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"Impianti di trattamento aria: procedure per le ispezioni tecniche"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
26/07/2013 - In molte regioni italiane il caldo estivo comincia a tramutarsi in afa e nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro si sente il ronzio degli
impianti di trattamento aria, accesi per favorire un’adeguata climatizzazione dell’ambiente.
A questo proposito non bisogna tuttavia dimenticare che la
contaminazione microbiologica e chimica dell’aria negli ambienti chiusi è imputabile non solo alle scarse condizioni igieniche o al sovraffollamento dei locali, ma spesso anche a
carenze di manutenzione e a
errori di progettazione e/o installazione
degli impianti di trattamento dell’aria (impianti aeraulici), che non
consentono agevolmente le operazioni di pulizia e manutenzione.
Ricordando che negli ambienti di lavoro è importante che siano
predisposti idonei impianti destinati a garantire il benessere
termo-igrometrico degli occupanti, la movimentazione e la qualità
dell’aria, torniamo a parlare di un documento della Commissione
consultiva permanente approvato il 28 novembre 2012 e sancito in data 7
febbraio 2013 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Si
tratta dell’accordo recante “ Procedura
operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli
impianti di trattamento aria”, un accordo che sottolinea che è lo stesso D.Lgs.
81/2008 (art. 64) a obbligare il datore di lavoro a provvedere alla regolare
manutenzione e pulitura degli impianti di
areazione e l’allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) fornisce precise
indicazioni in merito alla pulizia e alla manutenzione.
La
procedura operativa – che vi invitiamo
a leggere integralmente – affronta sia il tema dell’ispezione visiva che
dell’ispezione tecnica, con riferimento anche alla loro periodicità.
Dopo
aver dato informazioni, in un precedente
articolo, delle procedure correlate all’ispezione visiva, ci soffermiamo sull’
ispezione tecnica.
Questa
tipologia di ispezione “prevede normalmente campionamenti e/o controlli tecnici
sui componenti dell’impianto al fine di valutarne l’efficienza, lo stato di
conservazione e le condizioni igieniche. Essa permette di diagnosticare le
criticità manifestate dall’impianto, le misure da intraprendere e la tempistica
con la quale intervenire”.
Questi
alcuni elementi da conoscere riguardo all’ispezione:
- il
“
responsabile della pianificazione degli
interventi di manutenzione” è il Datore di Lavoro o suo incaricato (RSPP,
etc.);
- l’
esecutore è il servizio tecnico o
personale specializzato incaricato della manutenzione;
-
riguardo alla
periodicità - in
considerazione della diversità delle tipologie d’impianto e della varietà delle
condizioni ambientali e climatiche – “non è possibile predeterminare in via
generale la periodicità di esecuzione dell’ispezione. Questa dovrà essere
determinata di caso in caso, sulla base della valutazione dei rischi specifici
presenti. L’ispezione tecnica può essere programmata sulla base dell’esito
dell’ispezione visiva e delle precedenti ispezioni tecniche”. Tuttavia nel caso
dei controlli microbiologici su alcuni componenti dell’impianto in alcuni casi
“può essere prevista o suggerita una periodicità”.
La
procedura riporta specifiche
indicazioni
operative relative ad alcuni componenti dell’impianto da ispezionare: unità
di trattamento dell’aria (UTA), terminali di mandata, condotte dell’aria, torri
di raffreddamento. Al termine dell’ispezione - come previsto dalle Linee
Guida dell’Accordo Stato Regioni 2006 – “i risultati devono essere
riportati in un rapporto scritto”. Al documento è allegato un
rapporto di prova dell’ispezione tecnica
(da allegare al registro degli interventi di
manutenzione).
Riportiamo,
a titolo esemplificativo, cosa la procedura operativa prevede per le
unità di trattamento dell’aria (UTA):
- “misura
della differenza di pressione dell’aria a monte e a valle dei corpi filtranti,
al fine di escludere intasamenti dovuti all’accumulo di polvere;
- misura
della differenza di portata a monte e a valle delle batterie di scambio
termico, al fine di valutarne il corretto stato di manutenzione;
- monitoraggio
microbiologico dell’acqua circolante nella sezione di umidificazione adiabatica”
(nel processo adiabatico non si prevede apporto di energia termica dall'esterno,
ndr) al fine “di valutare l’entità della contaminazione microbica”.
Si
segnala inoltre che gli impianti con “
sezioni
di umidificazione di tipo adiabatico con ricircolo dell’acqua (in parte sostituita
e in parte riciclata) potrebbero necessitare di controlli più frequenti perché
potenzialmente soggetti a fenomeni di proliferazione batterica.
