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"Il D.Lgs. 231/2001, il D.Lgs. 81/2008 e i modelli organizzativi"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
18/07/2013 - Il legislatore del D. Lgs. n. 81/2001, tenuto conto della
particolarità del contesto di riferimento, all'art. 30 (Modelli di
organizzazione e gestione) ha inteso individuare più specificamente gli
obiettivi ed i contenuti - anche ulteriori rispetto a quelli indicati
negli art. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 - che devono caratterizzare i
modelli organizzativi perché
questi possano essere giudicati idonei ed efficacemente adottati, con
conseguente possibilità per l'ente, in tali ipotesi, di beneficiare
dell' efficacia esimente ad essi riconosciuta.
In particolare, il modello organizzativo dovrà
essere delineato, come già visto in altri articoli pubblicati su
PuntoSicuro, in modo tale da assicurare un sistema aziendale per
l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi
ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e
biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo
soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Riguardo
all’efficacia esimente, è necessaria una preliminare indagine che, lungi
dall'assicurare
per tabulas efficacia
esimente al modello adottato, che invece dovrà essere accertata fattualmente,
l'organo investigativo deve porre in essere per meglio lumeggiare l'elemento
“soggettivo” qualificante la condotta dell'ente [Circolare della Guardia di
Finanza n. 83607/2012].
Inoltre,
la polizia giudiziaria nell'ambito della propria attività investigativa,
conformemente a quanto statuito in sede giurisprudenziale (Tribunale di Trani, sentenza 26 ottobre 2009, dep. 11 gennaio 2010), dovrà tener
presente che “i
documenti di valutazione
dei rischi redatti ai sensi degli artt. 26 (Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze - DUVRI) e 28 (Documento di Valutazione dei Rischi
DVR) del D. Lgs. n. 81/2008:
1-
non sono equiparabili al modello
organizzativo e gestionale di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
2-
non assumono valenza nella direzione di
assicurare l'efficacia esimente di cui agli artt. 6 e 7” [Circolare della
Guardia di Finanza n. 83607/2012].
La
sentenza del 26 ottobre 2009 da ultimo sottolinea che il sistema introdotto dal
D. Lgs. n. 231/2001 impone alle imprese di adottare un modello organizzativo
diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa
antinfortunistica, onde evitare in tal modo la responsabilità amministrativa:
“il difensore della società in questione ha prodotto i documenti di valutazione
dei rischi redatti nel marzo 2009 ai sensi degli arti. 26 e 28 del D.Lgs.
81/08.
Ha
voluto sostenere l'equiparazione concreta tra tali documenti ed il modello
organizzativo e gestionale della legge speciale in esame.
I
documenti prodotti sono stati redatti prima dell'apertura del dibattimento,
comunque dopo i tragici accadimenti esaminati.
Essi
non potrebbero in ogni caso assumere valenza nella direzione dell'art. 6 e,
nell'accezione interpretativa della difesa, dovrebbero unicamente condurre al
riconoscimento della fattispecie attenuata.
È tuttavia evidente
che il sistema introdotto dal DLG n. 231 del 2001 impone alle imprese di adottare
un modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla
normativa antinfortunistica,
onde evitare in tal modo la responsabilità amministrativa.
Non
a caso, mentre i documenti presentati dalla difesa sono stati redatti a mente
degli artt. 26 e 28 del DLG 81/08, il modello di organizzazione e gestione del
DLG 231/01 è contemplato dall'art. 30 del DLG 81/08, segnando così una
distinzione non solo nominale ma anche funzionale. Tale ultimo articolo riprende
l'articolazione offerta dal DLG 231/01 e ne pone in evidenza anche i seguenti
aspetti cruciali, che
differenziano il modello da un mero
documento di valutazione di rischi:
1)
la necessaria vigilanza sull'adempimento degli obblighi, delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza;
2)
le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure
adottate;
3)
la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo della condizioni di idoneità delle misure
adottate;
4)
l'individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello.
Perciò
il modello immaginato dal legislatore in questa materia è un modello ispirato a
distinte finalità che debbono essere perseguite congiuntamente: quella
organizzativa, orientata alla mappatura ed alla gestione del rischio specifico
nella prevenzione degli infortuni; quella di controllo sul sistema operativo”,
onde garantirne la continua verifica e l'effettività.
“
Non è possibile che una semplice analisi
dei rischi valga anche per gli obiettivi del DLG n. 231. Anche se sono
ovviamente possibili parziali sovrapposizioni, è chiaro che il modello teso ad
escludere la responsabilità societaria è caratterizzato anche dal sistema di vigilanza che, pure attraverso obblighi
diretti ad incanalare le informazioni verso la struttura deputata al controllo
sul funzionamento e sull'osservanza, culmina nella previsione di sanzioni per
le inottemperanze e nell'affidamento di poteri disciplinari al medesimo
organismo dotato di piena autonomia. Queste sono caratteristiche
imprescindibili del modello organizzativo.
Ad
esse vanno cumulate le previsioni, altrettanto obbligatorie nel modello
gestionale del DLG 231 ma non presenti nel documento di valutazione dei rischi,
inerenti alle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire
la commissione dei reati.
Peraltro,
mentre il documento di valutazione di un rischio è rivolto anche ai lavoratori
per informarli dei pericoli incombenti in determinate situazioni all'interno
del processo produttivo e quindi è strutturato in modo da garantire a tali
destinatari una rete di protezione individuale e collettiva perché addetti
concretamente a determinate mansioni, il modello del DLG n. 231 deve rivolgersi
non tanto a tali soggetti che sono esposti al pericolo di infortunio, bensì
principalmente a coloro che, in seno all'intera compagine aziendale, sono
esposti al rischio di commettere reati colposi e di provocare quindi le lesioni
o la morte nel circuito societario, sollecitandoli ad adottare standard
operativi e decisionali predeterminati, in grado di obliterare una responsabilità dell'ente.
Dall'analisi
dei rischi del ciclo produttivo l'attenzione viene spostata anche ai rischi del
processo decisionale finalizzato alla prevenzione.
Dalla
focalizzazione delle procedure corrette del ciclo produttivo, per la parte
riferibile alla sfera esecutiva dei lavoratori, si passa anche alla cruciale
individuazione dei responsabili
dell'attuazione dei protocolli decisionali, finanziari e gestionali occorrenti
per scongiurare quei rischi.
Si
tratta, come chiarito, di evitare la commissione di reati in materia di
infortuni sul lavoro da parte dei garanti dell'incolumità fisica dei
lavoratori.
E'
evidente, di conseguenza, che i due documenti di valutazione dei rischi
prodotti dalla difesa della Truck Center abbiano una destinazione diversa
sul piano funzionale e giuridico rispetto al modello della legge speciale in
esame.
Essi
non possono in alcun modo costituire un surrogato di un modello organizzativo e
gestionale, che è stato congegnato per scopi diversi, anche se mediatamente
sempre a favore dei lavoratori, e che per questo risulta strutturato
normativamente con precipue ramificazioni attuative, ben marcate e polivalenti”
(Tribunale di Trani, sentenza 26 ottobre 2009, dep. 11 gennaio 2010).
Non
a caso, mentre i documenti di valutazione dei rischi nel contesto normativo di
cui al D. Lgs. n. 81/2008 sono disciplinati dagli artt. 26 e 28, il modello di
organizzazione e gestione di cui al D.
Lgs. n. 231/2001 è
contemplato dall'art. 30 del citato D. Lgs. n. 81/2008, segnando così una
distinzione non solo nominale ma anche funzionale.
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