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"Certificatore energetico, i requisiti e le procedure per diventarlo"
fonte www.edilportale.com / Formazione ed informazione
08/07/2013 - Il 12 luglio entrerà in vigore il regolamento sui requisiti
professionali dei soggetti abilitati alla certificazione energetica
degli edifici e quindi al rilascio del nuovo attestato di prestazione
energetica (APE).
Con questo regolamento ( Dpr 75/2013) si completa il quadro della normativa nazionale in materia di certificazione energetica degli edifici e si definisce la figura del certificatore energetico.
La certificazione è competenza esclusiva di un tecnico abilitato che può operare da solo ( libero professionista o associato) o alle dipendenze di:
- enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia;
- organismi pubblici e privati d’ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l’organismo nazionale o un suo equivalente europeo;
- società di servizi energetici (Esco).
Possono svolgere l'attività di certificatore i tecnici laureati in ingegneria, architettura, agraria e scienze forestali oppure quelli con diploma industriale, di geometra, o di perito agrario.
I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Qualora il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati può operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali per i quali è richiesta la competenza. Si costituisce così un gruppo di certificatori energetici.
In alternativa, il tecnico può decidere di frequentare uno specifico corso di formazione della durata minima di 64 ore sulla certificazione energetica degli edificial termine del quale, dopo il superamento di un esame finale, diventa certificatore energetico.
Il corso di formazione è obbligatorio, invece, per tutti i tecnici non abilitati alla progettazione di edifici ed impianti e per quelli in possesso di lauree e diplomi tecnici diversi dai precedenti (es. laurea in fisica, ingegneria informatica, biomedica e scienze della natura, oppure diplomi in elettronica, grafica o telecomunicazioni). Al termine del corso, anche queste figure professionali diventeranno certificatori energetici.
Guarda lo schema e verifica se possiedi i requisiti di un certificatore energetico!
Il certificatore energetico dovrà assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dichiarando nell'APE il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare.
Il requisito di terzietà dovrà essere garantito anche rispetto ai vantaggi che possono derivare dai rapporti col committente che, in ogni caso, non potrà essere nè un coniuge nè un parente fino al quarto grado. Alla dichiarazione, dunque, si aggiunge l’elemento della parentela, non specificato dal precedente riferimento normativo in materia di servizi energetici ( Dlgs 115/2008).
Il Dpr 75/2013 non reca disposizioni sui certificatori energetici già abilitati ai sensi della normativa nazionale e che già svolgono l'attività.
Con questo regolamento ( Dpr 75/2013) si completa il quadro della normativa nazionale in materia di certificazione energetica degli edifici e si definisce la figura del certificatore energetico.
La certificazione è competenza esclusiva di un tecnico abilitato che può operare da solo ( libero professionista o associato) o alle dipendenze di:
- enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia;
- organismi pubblici e privati d’ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l’organismo nazionale o un suo equivalente europeo;
- società di servizi energetici (Esco).
Possono svolgere l'attività di certificatore i tecnici laureati in ingegneria, architettura, agraria e scienze forestali oppure quelli con diploma industriale, di geometra, o di perito agrario.
I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Qualora il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati può operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali per i quali è richiesta la competenza. Si costituisce così un gruppo di certificatori energetici.
In alternativa, il tecnico può decidere di frequentare uno specifico corso di formazione della durata minima di 64 ore sulla certificazione energetica degli edificial termine del quale, dopo il superamento di un esame finale, diventa certificatore energetico.
Il corso di formazione è obbligatorio, invece, per tutti i tecnici non abilitati alla progettazione di edifici ed impianti e per quelli in possesso di lauree e diplomi tecnici diversi dai precedenti (es. laurea in fisica, ingegneria informatica, biomedica e scienze della natura, oppure diplomi in elettronica, grafica o telecomunicazioni). Al termine del corso, anche queste figure professionali diventeranno certificatori energetici.
Guarda lo schema e verifica se possiedi i requisiti di un certificatore energetico!
Il certificatore energetico dovrà assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dichiarando nell'APE il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare.
Il requisito di terzietà dovrà essere garantito anche rispetto ai vantaggi che possono derivare dai rapporti col committente che, in ogni caso, non potrà essere nè un coniuge nè un parente fino al quarto grado. Alla dichiarazione, dunque, si aggiunge l’elemento della parentela, non specificato dal precedente riferimento normativo in materia di servizi energetici ( Dlgs 115/2008).
Il Dpr 75/2013 non reca disposizioni sui certificatori energetici già abilitati ai sensi della normativa nazionale e che già svolgono l'attività.
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