Per le sezioni di umidificazione
adiabatiche con ricircolo potrebbe essere necessaria una
frequenza
almeno semestrale, per quelle senza ricircolo almeno annuale. I
controlli sull’acqua delle sezioni di umidificazione a vapore possono invece
essere non necessari poiché la temperatura del vapore, utilizzato nel processo
di umidificazione, garantisce l’eliminazione dei microrganismi potenzialmente
presenti”.
Riguardo
poi al
monitoraggio microbiologico
dell’impianto, il documento segnala che alcune leggi regionali “prescrivono
di valutare lo stato igienico dei componenti dell’impianto attraverso il
monitoraggio microbiologico delle superfici a contatto con il flusso d’aria”.
In tal caso è raccomandabile valutare le cariche totali batteriche e micetiche.
E nel caso in cui gli occupanti di ambienti lavorativi chiusi “lamentino
sintomatologie potenzialmente correlabili con l’esposizione ad allergeni di
origine biologica (riniti, dermatiti, asma, etc) occorre escludere tale rischio
attraverso la ricerca di contaminanti di origine microbica, animale o vegetale”.
L’allegato
5, relativo alle
indicazioni per il
monitoraggio microbiologico dei componenti dell’impianto, segnala che nel
caso sia necessario effettuare campionamenti microbiologici nell’impianto di
climatizzazione, “al fine di rendere confrontabili i dati di successivi
campionamenti, è opportuno effettuare i controlli utilizzando sempre le stesse
matrici (aria, polvere) e monitorando nel tempo gli stessi punti di prelievo.
E’ anche utile associare al campionamento i rilievi microclimatici di base
(Temperatura, Umidità Relativa e Velocità dell’Aria)”.
Questi
i
punti di prelievo consigliati per
i campionamenti: condotte dell’aria in mandata e in ripresa se è previsto ricircolo
(polvere o superfici); ventilatori (superfici); batterie di scambio termico
(superfici); pareti interne dell’UTA (superfici).
Si
fa poi presente che, “relativamente ai risultati del monitoraggio
microbiologico dell’aria, così come per quelli delle superfici, non esistono
valori limite di riferimento contemplati dalla vigente legislazione italiana,
né Organismi Istituzionali competenti in materia hanno formulato indicazioni a
riguardo”.
Dopo
aver dato suggerimenti su come contenere il margine di errore nell’espressione
dei valori rilevati, la procedura indica che è consigliabile “ricercare
eventuali specie patogene presenti nell’impianto, tramite
analisi microbiologiche specifiche. L’eventuale riscontro di
patogeni comporta sempre la messa in atto di interventi di sanificazione. A tal
proposito, si sottolinea l’importanza, nel contesto di indagini igienico
ambientali, di un approccio di tipo qualitativo oltre che quantitativo degli agenti biologici,
essendo possibile il riscontro di cariche microbiche che, pur non essendo
numericamente elevate, possono comportare la presenza di microrganismi patogeni”.
Concludiamo
questo breve articolo con una breve presentazione delle principali leggi
regionali in materia di gestione e manutenzione degli impianti, emanate entro
la data di elaborazione del documento approvato dalla Commissione Consultiva:
-
Liguria (2002) - Disciplina per la
costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici -
Legge Regionale n. 24 del 2 luglio 2002 - campo di applicazione: tutti gli
impianti aeraulici installati in ambienti con V aria > 1000 m3 ;
-
Liguria (2003) - Regolamento di
attuazione della legge Regionale n. 24 del 2 luglio 2002 - Decreto del
Presidente della giunta Regionale n.8/REG del 16 aprile 2003 - campo di
applicazione: tutti gli impianti aeraulici installati in ambienti con V aria
> 1000 m3;
-
Piemonte (2008) - Raccomandazioni per
la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle polmoniti da Legionella -
Determinazione n.109 del 4 marzo 2008 – campo di applicazione: strutture
sanitarie pubbliche e private;
-
Emilia Romagna (2008) - Linee Guida per
la sorveglianza e il controllo della legionellosi - Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1115 del 21 luglio 2008 - campo di applicazione: strutture
turistico-ricettive, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
-
Puglia (2008) - Norme in materia
sanitaria - Legge Regionale n. 45 del 23 dicembre 2008 - campo di applicazione:
strutture sanitarie, scuole, strutture penitenziarie, strutture
turistico-ricettive;
-
Lombardia (2009) - Linee guida per la
prevenzione e controllo della legionellosi - Decreto
n. 1751 del 24 febbraio 2009 - campo di applicazione: impianti di
condizionamento di strutture sanitarie e sociosanitarie, comunitarie,
turistiche ecc…;
-
Molise (2011) - Norme per la
prevenzione della diffusione delle malattie infettive - Legge Regionale n. 15
del 13 luglio 2011 - campo di applicazione: ogni ambiente pubblico e privato
(espressamente compresi gli industriali) con V aria > 1000 m3.
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