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"Carrelli elevatori: la circolazione per brevi spostamenti su strada"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
18/07/2013 -
La
normativa che regola la circolazione delle macchine operatrici è una delle più
complesse del nuovo codice della strada, poiché è trattata essenzialmente da
due articoli, l'articolo 58 e l'articolo 114, che contengono una serie di
rimandi alla disciplina delle macchine agricole e a quella più generale degli
altri veicoli, integrandosi o sovrapponendosi a questa, con conseguenti
problemi interpretativi.
Venendo
a una descrizione di quello che è una macchina operatrice, si deve far riferimento
al citato articolo 58 del codice della strada: questo veicolo, semovente o
trainato, può circolare su strada, munito di ruote o di cingoli, per il
proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo
operativo della macchina stessa o del cantiere e può essere equipaggiato con
speciali attrezzature. È quindi destinato ad operare su strada o nei cantieri.
Non può essere costruito in modo da superare i 40 km/h; 15 km/h se dotato di
ruote non pneumatiche o di cingoli. Non può essere munito di più di tre posti
destinati agli addetti, oltre a quello del conducente.
Le
macchine operatrici si distinguono essenzialmente in:
a)
macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle
infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b)
macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e
simili;
c)
carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose [1].
Tale
definizione esemplificativa può generare confusione tra i mezzi d'opera e gli
autoveicoli per uso speciale. I primi sono definiti all'articolo 54 del codice
della strada, dove, alla lettera n) del comma 1 vengono descritti come "
veicoli
o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il
trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia,
stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che
completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per
la costruzione edilizia.
I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei
allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e
fuori strada".
Sono
invece definiti autoveicoli ad uso speciale quelli di cui all'articolo 54 comma
1 lettera g), in quanto muniti di particolari attrezzature in maniera
permanente e destinati prevalentemente al trasporto proprio.
È
evidente che si dovrà far riferimento alla carta di circolazione o al
certificato di circolazione del veicolo, poiché le differenze tra le tre
classificazioni affrontate sono minime, tanto che in sede di immatricolazione
gli stessi Uffici provinciali della Motorizzazione civile hanno adottato
soluzioni non uniformi nell’individuare la classificazione dello stesso tipo di
veicolo.
In
linea di massima si può dire che sulla macchina operatrice l'attrezzatura
assume un aspetto principale rispetto al veicolo su cui è installata e che in
pratica è asservito al trasporto della stessa.
Sul
veicolo ad uso speciale l'attrezzatura è accessoria al trasporto che viene
effettuato con quel mezzo. Così una pala meccanica sarà sicuramente
inquadrabile nella categoria delle macchine operatrici, mentre un autocarro
attrezzato con una pala meccanica utilizzata per il carico del materiale di
resulta dovrà essere definito come autoveicolo ad uso speciale. Sono indicative
di tale indirizzo due sentenze della Corte di Cassazione che individuano il
criterio differenziatore nella destinazione del veicolo [2].
La
circolazione delle macchine operatrici
Per
circolare su strada le macchine operatrici devono rispettare i limiti generali
di massa e dimensione previsti negli articoli 61 e 62, il superamento dei quali
integra la definizione di macchina operatrice eccezionale, con conseguente
rimando all'articolo 104 comma 8 del codice della strada. La macchina
operatrice eccezionale dovrà essere quindi dotata di apposita autorizzazione,
analoga a quella della macchina agricola eccezionale. Le
macchine operatrici eccezionali, devono inoltre essere munite di pannelli che
segnalino il veicolo secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale dal
Ministero dei trasporti e della navigazione. Ad oggi non abbiamo notizie circa
l'emanazione di tale decreto.
Alle
macchine operatrici si applicano le norme espressamente richiamate
dall'articolo 106 del codice della strada (che riguardano le macchine
agricole); quindi per circolare su strada esse devono essere dotate di:
a)
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
b)
Dispositivi di frenatura.
c)
Dispositivo di sterzo.
d)
Dispositivo di segnalazione acustica.
e)
Dispositivo retrovisore.
f)
Ruote o cingoli idonei per la marcia su strada.
g)
Dispositivi amovibili per la protezione delle parti pericolose.
h)
Dispositivi di agganciamento se predisposti per il traino.
i)
Superfici trasparenti di sicurezza e tergivetro.
Valgono
quindi le disposizioni regolamentari previste per i dispositivi analoghi delle
macchine agricole. La mancanza o il mal funzionamento di uno di questi elementi
è sanzionato ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice della strada, in
quanto richiamato dall'articolo 114 comma 3, medesimo codice.
