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"Modifiche al D.Lgs. 81: formazione, valutazione e modelli semplificati"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

06/09/2013 - Presentiamo la terza parte dell’approfondimento dell’avvocato Rolando Dubini relativa all’analisi delle novità in materia di sicurezza, igiene e antincendio prodotte dalla conversione in legge ordinaria del decreto legge 69/2013. La  seconda parte ha approfondito le semplificazioni del quadro amministrativo e normativo con riferimento ai volontari, al sovraintendente alla cooperazione/coordinamento e all’esonero dal DUVRI.

4. Valutazione di tutti i rischi presenti durante l'attività lavorativa: tre modalità di effettuare l'adempimento
A seguito della legge di conversione n. 98/2013, la valutazione dei rischi può essere effettuata secondo tre modalità, che il datore di lavoro può scegliere liberamente qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008:
1. valutare tutti i rischi secondo criteri liberamente definiti dal datore di lavoro, che dovrà però esplicitarli come prevede l'articolo 28 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 (ai sensi del quale “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”);
2. valutare tutti i rischi utilizzando le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'art. 29 D.Lgs. n. 81/2008 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), ma anche 6 bis e 7 che prevedono quanto segue:
 
Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(...)
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). (…) Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). (...)
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV [Cantieri Mobili e Temporanei], sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto”.
 
3. valutare tutti i rischi utilizzando il modello ministeriale previsto dall'articolo 29 comma 6 ter del D.Lgs. n. 81/2008 per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, decreto che dovrà essere emanato in futuro, lasciando quindi in sospeso la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere a questa terza modalità di valutazione dei rischi:
 
Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(...)
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
(...)
 
5. Formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni e dei lavoratori
La Legge n. 98/2013 modifica l'articolo 32, ma anche il 37, del D.Lgs. n. 81/2008 e ribadisce un principio di ragionevolezza già comparso per quel che riguarda la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti nell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012.
Detto Accordo difatti stabiliva che «al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali – per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento – da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi) coerente con le disposizioni di specifico riferimento costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati».
 
Il principio diventa generale ora, e vale anche per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, e non solo per lavoratori, e si estende pure ai loro rappresentanti, in forza del quale:
1. nuovo art. 32 comma 5-bis: “ in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati”;
2. nuovo art. 37 comma 14-bis: “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati”.
 
Questa importante novità viene però sottoposta, a differenza di quanto prevedeva l'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 che consentiva al Datore di Lavoro l'autovalutazione di questo credito formativo (cosa del tutto legittima, posto che anche il documento di valutazione dei rischi è una autovalutazione del datore di lavoro) ad un appesantimento burocratico, che la lascia nel limbo delle buone intenzioni con tempi tecnici tutti da verificare, ma sicuramente non prima di un anno: “ Le modalità di riconoscimento del credito normativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6“.
 
Questi i nuovi commi degli articoli 32 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008:
 
Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
(...)
5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro;
(...)
 
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(...)
14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito normativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
 
6. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
Viene correttamente trasferito all'ente pubblico l'obbligo di fornire alla Asl le informazioni che già possiede per far fronte all'obbligo di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 81/2008 di Notifica all'organo di vigilanza competente per territorio dei nuovi insediamenti, ma questo solo quando verrà approvato l'ennesimo decreto applicativo, nel frattempo restano fermi gli obblighi attuali di notifica preventiva alla Asl a cura del datore di lavoro.
 
Ecco il nuovo art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008:
 
Art. 67 (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
 
7. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Al fine di dar finalmente vita al Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi previsto dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, a tutela della qualità e sicurezza dell'attività svolta e dei committenti stessi, si toglie alla Commissione Consultiva permanente e si trasferisce al Governo il compito-potere di definire il sistema stesso, modificando l'articolo medesimo come segue, posta l'impasse quinquennale nella quale si era arenata la definizione di tale modalità di qualificazione delle imprese:
 
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;
(...)
 
8. Verifiche periodiche di attrezzature
L'attuale inefficiente sistema pubblico delle verifiche periodiche viene modificato introducendo modalità razionali che consentono alle imprese di procedere comunque alle verifiche avvalendosi se necessario di soggetti privati abilitati adeguatamente responsabilizzati dalla norma, allo svolgimento delle stesse:
 
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
(...)
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalitàdi cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio' sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro;
(...)
 
9. Esoneri dagli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sui Cantieri mobili e temporanei
Prima della riforma introdotta dalla Legge 98/2013 l'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 disponeva che le misure del Capo I del Titolo IV non si applicassero:  “g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X”.
 
Ora vi è un grandissimo ampliamento dei casi di esonero dagli obblighi citati, poiché ora la disposizione è stata sostituita dalla seguente:
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI ».
 
La stessa applicazione del Titolo IV verrà ridefinita con il solito Decreto Ministeriale da emanare per i settori degli spettacoli musicali e cinematografici, e teatrali e per le manifestazioni fieristiche, il che in vista dell'Expo 2015 di Milano assume un ulteriore interesse:
 
2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.
 
10. Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), e del fascicolo dell'opera
La Legge n. 98/2013 introduce il nuovo articolo 104 bis del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l'ennesimo Decreto Ministeriale di individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), “ fermi restando i relativi obblighi”.
Importante precisazione, quest'ultima, che significa che i “modelli semplificati” dovranno comunque rappresentare una valutazione di tutti i rischi lavorativi, nessuno escluso, e includere sempre e comunque tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione.
 
Della bontà dei modelli non si può dire nulla fino a che non verranno emanati:
 
Art. 104-bis. – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.
 
Si tratterà di vedere la qualità dei modelli proposti, che potrebbe essere tale da innalzare il livello non eccelso oggi esistente, in non pochi cantieri, dei documenti stessi.
 
11. Proroghe di adempimenti antincendio
Per le attività a basso rischio d'incendio di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, indicate dall'art. 11 comma 4 di detto articolo viene prevista una diluizione di termini per gli adempimenti di legge in materia di antincendio:
 
Art. 38 del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi
1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 

 
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Rolando Dubini, avvocato in Milano - Approfondimento - L’analisi delle novità in materia di sicurezza, igiene e antincendio con riferimento al decreto legge 69/2013 per il rilancio dell’economia convertito, con modificazioni, con la legge 98/2013
 
LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»
 

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