"Lavori in ambienti inquinanti o confinati, chiarimento del Ministero de lavoro"
fonte www.quotidianosicurezza.it / Sicurezza
Una nota del Ministero del Lavoro del 27 giugno ha fatto chiarezza in merito all’applicazione del regolamento sulle Norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che lavorano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati * e in particolare sull’obbligatorietà della certificazione dei contratti in regime di appalto o subappalto **.
Il DPR 177/2011 prevede che nelle particolari condizioni dette sopra è ammessa ” la presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro:
- con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- assunto:
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione… che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati”.
Per il Ministero l’esperienza richiesta è quella di lavoratori che svolgono le funzioni di preposto nella specifica attività ma si può prescindere dal “numero complessivo della forza lavoro della azienda”.
Se l’attività non viene svolta dagli operatori dell’impresa e si fa ricorso al subappalto, i lavori devono essere autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati (DLgs 276/2003).
La verifica dell’idoneità tecnico professionale degli addetti alle speciali attività avviene:
- per acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (art. 26, comma 1, lett. A del TU 81/08),
- per acquisizione del certificato attestante i requisiti dell’art. 2 del DPR 177/2011.
* Art. 2, comma 1, lett. C), del DPR 177/2011 e artt. 66 e 121 del TU 81/08. Si tratta di “pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie ed in genere ambienti, recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri”.
** Titolo VIII, capo I, del DLgs 276/2003. La certificazione dei contratti in regime di appalto o subappalto “assume una valenza obbligatoria e non più facoltativa in quanto si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l’utilizzo di personale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni”.
Info: nota Ministero 27 giugno 2013.
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