Inoltre,
l'articolo 306 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 rimanda alle disposizioni
previste per le macchine agricole dagli articoli:
a)
articolo 210 (velocità teorica ed effettiva);
b)
articolo 266 (dispositivo supplementare);
c)
art. 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali) (292);
d)
art. 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle
macchine) (292);
e)
articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione);
f)
articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei
treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della
macchina trainante);
g)
articolo 278 (dispositivo di sterzo);
h)
articolo 279 (fascia d'ingombro);
i)
articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro);
l)
articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica);
m)
articolo 282 (dispositivo retrovisore);
n)
articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine
cingolate);
o)
articolo 288 (inquinamento da gas di scarico);
p)
articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve
caratteristiche dei motori);
q)
articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 e
2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo);
r)
articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).
Quando
le macchine operatrici siano assimilabili per caratteristiche costruttive ai
veicoli di categoria N (trasporto merci su quattro ruote) oppure O (rimorchi)
devono essere muniti di dispositivo antincastro in conformità a quello previsto
per tali categorie di veicoli. Si può derogare da tale obbligo quando il
dispositivo sia incompatibile con l'uso della macchina operatrice o quando
possa essere sostituito efficacemente con un dispositivo funzionalmente analogo.
Per
quanto concerne le caratteristiche dei dispositivi di frenatura, queste seguono
solo in minima parte quelle previste per le macchine agricole.
I
dispositivi di frenatura, tranne il caso si tratti di escavatori, pale
caricatrici e carrelli (esclusi quelli di cui alla nota 9) o di macchine
operatrici con massa inferiore od uguale a 18 tonnellate, che possono
rispondere alle caratteristiche costruttive e di efficienza previste per le
macchine agricole di cui all'articolo 274, commi 1 e 2 del D.P.R. 16 dicembre
1992, n.495, devono soddisfare alle prescrizioni dettate nella direttiva
71/320/CEE e successive modificazioni per i veicoli di categoria N3. Si tratta
di un accertamento dei requisiti minimi di efficienza dell'apparato frenante a
freddo (tipo O) eseguito a motore disinnestato alla velocità massima per
costruzione con una tolleranza del 10% in meno e di una prova di perdita di
efficienza (tipo I) eseguita ad una velocità pari all'80% della velocità
raggiunta nel primo accertamento. Le caratteristiche tecnico-funzionali del
freno di stazionamento delle macchine operatrici sono analoghe a quelle
previste per le macchine agricole all'articolo 274, comma 3.
Per
quanto concerne le Macchine operatrici trainate, si distinguono tre casi in
relazione alla massa complessiva a pieno carico:
·
inferiore
o uguale a 3 tonnellate: non è previsto alcun sistema di frenatura.
·
Superiore
a 3 tonnellate ed inferiore od uguale a 6 tonnellate: è necessario un sistema
di frenatura di servizio che agisca sulle ruote di almeno un asse: se di tipo
meccanico deve essere comandato dall'inerzia della stessa macchina e la sua
azione, nelle macchine con più di un asse, può esplicarsi anche solamente sulle
ruote dell'asse anteriore.
·
Superiore
a 6 tonnellate: il dispositivo di frenatura deve agire contemporaneamente su
tutte le ruote e deve utilizzare una fonte di energia diversa da quella
cinetica della stessa macchina trainata.
È
previsto inoltre un sistema di frenatura di stazionamento per le macchine
operatrici trainate con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5
tonnellate; tale dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche previste
per le macchine agricole all'articolo 276, comma 8 del D.P.R. 16 dicembre 1992,
n.495.
Il
Carrello elevatore
Il
carrello elettrico o con motore termico, munito di dispositivo di sollevamento
atto alla movimentazione delle cose nell'ambito non dei luoghi non aperti al
pubblico passaggio, se posto in circolazione su aree identificate come “strada”
ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non sfugge
all’obbligo di immatricolazione prescritto ai sensi dell’articolo 114 del
medesimo codice.
Tuttavia,
la circolazione poteva essere autorizzata dall’Ufficio Provinciale della
Motorizzazione civile, previo il nullaosta dell'ente proprietario della strada,
per brevi spostamenti sulle aree pubbliche finalizzati allo svolgimento delle operazioni di
carico e scarico,
a patto che venissero osservate alcune cautele e prescrizioni dettate dal
Decreto Ministeriale 28 dicembre 1989 (in Gazz. Uff., 8 gennaio, n.5) e cioè:
1.
il carrello doveva essere munito di scheda tecnica in originale, sottoscritta
dal costruttore contenente lunghezza, larghezza e altezza massime; massa a
vuoto e a pieno carico ed eventuale massa rimorchiabile.
