufficiale n. 144 del 21 giugno scorso,
ha
modificato il Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, in materia di misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Con il provvedimento che deve essere ancora convertito in legge dello Stato, sono stati modificati gli articoli 26, 29, 32, 37, 67, 71, 88, 225, 240, 250 e 277 ed è stato inserito l’articolo 104-bis rubricato “Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili”.
Tra le modifiche introdotte segnaliamo quelle contenute nell’art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008 con cui è prevista l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei "piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi" e quelle contenute nel nuovo articolo 104-bis con cui è prevista:
I modelli semplificati relativamente ai documenti descritti saranno individuati da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In allegato il testo originario dei citati articoli del D.Lgs. n. 81/2008 con a fianco il testo con le modifiche introdotte dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
Con il provvedimento che deve essere ancora convertito in legge dello Stato, sono stati modificati gli articoli 26, 29, 32, 37, 67, 71, 88, 225, 240, 250 e 277 ed è stato inserito l’articolo 104-bis rubricato “Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili”.
Tra le modifiche introdotte segnaliamo quelle contenute nell’art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008 con cui è prevista l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei "piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi" e quelle contenute nel nuovo articolo 104-bis con cui è prevista:
- la semplificazione del piano operativo di sicurezza (Pos), previsto dagli articoli 89, comma 1, lett. h) e 96 comma 1, lett. g) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;
- la semplificazione del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) di cui all’art. 100, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 e del "fascicolo dell'opera", di cui all'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.
I modelli semplificati relativamente ai documenti descritti saranno individuati da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In allegato il testo originario dei citati articoli del D.Lgs. n. 81/2008 con a fianco il testo con le modifiche introdotte dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
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