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"Verifiche su Attrezzature: chiarimenti sulla trasmissione del Registro "
fonte www.insic.it / Sicurezza
23/07/2013 -
Il ministero fornisce quindi chiarimenti sulla procedura, in base alla quale i Soggetti abilitati devono trasmettere trimestralmente ( con le scadenze del 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) il suddetto registro attraverso il "Portale soggetti abilitati" predisposto da INAIL, sia per la prima che per le successive verifiche da questi effettuate nei trimestri di riferimento.
L'INAIL provvederà a garantire a ciascuna ASL/ARPA l'accesso a tutte le informazioni in tempo reale e comunque entro 15 giorni dalle richiamate scadenze.
Per "accesso a tutte le informazioni" si intende la possibilità di consultare i dati delle verifiche periodiche ed effettuare il prelievo degli stessi dati secondo il tracciato record standard predisposto da INAIL, nonché delle copie digitalizzate dei verbali delle stesse verifiche periodiche.
"In tale modo -chiarisce il ministero - risulterà semplificata la procedura di inserimento dei dati da parte di ASL/ARPA per l'invio annuale (15 febbraio) ad INAIL, in quanto riguarderà esclusivamente le verifiche periodiche effettuate direttamente dal soggetto titolare".
Il ministero raccomanda che quest'ultima relazione venga pubblicata nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con la raccolta e l'elaborazione di un campione significativo delle informazioni desumibili dalla suddetta banca dati.
Vanno poi inseriti i seguenti dati: regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione e occorre conservare, per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica.
L'obbligo di invio telematico del Registro
Il D.M. 11 aprile 2011 al punto 4.3 dell'Allegato III, riporta l'obbligo, per i Soggetti abilitati, di trasmissione trimestrale per via telematica del Registro informatizzato delle verifiche periodiche effettuate, ai Soggetti titolari della funzione.Il ministero fornisce quindi chiarimenti sulla procedura, in base alla quale i Soggetti abilitati devono trasmettere trimestralmente ( con le scadenze del 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) il suddetto registro attraverso il "Portale soggetti abilitati" predisposto da INAIL, sia per la prima che per le successive verifiche da questi effettuate nei trimestri di riferimento.
L'INAIL provvederà a garantire a ciascuna ASL/ARPA l'accesso a tutte le informazioni in tempo reale e comunque entro 15 giorni dalle richiamate scadenze.
Per "accesso a tutte le informazioni" si intende la possibilità di consultare i dati delle verifiche periodiche ed effettuare il prelievo degli stessi dati secondo il tracciato record standard predisposto da INAIL, nonché delle copie digitalizzate dei verbali delle stesse verifiche periodiche.
"In tale modo -chiarisce il ministero - risulterà semplificata la procedura di inserimento dei dati da parte di ASL/ARPA per l'invio annuale (15 febbraio) ad INAIL, in quanto riguarderà esclusivamente le verifiche periodiche effettuate direttamente dal soggetto titolare".
Il ministero raccomanda che quest'ultima relazione venga pubblicata nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con la raccolta e l'elaborazione di un campione significativo delle informazioni desumibili dalla suddetta banca dati.
Cosa contiene il Registro informatizzato
Ricordiamo che ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 (punto 4.2) i Soggetti pubblici e privati abilitati alle verifiche, devono riportare nel registro informatizzato, copia dei verbali delle verifiche periodiche effettuate, al fine di consentire l'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e mantenimento della banca dati.Vanno poi inseriti i seguenti dati: regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione e occorre conservare, per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica.
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