2.
Il carrello doveva essere munito di proiettori anabbaglianti sempre azionati,
anche quando non ne fosse ricorso l'obbligo.
3.
il carello doveva essere munito di dispositivo supplementare a luce
lampeggiante gialla montato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato
tecnico del DM 14 giugno 1985 al punto 1.6, che doveva essere messo sempre in
funzione durante la marcia.
4.
Il carrello doveva essere accompagnato da personale a terra che coadiuvasse il
conducente; tale obbligo non sussisteva se ove fossero state rispettate le
prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico del DM 14 giugno
1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non fosse stato
eccedente oltre il 50% della larghezza massima del veicolo, nel rispetto della
sagoma limite di mt.2,50.
5.
Il veicolo doveva essere dotato di pannelli retro riflettenti a strisce bianche
e rosse idonei a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento.
6.
Dovevano essere indicati nella scheda tecnica e riprodotti su targhette
applicate in maniera visibile e permanente sul veicolo i limiti in altezza del
carico trasportato in modo tale da garantire il rispetto della visibilità da
parte del conducente.
7.
Non doveva essere superata la velocità di 10 Km/h per gli spostamenti su
strada.
L'autorizzazione,
di durata annuale, poteva essere rinnovata. A tali condizioni era consentita la
circolazione di queste macchine operatrici, ancorché non immatricolate,
ovviamente ferme restando le prescrizioni inerenti i requisiti del conducente
durante la circolazione sulle strade.
Tuttavia,
dopo alcune prese di posizioni incerte, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha concluso con la
circolare prot. 14906 del 10 giugno 2013,
preceduta dalla circolare protocollo 4598 del 7 maggio 2013 emanata dalla DGT
Centro Nord e Sardegna, Ufficio MCTC di Firenze, che non è più consentito da
tempo il rilascio delle autorizzazioni con riferimento al decreto ministeriale
28 dicembre 1989, da intendersi implicitamente abrogato in ragione
dell’abrogazione espressa della legge 10 febbraio 1982, n. 38, avvenuta ad
opera dell’articolo 231 del codice della strada, in quanto così sarebbero
venuti meno i presupposti sulla base dei quali era stato adottato il prefato
decreto.
A
dire il vero non è che non vi siano dubbi in merito, per una serie di ragioni.
In primo luogo l’abrogazione di una legge non necessariamente determina
l’abrogazione di provvedimenti adottati in ragione della norma abrogata e ciò
anche per effetto della particolare disposizione dell’articolo 406 del
regolamento di attuazione del codice della strada che, proprio in relazione
all’articolo 231 del codice della strada, dispone che
le vigenti
disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non
inserite nel regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o
incompatibili con le nuove norme e che tutti i provvedimenti e le disposizioni
tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione
delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei
nuovi decreti. Lo stesso articolo 232 del codice della strada, al comma 3,
conferma che “
fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in
vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo
quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239”; l’articolo 235
non pare imponga un termine di scadenza al decreto ministeriale 28 dicembre
1989.
Peraltro,
se l’articolo 231 avesse operato l’immediata abrogazione non solo della legge
38/1982, ma anche del decreto ministeriale 28 dicembre 1989, allora non si
comprenderebbe il motivo per cui sino ad oggi sono state rilasciate le
autorizzazioni per la circolazione saltuaria dei carrelli per brevi spostamenti
su strada e questo coerentemente alle indicazioni dello stesso Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che, con nota
Prot. 569/4861 Gen. del 14
giugno 1995 specificò, in vigenza del nuovo codice, che “…
a tutt'oggi
non sono state ancora rese operative le norme regolamentari previste dal Nuovo
Codice della Strada, si fa presente che il decreto suindicato ha ancora piena
efficacia ai sensi dell'articolo 232, comma 3, dello stesso Codice”, per
poi ribadire, con circolare
Prot. n. 867/4861 del 26 aprile 1999 “
Al
fine di dissipare ogni perplessità operativa proposta a questa Sede circa la
circolazione dei veicoli in oggetto specificati, si informano codesti Uffici
Provinciali che, per i veicoli destinati alla movimentazione di cose
disciplinati dall'art. 213 del Regolamento del nuovo Codice della strada, nelle
more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, continuano a permanere
valide le prescrizioni di cui al D.M. 28 dicembre 1989 - Modalità e cautele per
la circolazione saltuaria di carrelli elevatori trasportatori o trattori".
