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"D.Lgs. 231/2001: la responsabilità patrimoniale dell'ente"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
02/08/2013 - L'art. 27 del D.Lgs. n. 231/2001 fissa alcuni principi fondamentali in merito al sistema dell'
attribuzione di responsabilità in capo all'ente:
- precisa che soltanto l'ente “con il suo patrimonio o con il suo
fondo comune” risponde dell'obbligazione “per il pagamento della
sanzione pecuniaria”, rimarcando l'
autonomia della responsabilità amministrativa dell'ente rispetto ai soggetti che hanno posto in essere i reati presupposto.
Art. 27.
Responsabilità patrimoniale dell'ente
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria
risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno
privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale
sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si
intende equiparata alla pena pecuniaria.
Tale
disposizione esclude ogni possibile rivalsa nei confronti del patrimonio dei
soci e degli associati anche nel caso in cui questi rispondano solidalmente e
illimitatamente. Tutto questo in deroga alla disciplina comune, secondo la
quale solo le società di capitali e le altre società con un'autonomia
patrimoniale perfetta rispondono con il proprio patrimonio senza mai
coinvolgere direttamente i singoli soci; cosa che invece accade normalmente per
le società in nome collettivo o in accomandita semplice o ancora per gli enti
privi di personalità giuridica, le fondazioni e le associazioni non
riconosciute.
L'art.
27 del D.Lgs. n. 231/2001, tuttavia, pur esonerando nel
proprio ambito applicativo i soci
illimitatamente responsabili dall'applicazione della sanzione pecuniaria,
non li rende esenti da altre conseguenze
patrimoniali derivanti dall'accertamento dei reati, come l'obbligo di
risarcire il danno e la confisca del profitto.
Lo
stesso art. 27 circoscrive in capo all'ente l'obbligazione per l'assolvimento
della sanzione pecuniaria, ma non esclude in alcun modo che il patrimonio
dell'ente continui ad essere garantito dai patrimoni personali di quei soggetti
la cui responsabilità sussidiaria costituisce elemento essenziale dello statuto
giuridico di determinati enti associativi.
Il
secondo comma dell'articolo 27 assicura
carattere di privilegio ai crediti
derivanti da illecito amministrativo dipendente da reato. I crediti
assistiti da privilegio sono i crediti dello Stato per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente, delle spese del
procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario, rispetto alle quali è
previsto l'istituto del sequestro conservativo disciplinato dall'art. 54 D.Lgs. n. 231/2001.
Gli
articoli del decreto 231 sopra richiamati, facendo esplicito riferimento alla
disciplina del codice di rito (art. 2768 c.c. e art. 316, comma 4, c.p.p.),
ribadiscono quella che è un'
anomalia
rispetto agli altri privilegi.
Infatti,
presupposto della prelazione non è la nascita del credito ma l'autorizzazione e
la successiva esecuzione del sequestro conservativo, nonché l'attualità del
sequestro nel momento in cui interviene sentenza irrevocabile di condanna.
Codice
civile - Art. 2768 - Crediti dipendenti da reato.
Per
i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo
Stato e le altre persone indicate dal codice penale secondo le disposizioni
del codice stesso e del codice di procedura penale.
Codice
di procedura penale - Capo I - Sequestro conservativo
Art.
316 - Presupposti ed effetti del provvedimento.
1.
Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni
altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni
stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei
beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei
limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.
2.
Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere
il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile,
secondo quanto previsto dal comma 1.
3.
Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla
parte civile.
4.
Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano
privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data
anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi
stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi. |
Dunque
a differenza di quanto previsto dall'art. 2768 c.c., riportato sopra, l'art. 27
comma 2 non contempla il credito del danneggiato dal fatto illecito, non
essendo previsto il sequestro conservativo per iniziativa di parte civile.
Rolando Dubini, avvocato in
Milano
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