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"Chi ha l’obbligo di verificare l’idoneità di una attrezzatura di lavoro?"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

29/07/2013 -
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 11063 del 8 marzo 2013 (u. p. 17 gennaio 2013) -  Pres. Brusco – Est. Grasso – P.M. Fodaroni - Ric. Proc. Gen..
 
Commento a cura di G. Porreca
 
Non sta al lavoratore verificare  l’idoneità di una attrezzatura di lavoro  messa a sua disposizione dal datore di lavoro ma spetta anzi a questi assicurarsi che la stessa risponda ai requisiti di sicurezza sul lavoro e non costituisca altresì una fonte di pericolo. È quanto emerge da questa sentenza della Corte di Cassazione penale. Attribuire la colpa al lavoratore, ha sostenuto la stessa, per non avere verificato che lo strumento messogli a disposizione dal datore di lavoro non costituisse una fonte di pericolo deve ritenersi infatti un assioma destituito di un fondamento giuridico. L’attrezzatura nella circostanza in esame era una  scala a pioli dalla quale è caduto il lavoratore mentre la utilizzava che è poi risultata essere non rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Il caso, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione.
 
Un operaio dipendente di una società ha subito un infortunio mortale per essere precipitato, da un'altezza di circa sei metri, mentre in un cantiere posto all'interno di una nave utilizzava una scala precaria per salire su di un blocco metallico.
Il Tribunale ha assolto il legale rappresentante della società dai reati di cui ai capi a) - D.P.R. n. 164 del 1956, art. 8 e art. 77, lett. c - ed e) - art. 113 c.p., e art. 589 c.p., comma 2 - perché il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi b) - art. 389, lett. c) in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 18 - e c) - D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4, lett. c) - per non avere commesso il fatto nonché il delegato per la sicurezza ed il capocantiere dal reato di cui al capo e) perché il fatto non sussiste e quest'ultimo, inoltre, dal reato di cui al capo d) - D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, lett. b - per non avere commesso il fatto. La Corte d'Appello, a seguito dell'impugnazione proposta dal Procuratore Generale e dalle parti civili, ha successivamente confermata la decisione di primo grado.
 
Il Procuratore Generale e le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte territoriale era incorsa in macroscopica violazione della legislazione antinfortunistica, richiamata nel capo d'imputazione (D.P.R. n. 547 del 1955, D.P.R. n. 164 del 1956 e D. Lgs. n. 626 del 1994) in quanto la dotazione di sicurezza delle scale e il loro uso risultavano minutamente regolato dalla legge per cui il datore di lavoro e i soggetti che rivestivano un ruolo di responsabilità dovevano garantire il rispetto delle indicate norme precauzionali. Il P. G. ha messo in evidenza, altresì, nel ricorso che la Corte d’Appello, stravolgendo l'assetto, aveva assolto gli imputati assumendo che l'uso di quella scala non era stato da loro autorizzato. Era emerso, infatti, che gli operai non avevano facoltà di scegliere una scala diversa, essendo stata messa a loro disposizione solo quella che aveva causato l'incidente. La possibilità di utilizzare un più sicuro mezzo detto "manuticella" era risultata alquanto remota anche perché l'azienda doveva prenderla in locazione onerosa. Era emerso, anche per ammissione dello stesso imputato, che l' uso di scale non a norma era assai diffuso. Al contrario di quanto affermato nella sentenza della Corte territoriale, ha sostenuto poi il P. G., non spettava agli operai utilizzatori verificare l'idoneità della scala risultando, al contrario, essere obbligo del datore di lavoro di predisporre e mettere a disposizione mezzi di ascesa sicuri e conformi alle indicazioni e che inoltre, in ogni caso, l'istruttoria aveva escluso che gli operai avessero il potere di sindacare l'uso dello strumento messo loro a disposizione.
 
La Corte territoriale, secondo il P. G., era incorsa in vistoso vizio motivazionale nel non essersi resa conto del pericolo occulto rappresentato dalle modalità di aggancio instabile della scala ricordando che solo il comportamento imprevedibile del lavoratore, in quanto abnorme, ovvero del tutto anomalo, esorbitante dagli incarichi di lavoro od incompatibile con la lavorazione, interrompe il nesso di causalità e non già il verificarsi d'incidenti dovuti ad errori ed utilizzo di strumenti inadeguati, che il garante avrebbe dovuto prevenire. Le parti civili in più hanno fatto presente nel loro ricorso che l'uso della scala non era dipeso da una scelta autonoma degli operai e che inoltre, da quanto risultato dalle indagini, nel magazzino non vi erano all'epoca scale più sicure né che fosse possibile richiedere le cosiddette “ manuticelle”.
 
