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"Modifiche al decreto 81: l’opinione dell’avvocato"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

05/07/2013 - Il Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50), entrato in vigore il 22 giugno 2013 (art. 86 del Decreto medesimo) è stato emanato dal Governo Letta perché si considera “la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonché misure per l'efficienza dei sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese”.
Trattandosi di provvedimento avente forza di legge ed emanato ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, deve essere convertito in legge ordinaria dal Parlamento entro 60 giorni, ovvero entro il 21 agosto 2013.
 
Gli articoli del provvedimento governativo che riguardano la sicurezza e igiene del lavoro e l'antincendio sono i seguenti:
- Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)
- Art. 35 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)
- Art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)
- Art. 42 (Soppressione certificazioni sanitarie)
 
Va peraltro ricordato in questa sede anche il Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno e in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione). Decreto che innalzando tutte le sanzioni penali pecuniarie e amministrative del 9,6% ed aumentando quindi il costo economico della non sicurezza per chi volesse violare le norme di prevenzione e protezione di sicurezza e igiene del lavoro, ha così modificato il D.Lgs. n. 81/2008:
 
Art. 9 (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione) (…)
2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 
 
Tornando al Decreto legge 69/2013 molti commentatori hanno concentrato la loro attenzione sugli articoli 32 e 35 che modificano il D.Lgs. n. 81 /2008, Unico Testo Normativo o Testo Unico di Sicurezza e Salute del Lavoro che dir si voglia, che introducono alcune novità in materia di obblighi di legge per i cantieri, gli appalti, la valutazione dei rischi nelle piccole imprese, le notifiche e le comunicazioni in caso di infortunio e i lavoratori con contratti di breve durata, cioè fino a cinquanta giornate.
 
Art. 32, comma 1, lett. a), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Ulteriori esoneri dall'obbligo di redazione del DUVRI (Modifiche all’art. 26, commi 3, e 3-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)
 
La modifica prevista all’art.26, comma 3, prevede per alcune tipologie di committenti che svolgono attività a basso rischio lavorativo (non considerando il rischio igienico-sanitario) la possibilità (non l'obbligo si badi bene) di sostituire la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), che è obbligo del Datore di lavoro e/o del Dirigente (art. 18 comma p del D.Lgs. n. 81/2008) e non del preposto o altro soggetto, con l’individuazione di un « incaricato», “in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro” . Sarebbe utile che la norma definisse un periodo di tempo minimo di tale esperienza, ad esempio i tre anni previsti dal D.p.r. n. 177/2012 per il preposto degli ambienti confinati.
 
Come detto la possibilità di scelta tra il DUVRI e l’«incaricato» riguarda i soli casi in cui l’attività del committente risulti a basso rischio (sulla base di quanto dovrà essere definito da specifico decreto applicativo, in mancanza del quale non sarà possibile scegliere l'incaricato in sostituzione del DUVRI).
Tuttavia il rischio da interferenze e il livello di rischio dell'appalto non è determinato solamente dal livello di rischio dell'attività del committente, ma a volte può essere alto il rischio delle attività affidate alle imprese o lavoratori autonomi cui vengono affidati lavori, opere o servizi, e in tal caso ci si troverebbe di fronte al caso di un incaricato che abituato ad una attività a basso rischio deve vigilare sulle interferenze di attività ad alto rischio, cosa né semplice né facile.
 
Inoltre il Decreto n. 69/2013 modifica l'articolo 26 D.Lgs. n. 81/2008 anche al comma 3bis e prevede che l' esenzione dall'obbligo del DUVRI valga per lavori di durata inferiore a 10 uomini-giorno. Quindi invece se si tratta di un lavoro, opera o servizio affidati a imprese o autonomi, della durata superiore a dieci uomini-giorno, il DUVRI è sempre obbligatorio, salvo che risulti avviato da un committente dall’attività lavorativa classificata a basso rischio: in tal caso il DUVRI può essere sostituito dall’individuazione di un «incaricato», che può così sovrintendere ad attività anche di significativa importanza per durata e numero di persone impegnate.
 