Altra
curiosità che vale la pena sottolineare è che per la legge 38/1982, già
abrogata dall’articolo 231 del codice della strada, è stata confermata
l’abrogazione (sic!) dall’articolo 24 (c.d. taglia leggi) del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, recante “
Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n. 147 del 25-6-2008 -
Suppl. Ordinario n. 152 ) in vigore dal 25 giugno 2008, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n. 196, relativo alla
G.U. 21/08/2008, n.195). Sulla base di tale abrogazione è stata adottata la
circolare
4041/Segr.DGT del 24 aprile 2013 richiamata nella
circolare protocollo
4598 del 7 maggio 2013 emanata dalla DGT Centro Nord e Sardegna, Ufficio
MCTC di Firenze.
Non
v’è però dubbio che la legge del 1982 fosse già stata abrogata con l’articolo
231 del regolamento, visto che comunque l’articolo 24 del decreto legge
112/2008 ha disposto che “
A far data dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono
o restano abrogate le
disposizioni elencate nell'Allegato A”.
In
sostanza, nulla è cambiato dal 1° gennaio 1993, data di entrata in vigore del
nuovo codice della strada, per cui o sono errate le indicazioni fornite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sino al 1999, ovvero sono errate
le nuove interpretazioni diramate da ultimo nel maggio e nel giugno del 2013.
Conclusioni
operative.
A
tutt’oggi sulla maggior parte dei siti degli Uffici provinciali della
Motorizzazione civile e di quelli per gli addetti ai lavori è richiamata la
procedura di rilascio dell’autorizzazione annuale di cui al decreto
ministeriale 28 dicembre 1989.
D’altronde,
sempre sotto il profilo di stretto interesse degli organi di polizia e degli
enti proprietari della strada, l’autorizzazione è atto di esclusiva competenza
degli Uffici provinciali della Motorizzazione civile, mentre l’ente
proprietario della strada è chiamato al rilascio di un nulla osta tecnico che
esprime una mera valutazione circa la compatibilità del rilascio dell’eventuale
autorizzazione ai fini della sicurezza della circolazione. Pertanto, il
rilascio di un nulla osta tecnico non vincola assolutamente gli Uffici
provinciali della Motorizzazione civile al rilascio delle autorizzazioni, né
tantomeno autorizza la circolazione dei carelli non immatricolati.
Sotto
il profilo operativo degli organi di polizia stradale nulla cambia in sostanza,
poiché in presenza di autorizzazioni in corso
di validità rilasciate dagli Uffici provinciali della Motorizzazione civile, la
circolazione dei carrelli non immatricolati per brevi e saltuari spostamenti,
nel rispetto delle prescrizioni impartite, andrà considerata regolare o
comunque non sanzionabile, quantomeno per la carenza dell’elemento soggettivo.
Ovviamente,
in assenza dell’autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta o al di fuori
dei limiti prescritti dal titolo in corso di validità, troveranno applicazione
le sanzioni a carico del carrello non immatricolato.
[1] articolo 213 del
d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 .
1.
Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a trasporti
combinati o alla movimentazione di veicoli e containers carrellati nelle aree
portuali, aeroportuali o di interscambio, o destinati a collegare due o più
delle aree suddette, anche se interrotte da aree pubbliche.
2.
I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine operatrici di cui
all'articolo 58, comma 2, lettera c) del codice.
[2] Il criterio
differenziatore per distinguere gli autoveicoli U.S. dalle M.O. va individuato
nell'uso del veicolo e non nelle sue caratteristiche strutturali, che dipendono
dalle normali funzioni cui esso è destinato. Cassazione Penale Sez. IV, 22
aprile 1974, n.1020.
L'elemento
differenziatore tra autoveicoli U.S. o T.S. e M.O. consiste nel fatto che i
primi conservano per struttura, sagoma e meccanismi una spiccata somiglianza
con i normali autoveicoli, salvo la diversa destinazione, mentre nelle seconde
hanno prevalenza assoluta le attrezzature di lavoro, che conferiscono un
aspetto nettamente diverso. Consegue così che l'autogru può rientrare nell'una
e nell'altra categoria a secondo che prevalga l'elemento veicolare o quello
lavorativo.
Cassazione Penale Sez. IV n. 1564, 22 giugno 1972.
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