Le decisioni della suprema Corte di Cassazione.
 
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi manifestamente fondati. La stessa ha posto in evidenza che la Corte territoriale era incorsa in plurimi rilevanti travisamenti delle risultanze probatorie essendo risultato, infatti, che l'unica scala che avrebbe dovuto essere utilizzata era proprio quella, predisposta sul luogo sin dal giorno prima, dalla quale tragicamente è caduto il lavoratore e che l'uso delle cosiddette " manuticelle" era di assai difficile realizzazione in quanto non in dotazione e ne avrebbe dovuto essere autorizzato il noleggio. Non era quindi risultato veritiero che gli operai avevano la possibilità di richiedere, ove lo avessero voluto, le “ manuticelle” o, comunque, strumenti più sicuri per salire e che gli stessi avevano il potere di richiedere l'utilizzo di mezzi di lavoro diversi rispetto a quelli messi loro a disposizione dall'azienda. Le altre scale presenti all’epoca presso il magazzino dell’azienda, tra l’altro, erano del tutto uguali a quella utilizzata e, pertanto, prive anche del pur minimo accorgimento volto ad assicurarne la sicurezza essendo delle semplici scale a pioli senza corrimano e agganci che impedissero lo scivolamento.
 
Ciò posto, ha proseguito la Sez. IV, “ non v'è dubbio che il datore di lavoro e chi per lui non possa pretendere di essere esonerato da penale responsabilità per gli infortuni procurati utilizzando strumenti di lavoro insicuri, impropri, o, comunque, inadeguati, lasciati nella disponibilità degli operai” ed ha citato in merito la sentenza della stessa Corte di Cassazione Sez. Fer. n. 32357 del 12/8/2010 che riguardava proprio l’uso di una scala. L’aver messo a disposizione dei lavoratori delle scale come quella che ha dato origine al tragico incidente ha costituito, secondo la suprema Corte, una indubbia violazione oltre che delle norme cautelari generiche, di quelle specifiche, puntualmente individuate nel capo d'imputazione in quanto era priva di agganci che ne impedissero oscillazioni (D.P.R. n. 164 del 1956, art. 8 e art. 77, lett. c), era priva di strumenti antisdrucciolo (art. 389, lett. c, in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 18) e non era stato predisposto un posizionamento sicuro e, comunque, tale da impedire oscillazioni (D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 3, comma 4, lett. c, e art. 35, lett. b).
 
Attribuire la colpa del lavoratore di non aver verificato che lo strumento messogli a disposizione dal datore di lavoro non costituisca fonte di pericolo”, ha proseguito la suprema Corte, “ deve ritenersi assioma destituito di giuridico fondamento. Esattamente al contrario, il lavoratore, il quale, peraltro, è tenuto ad eseguire i compiti che gli vengono ordinati, deve poter fare affidamento sulla circostanza che il datore di lavoro gli abbia messo a disposizione strumenti non costituenti fonte di pericolo”.
 
Anche con riferimento all’avanzata ipotesi di una eventuale abnormità nella condotta del lavoratore il giudice dell'appello non sembra avere fatto, secondo la Cassazione, una corretta applicazione dei principi di diritto consolidatisi nel corso degli anni in sede di legittimità, stante che il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro (avere messo a disposizione strumento non idoneo), ed il conseguente evento mortale non è stato spezzato da alcun elemento esterno o comportamento imprevedibile del lavoratore o di terzi, essendo occorso l'infortunio durante una fase ordinaria di lavoro. “Anche a volere ritenere”, ha quindi concluso la Sez. IV, “ che allo stesso possa aver concorso una manovra erronea del lavoratore deve escludersi, secondo la logica comune, che nel caso in esame una tale manovra possa considerarsi avulsa dalle mansioni lavorative svolte, abnorme e, pertanto, imprevedibile da parte del soggetto tenuto alla garanzia. Esattamente al contrario trattasi, invece, d'incidente mortale occorso nell'esercizio e a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, come tale del tutto prevedibile e prevenibile”.
 
Alla luce di quanto sopra detto e chiarito la Corte di Cassazione ha quindi annullata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di provenienza perché individuasse una più adeguata motivazione.
 
 
 
 

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