L'articolo 26 così modificato prevede inoltre che “Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera”: il che significa che il contratto deve individuare esplicitamente tale figura, e perché tale individuazione sia valida occorre anche che dia conto del contenuto dettagliato dell'incarico “per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”. Perciò il contratto deve attribuire a tale incaricato espliciti poteri quali quelli che seguono (in analogia col Coordinatore di cantiere per l'esecuzione dei lavori CSE, che concettualmente coincide con la figura dell'incaricato di cui all'articolo 26 D.Lgs. n. 81/2008):
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni di legge e aziendali di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di cooperazione e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure;
b) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
c) segnala al datore di lavoro committente o al dirigente, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge e aziendali di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di cooperazione e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
d) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
 
Come ricordato la modifica prevista all’art.26, comma 3-bis, amplia la possibilità di evitare di redigere il DUVRI (o di individuare l'”incaricato”), portando il precedente limite di due giorni a dieci uomini-giorno, quale criterio dirimente per l’obbligo della redazione del DUVRI (o dell’individuazione dell’«incaricato»). Si tratta di un notevole ampliamento della possibilità di evitare la redazione del DUVRI, anche a situazioni impegnative per durata e uomini presenti per quanto riguarda la pericolosità delle attività previste.
Va comunque evidenziato che si è chiarito il periodo di riferimento in relazione al quale va quantificata la durata dei lavori, che è un anno: “per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori” .
In ogni caso, considerando l'ulteriore estensione della possibilità di non redigere il DUVRI, si dovrebbe valutare attentamente la possibilità, sia da parte del Legislatore che del singolo datore di lavoro, di redigere sempre e comunque il Duvri non solo in caso di lavori o servizi che “ comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI”, ma anche in caso di attività interferenti relative a esposizione ad agenti mutageni o all’amianto o ad altri rischi gravi ed immediati, di cui all’articolo 44 D.Lgs. n. 81/2008, ovvero che prevedano l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, di cui all’articolo 77, comma 5 D.Lgs. n. 81/2008, ovvero nelle aziende rientranti nelle disposizioni dell’articolo 31, comma 6 o nelle attività in ambienti confinati, di cui al decreto del presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o a rischio di incendio alto, di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 e loro successive integrazioni e modificazioni, o a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. n. 334/1994.
 
Art. 32, comma 1, lett. b), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Utilizzo delle procedure standardizzate (Modifiche all’art.29, commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)
 
La modifica dell’art. 29, comma 6, che introduce i commi 6-ter e 6-quater, interviene su diversi aspetti.
Si istituisce l’individuazione dei settori di attività a basso rischio, coinvolgendo la Commissione consultiva permanente in maniera poco significativa (viene «sentita»), e procedendo solo sulla base degli «indici infortunistici di settore», tralasciando gli indici relativi alle malattie professionali, ma soprattutto gli indici infortunistici della singola azienda che potrebbero contraddire clamorosamente le risultanze generali nel caso di c.d. “azienda malata”.
 
Sappiamo che con le procedure standardizzate finalmente le imprese fino a dieci lavoratori - quelle dove avvengono il maggior numero di infortuni anche mortali – sono state spinte a superare l'autocertificazione (apparsa da sempre inspiegabile alla Comunità Europea, che ha chiesto ragioni all'Italia di questo espediente burocratico che ha favorito l'evasione di massa dall'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi) e a fare una propria valutazione del rischio.
Ora le modifiche apportate dal decreto legge n.69 tolgono interesse a questa possibilità per le aziende rientranti a basso rischio (sulla base di quanto dovrà essere definito con ulteriore provvedimento applicativo), che potranno o utilizzare le procedure standardizzate, o fare una valutazione dei rischi a prescindere dalla procedure standardizzate, così come anche ATTESTARE (il termine di nuovo conio usato del D.L. n.69) la valutazione dei rischi, reintroducendo tutte le ambiguità e incertezze esistenti nell'ordinamento prevenzionistico italiano fino al 31 maggio 2013, data “ufficiale” della fine della c.d. “autocertificazione”, che nei fatti era ridotta e mero espediente burocratico per non redigere il documento di valutazione dei rischi.
L'Attestazione riporta in vita l'Autocertificazione, il che è un favore enorme fatto a chi vuole eludere gli obblighi di valutazione dei rischi, e una promozione della concorrenza sleale, favorire le aziende che potranno, in palese contrasto con gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 della Direttiva CE n, 391 del 1989, non valutare tutti i rischi (ed è prevedibile che la cosa attirerà le immediate attenzioni dell'Europa, che ha già attiva una procedura di infrazione al riguardo contro l'Italia, tamponata con la fine dell'autocertificazione, ma che tornerà viva e attuale con questa “attestazione”).
 
