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"L’aumento delle sanzioni: dal primo luglio quasi il 10% in più"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
04/07/2013 - Il “decreto del fare”, il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013,
non è il solo nuovo decreto legge che introduce variazioni nella
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Infatti il
Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 – il cosiddetto "
decreto lavoro" relativo ai "
Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" - contiene modifiche in merito alle
sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ai
contratti di somministrazione.
Dopo averne riportato una breve informazione nelle nostre “ Notizie brevi”, offriamo ai nostri lettori un primo approfondimento.
Innanzitutto ci soffermiamo sulle sanzioni, così modificate con l’art. 9, comma 2 del DL 76/2013:
Innanzitutto ci soffermiamo sulle sanzioni, così modificate con l’art. 9, comma 2 del DL 76/2013:
Art. 9 (Ulteriori disposizioni
in materia di occupazione)
(...)
2. Il comma 4-bis,
dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 è sostituito
dal seguente: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da
atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del
direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale
superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a
decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni
derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà
del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di
prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro
effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette
risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.”.
(...)
L’originario comma 4-bis dell’articolo
306 del Testo Unico, prevedeva che le ammende – in relazione a contravvenzioni
in materia di igiene, salute e sicurezza e alle sanzioni
pecuniarie amministrative previste dal Decreto legislativo 81/2008 e da atti
“aventi forza di legge” – fossero rivalutate ogni cinque anni partendo dal 15
aprile 2008 (entrata in vigore del Testo Unico) in misura pari all’indice Istat
dei prezzi al consumo previo
arrotondamento delle cifre al decimale superiore. Rivalutazione che non è
avvenuta.
Il nuovo Decreto Legge Lavoro
stabilisce innanzitutto che
in sede di prima applicazione la
rivalutazione avviene
nella misura del 9,6%
a decorrere dal primo luglio 2013.
Inoltre dà mandato al direttore
generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali di rivalutare tali ammende e sanzioni ogni
cinque anni con decreto.
Infine si indica che le
maggiorazioni effettuate saranno in
parte destinate -
per la metà del loro
ammontare - al finanziamento di iniziative
di vigilanza, prevenzione e promozione effettuate dalle
Direzioni territoriali del lavoro (DTL).
Ricordiamo a questo proposito
quanto contenuto nell’articolo 13 (Vigilanza) del D.Lgs. 81/2008 che indica gli
ambiti dell’
attività di vigilanza delle
DTL:
Art.13 (Vigilanza)
(...)
2. Ferme restando le competenze
in materia di vigilanza, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, attribuite
dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del Lavoro,
della salute e delle politiche sociali, lo stesso personale esercita l’attività
di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del
coordinamento territoriale di cui all’articolo 7:
a) attività nel settore delle costruzioni
edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere
fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego
di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in
aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività
lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il
comitato di cui all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del
Lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza
sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e
sicurezza dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio.
La
seconda modifica in materia di sicurezza introdotta dal DL 76/2013
riguarda i lavoratori con contratto di
somministrazione.
In questo caso viene modificato l’art.
23, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, come già modificato dall’art. 7 del D.Lgs.
24/2012 “Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite
agenzia interinale”.
Questo il testo originale del DL 76/2013
(che non correttamente fa riferimento all’articolo 7, comma 1, lettera a, del
D.Lgs. 24/2012):
Art. 9 (Ulteriori disposizioni
in materia di occupazione)
(...)
6. Alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, dopo le parole:
"presso un utilizzatore," sono inserite le seguenti: "e
ferma restando l'integrale
applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
(...)
Ricordiamo, per concludere questa
presentazione delle modifiche in materia di SSL del DL 76/2013, che il comma 1
dell’articolo 23 del D.Lgs.
276/2003 ora indica che
per tutta la
durata della missione presso un utilizzatore, e ferma restando l’integrale applicabilità
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro non inferiori a
quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni
svolte.
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