E fino alla definizione di questi settori a basso rischio restano in vigore le procedure standardizzate (comma 6-quater), resta la destabilizzazione del quadro normativo, che crea attese in una parte del mondo imprenditoriale, quella che potrebbe fruire di queste agevolazioni, che potrebbe essere così indotta da una poco precisa e puntuale applicazione degli obblighi di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
 
Art. 32, comma 1, lett. c), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Percorsi formativi per RSPP/ASPP (Modifiche all’art.32, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i)
 
La modifica prevista all’art.32, comma 5, «5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»; appare del tutto doverosa e necessaria, ispirata al principio di ragionevolezza e all'ovvio divieto di ripetere inutilmente attività formativa già svolta in precedenza e identica nei contenuti ma non nel titolo.
 
La formazione svolta in modo adeguato e rispettoso innanzitutto dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, e solo subordinatamente all'Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011 (che in nessun caso può essere interpretato o applicato contraddicendo la norma di legge dalla quale deriva la sua legittimità, ovvero l'art. 37 stesso), può dar vita a non poche sovrapposizioni, sicuramente nella parte normativa (dove i contenuti dei corsi per lavoratori, preposti e dirigenti si presentano pressoché identici) ma anche per altri moduli formativi.
Nel caso specifico dei percorsi formativi per RSPP/ASPP, lo stesso Rspp non dovrà perciò frequentare anche i corsi per lavoratore, preposto e dirigente, sia quello iniziale che quello in aggiornamento, posto che deve frequentare corsi di durata assai maggiore, più ampi e completi, e del tutto sovrapponibili, per tacere del fatto che lui stesso è magari docente per tali corsi. Anzi sarebbe fin d'ora necessario riconoscere crediti formativi a chi fa docenza per i corsi lavoratori, dirigenti e preposti, evitandogli così di dover frequentare corsi nei quali lui stesso è docente (come avviene nell'ambito della formazione permanente degli avvocati, dove chi fa docenza si vede riconoscere un credito formativo assai più alto rispetto a chi frequenta i corsi).
 
Gli stessi corsi di formazione Modulo B, e di aggiornamento per addetti e responsabili dei servizi prevenzione e protezione presentano molte sovrapposizioni, si pensi ad esempio all'argomento videoterminali, che sono gli stessi in ogni settore produttivo ecc.
 
Art. 32, comma 1, lett. d), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Percorsi formativi per dirigenti, preposti e lavoratori (Modifiche all’art.37, comma 14 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i)
 
La modifica prevista all’art.32, comma 5, «14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»
Vale quanto già detto sopra riguardo al fatto che la formazione svolta in modo adeguato e rispettoso innanzitutto dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (e solo subordinatamente all'Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011) può dar vita a non poche sovrapposizioni.
 
Nel caso specifico dei percorsi formativi per lavoratori, dirigenti e preposti, ad esempio, al preposto potrebbe essere riconosciuto un credito formativo di due ore sulla parte normativa del corso dirigenti, qualora dovesse in seguito essere individuato dirigente per la sicurezza nella sua o altra azienda, evitandogli di ripetere inutilmente la formazione già svolta, il tutto da ratificare con autocertificazione del datore di lavoro, che riconosce in modo motivato il credito formativo ai sensi dell'art. 37 comma 14 del D.Lgs. n. 81/2008. Oppure l'RLS, che dopo aver frequentato un corso di 32 ore non dovrebbe certo ripetere in tono minore, nel corso preposti di 8 ore, gli stessi argomenti che gli sono già stati meglio insegnati.
Ugualmente sarebbe fin d'ora necessario riconoscere crediti formativi a chi fa docenza per i corsi lavoratori, dirigenti e preposti, evitandogli così di dover frequentare corsi nei quali lui stesso è docente.
 
Art. 32, comma 1, lett. e), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Notifiche agli organi di vigilanza (Modifiche all’art.67, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i)
 
La modifica prevista all’art.67 vuole modificare le modalità di notifica dei nuovi insediamenti o insediamenti modificati che impiegano più di tre lavoratori, prevedendo che le informazioni vanno trasmesse allo Sportello Unico che poi trasmetterà quanto di pertinenza alla Asl competente per territorio. In questo modo ci si allinea alle modalità definite per certe tipologie di attività nella materia dell'antincendio. Si è paventato il rischio di un indebolimento del controllo preventivo che la Asl può svolgere, e certo l'obiezione è sensata, anche se in realtà sul tutto il territorio nazionale non sono poi numerosissimi gli interventi Asl in materia.
 
Art. 32, comma 1, lett. f), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Verifiche periodiche (Modifiche all’art.71, commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)
 
La modifica all’art.67, interviene sulla riduzione dei tempi e sul maggior coordinamento delle verifiche da parte dei soggetti pubblici e quelli privati, favorendo l'effettiva attività di verifica e di rispetto dei tempi della stessa.
 
Art. 32, comma 1, lett. g), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Lavori di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture (Modifiche all’art.88, comma 2, lett.g-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)
 
La modifica prevista all’art. 88, comma 2, lett. g-bis, estende l'esonero dagli obblighi di cui al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, cantieri, anche alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi. Si applica quindi l'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, nella forma modificata sopra analizzata.
  
Art. 32, comma 1, lett. h), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Documentazione di cantiere (Modifiche all’art.104-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)
 
La modifica prevista all’art.104-bis, prevede che “sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi» “, “sentita” la Commissione consultiva permanente. Si tratterà di vedere la qualità dei modelli proposti, che potrebbe essere tale da innalzare il livello non eccelso oggi esistente in non pochi cantieri dei documenti stessi.
 
Art. 32, comma 1, lettere i, l, m, n), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Notifiche (Modifiche agli artt. 225, comma 8; 240, comma 3; 250, comma 1; 277, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)
 
Le modifiche previste agli artt. 225, comma 8; 240, comma 3; 250, comma 1; 277, comma 2, prevedono di effettuare tali comunicazioni per attività a rischi “in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”, implica una semplificazione, ma in ogni caso l'incarico di tale modalità a tali enti deve essere dato sempre dal soggetto obbligato, che resta il datore di lavoro.
 
Art. 32, comma 6, lettere a), b), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Denuncia di infortuni mortali o superiori a 3 gg. (Modifiche relative agli artt.54 e 56 del Dpr. 1124/1965 s.m.i.)
 
La modifica prevista all’art.54, prevede l’abrogazione dell'obbligo a carico dei datori di lavoro, di denunciare i casi di infortunio mortale o, comunque, i casi di infortunio sul lavoro che prevedono un’assenza (inabilità al lavoro) superiore a 3 giorni lavorativi, all’autorità di pubblica sicurezza.
È una modifica che può avere un senso solo se contestualmente si definisce l'obbligo dei sanitari dei servizi di pronto soccorso, emergenza e urgenze, ovvero le autorità di pubblica sicurezza che intervengono in occasione di infortuni sul lavoro mortali o con lesioni gravi o gravissime di darne immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria e all’organo di vigilanza della ASL competente per territorio, e analogo obbligo per l'Inail che riceva comunicazioni di infortuni e malattie professionali.
 
Art. 35, DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Prestazioni lavorative di breve durata (Modifiche all’art.3 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)
 
La modifica relativa alle prestazioni lavorative di breve durata prevede «misure di semplificazione» degli adempimenti relativi all’informazione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria per tutte le prestazioni lavorative di breve durata che andranno giudicate una volta definite”.
 

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